lunedì 27 aprile 2020

Importante aggiornamento disposizioni per il contenimento del contagio.

Gentile Cliente, 

con DPCM del 26 aprile 2020 sono state aggiornate le disposizioni aventi ad oggetto il contenimento del contagio da Covid-19 e che avranno valenza dal 4 maggio ---> Testo del decreto.

SPOSTAMENTI
- nell'ambito della regione: sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie;
- al di fuori della regione: in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
- è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

COMMERCIO AL DETTAGLIO, RISTORAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA
- sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di seguito individuate:
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria Commercio al dettaglio di libri
Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti
- restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;
- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
-sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle di seguito individuate:
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

N.B.: gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure delle seguenti misure:
1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: 
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI
- sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle di seguito indicate:
ATECO
01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI
03 PESCA E ACQUACOLTURA
05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
08 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE
09 ATTIVITA' DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE
10 INDUSTRIE ALIMENTARI
11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
12 INDUSTRIA DEL TABACCO
13 INDUSTRIE TESSILI
14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
24 METALLURGIA
25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E A TTREZZA TURE)
26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
31 FABBRICAZIONE DI MOBILI
32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
38 ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
39 ATTIVITA' DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
41 COSTRUZIONE DI EDIFICI
42 INGEGNERIA CIVILE
43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
51 TRASPORTO AEREO
52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO AI TRASPORTI
53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITA' DI CORRIERE
55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
58 ATTIVITA' EDITORIALI
59 ATTIVITA' DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
60 ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
61 TELECOMUNICAZIONI
62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE
63 ATTIVITA' DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
64 ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)
66 ATTIVITA' AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITA' ASSICURA TIVE
68 ATTIVITA' IMMOBILIARI
69 ATTIVITA' LEGALI E CONTABILITA'
70 ATTIVITA' DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
71 ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
73 PUBBLICITA' E RICERCHE DI MERCATO
74 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
75 SERVIZI VETERINARI
78 ATTIVITA' DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE
80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE
81.2 ATTIVITA' DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)
82 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
85 ISTRUZIONE
86 ASSISTENZA SANITARIA
87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
94 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
97 ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO
99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

- le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020;

- per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture;

N.B.: le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

sabato 25 aprile 2020

Fondo di garanzia: finanziamenti maggiori di 25.000 euro.

Dal pomeriggio di ieri imprese e professionisti possono inviare la richiesta alle banche e agli altri intermediari finanziari per richiedere la garanzia diretta al 90% o la controgaranzia al 100% (su una garanzia del confidi non superiore al 90% del finanziamento) per importi fino a 5 milioni di euro. Per importi fino a 800 mila euro è possibile richiedere anche una copertura al 100% del finanziamento (90% garanzia diretta più la garanzia del 10% di un confidi).

Si ricorda, infatti, che oltre alla misura agevolativa avente ad oggetto i finanziamenti fino a 25.000 il Decreto Liquidità ha previsto in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, la garanzia del Fondo al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, con possibilità di cumularla con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente:

  • al doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1o gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non puo' superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
  • al 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019; 
  • al fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno e' attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

E’ disponibile sui siti internet del Fondo di garanzia, del Ministero dello Sviluppo economico e del Gestore Mediocredito Centrale il modulo per la presentazione delle richieste di garanzia ai sensi della Sezione 3.2 del Quadro Temporaneo in materia di aiuti di Stato (allegato 4). Banche e altri intermediari finanziari devono acquisire il modulo per poter presentare a loro volta la richiesta di garanzia al Fondo attraverso il Portale FdG.

Nei prossimi giorni si darà comunicazione delle nuove implementazioni che verranno effettuate sul Portale FdG per rendere operativa la ricezione delle richieste di garanzia da parte di banche e altri intermediari ai sensi della Sezione 3.2 del Quadro Temporaneo.

Il Modulo è disponibile nella sezione Modulistica

venerdì 24 aprile 2020

Limitazioni attività: vendita cibo da asporto.

Gentile Cliente,

il Presidente delle Regione Abruzzo con Ordinanza n. 46 del 23 aprile 2020, in sostanziale deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1 lettera aa), consente su tutto il territorio regionale, fino al 3 maggio 2020, la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane (es. pizzerie di asporto, gelaterie, ecc.). La vendita per asporto è effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il solo ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce.

N.B. resta ferma l’osservanza delle misure di cui all’Allegato 5 del DPCM 10.04.2020, ovvero: 
  • Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
  • Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura;
  • Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria;
  • Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
  • Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
  • Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande;
  • Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
    • attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
    • per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
    • per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

mercoledì 22 aprile 2020

Accordo ABI-Consumatori su nuova moratoria famiglie.

