giovedì 21 maggio 2020

Assegno ordinario Fondo integrazione salariale F.I.S. e Cassa integrazione guadagni ordinaria CIGO - (art. 68) – D.L. N. 34 / 2020.

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono beneficiare dell’assegno ordinario F.I.S. o della cassa integrazione guadagni ordinaria CIGO a carico dell’INPS, con causale “emergenza COVID-19”. 

Viene estesa la durata dell’accesso per una durata di 14 settimane (9+5) per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle prime 9 settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 a condizione di aver interamente fruito il periodo precedentemente concesso di 14 settimane.

Soltanto per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi precedenti al 1 settembre 2020, arrivando pertanto a complessive 18 settimane (9 + (5+4). 

La domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo all’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (abrogato il maggior termine di 4 mesi). Qualora la domanda sia presentata dopo tale termine, il trattamento non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. Viene reintrodotto l’obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto con i Sindacati che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. 

Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, è fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate oltre tale termine, si applicano i nuovi termini ordinari.

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