venerdì 14 gennaio 2022

Contributi a fondo perduto e credito d'imposta per le imprese turistiche

Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva è riconosciuto, in favore delle imprese alberghiere, che esercitano attività agrituristica (come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali), che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonchè delle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80 per cento delle spese sostenute per i seguenti interventi realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024 e relativi a:

a) interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformita' alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
c) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativamente alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
e) interventi di digitalizzazione, con riferimento alle spese previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. 

n.b.: gli incentivi sono riconosciuti altresì alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui e' esercitata una delle attività imprenditoriali elencate. Sono agevolati gli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data del 7 novembre 2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla predetta data.

Ai medesimi soggetti è riconosciuto altresì un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi realizzati, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere aumentato anche cumulativamente:

a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell'importo totale dell'intervento;
b) fino ad ulteriori 20.000 euro, per le imprese o le società aventi i requisiti previsti per l'imprenditoria femminile dall'articolo 53 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, per le societa' di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e per le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo;
c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese o le società la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

n.b.: le predette agevolazioni sono cumulabili fra loro, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Gli incentivi, tuttavia, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi. 


mercoledì 12 gennaio 2022

Novità per gli esportatori abituali e i loro fornitori.

Gentile Cliente

a seguito della pubblicazione del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 293390/2021 del 28/10/2021 sono state adeguate le procedure di emissione delle fatture elettroniche soggette al regime di non imponibilità prevista in caso di dichiarazione d'intento.

Emissione lettera di intento: i soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quali esportatori abituali, devono trasmettere preventivamente all’Agenzia delle entrate, per via telematica, la dichiarazioni d’intento. Tali dichiarazioni sono sottoposte a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per poter essere qualificati esportatori abituali.

N.B. in caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo, le dichiarazioni d’intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento. In concomitanza con la procedura d’invalidazione, l’Agenzia delle entrate invia, al soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione d’intento, una comunicazione che riporta i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata.

- Verifica della dichiarazione ricevuta: il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima dell'emissione della fattura senza addebito dell'imposta, devono riscontrare per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di intento. 

- Emissione della fattura: gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per emettere la fattura elettronica per operazioni non imponibili, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da trasmettere al sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate, nei confronti di un esportatore abituale, la fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 “Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento”, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale. In particolare, deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:
- nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”
- nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001)
- nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

N.B. l’invalidazione della dichiarazione d’intento comporta automaticamente lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento invalidata.

Cessioni intra Ue: regole per l'emissione

Gentile Cliente, 

con la presente si intendono puntualizzare le regole da applicare per l'emissione delle fatture intracomunitarie relative alla cessione di beni.

I presupposti per poter qualificare una cessione come intracomunitaria e, pertanto, per fruire del regime di non imponibilità iva, sono cinque:

1. soggettività passiva del cedente e del cessionario che devono essere identificati, ai fini Iva, in due Stati membri differenti. Il cliente intracomunitario deve essere un soggetto passivo iva e non un consumatore finale, nonchè regolarmente iscritto al Vies. Il Vies è uno strumento elettronico per la convalida del numero di partita Iva degli operatori economici registrati nell’Ue per le transazioni transfrontaliere di beni e servizi (collegamento alla pagina per la verifica Vies);

2. trasferimento, a titolo oneroso, del diritto di proprietà o di altro diritto reale; non rientrano quindi le cessioni a titolo gratuito;

3. trasporto dei beni da un Paese Ue a un altro;

4. comunicazione del numero di identificazione Iva del cessionario al cedente; il cessionario (cliente) deve essere iscritto al Vies e questo requisito da meramente formale in base al recepimento della direttiva diventa sostanziale. L’iscrizione nel Vies del cessionario deve anche essere comunicata al cedente. Pertanto prima di emettere fattura ad una impresa residente nella Ue, occorre preventivamente richiedere la copia dell'iscrizione al Vies e conservare tale documento.

5. compilazione e invio del modello Intra da parte del cedente. Tale adempimento, salvo diversi accordi, sarà eseguito a cura dello Studio Associato D'Archimio sulla scorta delle fatture emesse.

lunedì 10 gennaio 2022

Un po' di chiarezza sulle nuove disposizione in tema di contenimento dell'epidemia

Gentile Cliente
prima di addentrarci nelle nuove disposizioni in termini di contenimento dell'epidemia, di seguito un quadro di sintesi delle definizioni:

Green pass base: si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido con una validità di 48 ore o molecolare con una validità di 72 ore con risultato negativo.
Green pass rafforzato: si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.
Green pass booster: si intende la Certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Chi non ha ancora fatto la dose di richiamo potrà utilizzare il green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, ma dovrà presentare contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l’esito negativo al SARS-CoV-2.

Fatta chiarezza sui termini si riportano le nuove previsioni del Decreto-legge del 7 gennaio 2022 n° 1,  in ordine di entrata in vigore:

Dal 8 gennaio 2022 fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale si applica ai cittadini che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta' ed a coloro che compiranno cinquant'anni entro il 15 giugno 2022, salvo i casi di esonero specificatamente attestati dal proprio medico.
In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, a decorrere dal 1° febbraio 2022 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento che sarà irrogata dall’Agenzia delle entrate, attraverso l’incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali.

