lunedì 10 gennaio 2022

Un po' di chiarezza sulle nuove disposizione in tema di contenimento dell'epidemia

Gentile Cliente
prima di addentrarci nelle nuove disposizioni in termini di contenimento dell'epidemia, di seguito un quadro di sintesi delle definizioni:

Green pass base: si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido con una validità di 48 ore o molecolare con una validità di 72 ore con risultato negativo.
Green pass rafforzato: si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.
Green pass booster: si intende la Certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Chi non ha ancora fatto la dose di richiamo potrà utilizzare il green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, ma dovrà presentare contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l’esito negativo al SARS-CoV-2.

Fatta chiarezza sui termini si riportano le nuove previsioni del Decreto-legge del 7 gennaio 2022 n° 1,  in ordine di entrata in vigore:

Dal 8 gennaio 2022 fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale si applica ai cittadini che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta' ed a coloro che compiranno cinquant'anni entro il 15 giugno 2022, salvo i casi di esonero specificatamente attestati dal proprio medico.
In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, a decorrere dal 1° febbraio 2022 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento che sarà irrogata dall’Agenzia delle entrate, attraverso l’incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali.

Dal 10 gennaio 2022  sarà necessario esibire il green pass rafforzato per accedere alle seguenti strutture:
  • per l’ingresso in alberghi e strutture ricettive;
  • per l’ingresso nei centri congressi;
  • per partecipare alle feste conseguenti a cerimonie religiose e civili;
  • per accedere in palestre, piscine, per fare sport di squadra o entrare nei centri benessere, anche all’aperto;
  • per la ristorazione con consumazione al banco o al tavolo anche all'aperto;
  • partecipazione a sagre e fiere;
  • per salire a bordo dei mezzi di trasporto ( aerei, treni, navi e su tutti i mezzi del trasporto pubblico locale);
  • per l’accesso in musei, centri culturali, sociali e ricreativi 
  • per l'accesso ai centri culturali, sociali e ricreativi per le attività al chiuso  e all'aperto, sale gioco, sale bingo e casinò
Dal  20 gennaio 2022 sarà necessario esibire il green pass base per usufruire dei servizi alla persona: es. parrucchieri, barbieri, estetisti. Le verifiche che l'accesso ai servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili.

Dal 1 febbraio 2022 sarà necessario esibire il green pass base per entrare negli uffici pubblici, alla posta, in banca o in uffici finanziari, nelle attività commerciali ad eccezione di quelle ritenute essenziali e specificatamente individuate da un apposito Decreto entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto.

Per le attività che non controllano il super green pass, con il rischio che quindi possano accedervi anche coloro che ne sono sprovvisti, la sanzione va sempre dai 400,00€ ai 1.000,00€. Si ricorda, però, che per l’esercente è prevista anche una sanzione accessoria: dopo la recidiva di tre multe, c’è il rischio di chiudere l’attività per 10 giorni.

Dal 15 febbraio 2022 sarà necessario esibire il green pass rafforzato per i lavoratori over 50 per accedere sui luoghi di lavoro.
Chi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un green pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio (il certificato verde è rilasciato subito dopo la prima dose, ma è attivato il quindicesimo giorno successivo alla somministrazione).
I lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del green pass rafforzato o che ne risultino privi al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 31 marzo 2022, senza conseguenza disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
Nel caso in cui il lavoratore acceda ai luoghi di lavoro senza il green pass (green pass rafforzato per gli over 50), il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa con applicazione di una sanzione che va da 600 a 1500 euro.
l datori di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1000 euro.











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