Gentile Cliente l’ABI e le Associazioni dei consumatori (Acu, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Asso-Consum, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Centro Tutela Consumatori e Utenti, Federconsumatori, La Casa del consumatore, Lega consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino, Udicon, Unione nazionale dei consumatori) hanno raggiunto un accordo che amplia le misure di sostegno alle famiglie e ai lavoratori autonomi e liberi professionisti colpite dall'evento epidemiologico da Covid 19. In particolare l'Accordo che prevede la sospensione dei mutui per l'acquisto della prima casa è stato esteso:
- alla sospensione mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso erogati prima del 31 gennaio 2020 a persone fisiche per ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati, liquidità o acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale, che non rientrano nei benefici previsti dal Fondo Gasparrini o pur essendo connessi all’acquisto dell’abitazione principale non presentano le caratteristiche idonee all’accesso del Fondo Gasparrini;
- alla sospensione dei prestiti non garantiti da garanzia reale a rimborso rateale erogati prima del 31 gennaio 2020.

N.B.: ne consegue che potranno accedere alla sospensione anche coloro i quali sono titolari di mutui per l'acquisto della seconda abitazione ovvero di altri finanziamenti, anche non ipotecari (es. finanziaria per l'acquisto dell'automobile).

Gli eventi previsti per poter accedere alla moratoria riguardano la cessazione del rapporto di lavoro subordinato per qualsiasi tipo di contratto; la sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni; morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza; la riduzione di un terzo del fatturato causata dall’evento epidemiologico per lavoratori autonomi e liberi professionisti.

La sospensione comprende anche le eventuali rate scadute e non pagate dopo il 31 gennaio 2020. La sospensione non determina l’applicazione di alcuna commissione. 

N.B.: nei prossimi giorni sarà reso disponibile sul sito dell'ABI l'elenco delle banche che adotteranno l’Accordo ed il modello del modulo di domanda per accedere all'iniziativa.

giovedì 16 aprile 2020

Sospensione mutuo prima casa accessibile agli imprenditori agricoli, artigiani e commercianti.

Gentile Cliente,

con rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 09 aprile 2020 l'operatività del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui per l'acquisto prima casa è stata estesa anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali Commercianti, Artigiane ed Agricola. Al fine di accedere alla sospensione del mutuo resta ferma la necessità di attestare la riduzione media giornaliera del proprio fatturato rispetto al periodo di riferimento, registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Per ulteriori dettagli ---> Sospensione mutui prima casa: attuazione.

Al fine di procedere alla sospensione si rinvia alla modulistica aggiornata ---> Modulistica aggiornata.

Finanziamenti bancari fino a 25 mila euro.

Gentile Cliente,

dalla giornata di domani 17 aprile 2020 sarà possibile, per il tramite del proprio istituto bancario, attivare le richieste di garanzia sui finanziamenti bancari fino a 25 mila euro, di cui al Decreto Legge dell’8 aprile 2020. 

Il “DL Liquidità” prevede il rilascio di una garanzia pubblica pari al 100%, su nuovi finanziamenti erogati da banche di durata massima di 6 anni (con preammortamento minimo di 24 mesi) a favore di micro, piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, per un importo massimo di 25 mila euro e comunque non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.

Per chiedere il finanziamento bancario garantito dal Fondo PMI occorre inviare alla propria banca:
  • il modulo di richiesta del finanziamento messo a disposizione dalla banca sul proprio sito internet;
  • il modulo di richiesta della copertura del fondo di garanzia per le PMI, disponibile sul sito dello stesso Fondo www.fondidigaranzia.it , nella sezione Modulistica (“Allegato 4-bis”) ---> Modulistica.
I moduli di finanziamento e di richiesta della garanzia devono essere compilati e sottoscritti e forniti alla banca, ad esempio attraverso un invio all’indirizzo e-mail della banca (indicato sul sito internet della stessa) via Posta Elettronica Certificata (PEC), con allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, o con altra modalità definita dalla stessa banca (ad esempio compilando i moduli direttamente sul sito della banca). Per questo motivo vi invitiamo a contattare il vostro istituto bancario al fine di conoscere le modalità previste dalla vostra banca.