Dal 10 gennaio 2022  sarà necessario esibire il green pass rafforzato per accedere alle seguenti strutture:
  • per l’ingresso in alberghi e strutture ricettive;
  • per l’ingresso nei centri congressi;
  • per partecipare alle feste conseguenti a cerimonie religiose e civili;
  • per accedere in palestre, piscine, per fare sport di squadra o entrare nei centri benessere, anche all’aperto;
  • per la ristorazione con consumazione al banco o al tavolo anche all'aperto;
  • partecipazione a sagre e fiere;
  • per salire a bordo dei mezzi di trasporto ( aerei, treni, navi e su tutti i mezzi del trasporto pubblico locale);
  • per l’accesso in musei, centri culturali, sociali e ricreativi 
  • per l'accesso ai centri culturali, sociali e ricreativi per le attività al chiuso  e all'aperto, sale gioco, sale bingo e casinò
Dal  20 gennaio 2022 sarà necessario esibire il green pass base per usufruire dei servizi alla persona: es. parrucchieri, barbieri, estetisti. Le verifiche che l'accesso ai servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili.

Dal 1 febbraio 2022 sarà necessario esibire il green pass base per entrare negli uffici pubblici, alla posta, in banca o in uffici finanziari, nelle attività commerciali ad eccezione di quelle ritenute essenziali e specificatamente individuate da un apposito Decreto entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto.

Per le attività che non controllano il super green pass, con il rischio che quindi possano accedervi anche coloro che ne sono sprovvisti, la sanzione va sempre dai 400,00€ ai 1.000,00€. Si ricorda, però, che per l’esercente è prevista anche una sanzione accessoria: dopo la recidiva di tre multe, c’è il rischio di chiudere l’attività per 10 giorni.

Dal 15 febbraio 2022 sarà necessario esibire il green pass rafforzato per i lavoratori over 50 per accedere sui luoghi di lavoro.
Chi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un green pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio (il certificato verde è rilasciato subito dopo la prima dose, ma è attivato il quindicesimo giorno successivo alla somministrazione).
I lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del green pass rafforzato o che ne risultino privi al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 31 marzo 2022, senza conseguenza disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
Nel caso in cui il lavoratore acceda ai luoghi di lavoro senza il green pass (green pass rafforzato per gli over 50), il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa con applicazione di una sanzione che va da 600 a 1500 euro.
l datori di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1000 euro.











mercoledì 5 gennaio 2022

Convenzione Casartigiani per presentazione Assegno Unico Universale

Gentili Clienti 

Come già comunicato dal 01/01/2022 per tutti coloro che hanno figli a carico di età fino a 21 anni, compresi artigiani, commercianti ed autonomi, è necessario presentare Domanda di Assegno Unico Universale che sostituirà assegni familiari e detrazioni per figli. 

Lo Studio Associato D’Archimio ha stretto una convenzione con Casartigiani Pescara per la presentazione delle domande di Assegno Unico ed ISEE, qualora necessario. 

Se non avete un vostro patronato di fiducia, potete prendere un appuntamento direttamente con Casartigiani Pescara ai seguenti recapiti, specificando che trattasi di ns. clienti: 

085/9218272

347/9286790

patronatocaf@casartigianipescara.it 

Le sedi preposte all’adempimento sono: 
  • Montesilvano, Corso Umberto I, n. 177 
  • Sportello Straordinario presso Studio Associato D’Archimio Via Sant’Antonio n. 18 il sabato mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,30 previo appuntamento ai recapiti: 085/9218272 - 347/9286790 - patronatocaf@casartigianipescara.it 
Cordiali saluti. 

Rosciano 04/01/2022 

Studio Associato d’Archimio 

lunedì 3 gennaio 2022

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

 Da gennaio 2022 parte l’assegno unico universale (AUU), un sostegno erogato in favore di chi ha figli, dal 7° mese di gravidanza, fino al 21° anno di età.

L’assegno unico universale andrà a sostituire l’assegno al nucleo familiare (ANF), le detrazioni irpef sui figli a carico, ed altre misure di sostegno alle famiglie.
L’ assegno ha un valore che varia da 175 euro a 50 euro al mese per ogni figlio minorenne. Dai 18 ai 21 anni il contributo varia da da 85 euro a 25 euro. L’importo spettante dipende dall’ISEE e all’età dei bambini, ad eccezione dei figli disabili per cui non vi sono limiti di età.
L’assegno unico figli riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc. In particolare, spetta alle famiglie:
  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni
    • 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
    • 2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
    • 3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    • 4) svolga il servizio civile universale; per ogni figlio con disabilità a carico per cui non sono previsti limiti di età;
Per richiedere l’assegno Unico bisogna inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
  • sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • sia residente e domiciliato in Italia;
  • sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale. 
L’importo è variabile e viene determinato in base all’ISEE del nucleo familiare richiedente e all’età dei figli a carico. Inoltre sono previste delle maggiorazioni per casi specifici. Vediamo tutti i dettagli.
·         Per ciascun figlio minorenne: importo da 175 euro a 50 euro al mese.
Tale importo spetta nella misura piena di 175 euro per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane di 50 euro.
·         Per ciascun figlio maggiorenne fino a 21 anni: importo da 85 euro a 25 euro al mese.
Tale importo spetta in misura piena di 85 euro per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane di 25 euro.
Sono previste inoltre maggiorazioni per famiglie con più di due figli,  maggiorazioni per figli disabili, maggiorazioni per le madri con meni di 21 anni, maggiorazioni per i primi tre anni.

La domanda per l’Assegno unico universale è annuale e può essere presentata a partire dal 01 gennaio 2022tramite sito web www.inps.it al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico) oppure tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.