giovedì 21 maggio 2020

Art. 124 DL Rilancio: esenzione per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Gentili Clienti,

l'articolo 124 del DL Rilancio ha disposto fino al 31 dicembre 2020 l'esenzione per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed, in particolare:

"Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalita' sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo".

Si prega pertanto la gentile clientela che dovesse commercializzare i prodotti ivi indicati di adeguare i sistemi di fatturazione e certificazione dei corrispettivi.

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