Quando la banca avrà acquisito i documenti potrà procedere ad inserire tali informazioni sul portale del Fondo di Garanzia. La banca potrà quindi procedere all’erogazione del finanziamento senza attendere l’ammissione della domanda al Fondo di garanzia PMI.

lunedì 13 aprile 2020

Nuove disposizioni in materia di sospensione delle attività.

Gentile Cliente,

lo scorso 11 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Il predetto decreto ha disposto, fino al 03 maggio 2020:

A) la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessità di seguito elencate:
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
Commercio al dettaglio di libri
Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro,

B) la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

C) la sospensione delle attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).

N.B.: gli esercizi commerciali la cui attività non e' sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5, quali:
  • mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
  • garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura;
  • garanzia di adeguata areazione naturale e ricambio d’aria;
  • ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
  • utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
  • uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande;
  • accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
    • attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
    • per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
    • per locali di dimensioni superiori, l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
D) la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle di seguito indicate:
1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
2 Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
3 Pesca e acquacoltura
5 Estrazione di carbone
6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1 Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10 Industrie alimentari
11 Industria delle bevande
13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industrialiFabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di 13.95 abbigliamento)
14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
17 Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20 Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22. .2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.2 22.29.02)
23.13 Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.73.1 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.1 Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
26.2 Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4 Fabbricazione di casse funebri
33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92)
35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37 Gestione delle reti fognarie
38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali 
39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10) 
43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni 
45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco 
46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.1 Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.49.2 Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61 Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
46.75.01Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura
49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51 Trasporto aereo
52Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53Servizi postali e attività di corriere
55.1 Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative
69 Attività legali e contabili
70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72 Ricerca scientifica e sviluppo
74 Attività professionali, scientifiche e tecniche
75 Servizi veterinari
78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto 
80.1 Servizi di vigilanza privata
80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
82.20 Attività dei call center limitatamente alla attività «di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatiche delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto
82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti
84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85 Istruzione
86 Assistenza sanitaria
87 Servizi di assistenza sociale residenziale
88 Assistenza sociale non residenziale
94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
99 Organizzazioni e organismi extraterritoriali

N.B.: restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività autorizzate, nonché delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali (Testo del Protocollo).

Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E' consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonche' la ricezione in magazzino di beni e forniture. 

giovedì 9 aprile 2020

Sospensione versamenti tributari e contributivi: aprile e maggio.

Gentile Cliente,


nella Gazzetta Ufficiale n.94 del 08-04-2020 è stato pubblicato il testo del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 avente ad oggetto misure urgenti in materia di acceso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese ed i professionisti. In particolare è stata disposta la sospensione dei versamenti tributari e contributivi dei mesi di aprile e maggio 2020 per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni, alle seguenti condizioni:
  • SCADENZE APRILE: se si è verificata una riduzione dei ricavi di marzo 2020 di almeno il 33% rispetto a marzo 2019;
  • SCADENZE MAGGIO: se si è verificata una riduzione dei ricavi di aprile 2020 di almeno il 33% rispetto ad aprile 2019.
N.B. in ogni caso la sospensione dei versamenti è disposta, senza alcuna ulteriore verifica, per coloro che abbiano iniziato l'attività successivamente al 31 marzo 2019.


La predetta sospensione ha ad oggetto:
  • ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati;
  • imposta sul valore aggiunto
  • contributi previdenziali ed assistenziali;
  • premi per l'assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi ai sensi della predetta normativa sono effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 ovvero in 5 rate mensili a decorrere sempre dal mese di giugno 2020.

Misure urgenti in materia di acceso al credito.

Gentile Cliente,

nella Gazzetta Ufficiale n.94 del 08-04-2020 è stato pubblicato il testo del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 avente ad oggetto misure urgenti in materia di acceso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese ed i professionisti. 

In particolare fino al 31/12/2020 è stato disposto il potenziamento del Fondo di Garanzia delle piccole e medie imprese come segue:

- OPERAZIONI FINANZIARIE FINO A 25.000,00 €: garanzia diretta del fondo pari 100% delle operazioni di finanziamento concesse in favore delle piccole e medie imprese danneggiate dall'emergenza Covid (come da dichiarazione autocertificata), alle seguenti condizioni:
  • inizio del rimborso non prima di 24 mesi dall'erogazione;
  • durata del finanziamento fino a 72 mesi
  • importo del finanziamento non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario (come risultanti dall'ultimo bilancio depositato o dichiarazione fiscale) e, comunque, non superiore a 25.000,00 €;
  • l'intervento del Fondo a garanzia dell'operazione è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e l'istituto bancario eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, previa verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.
N.B. la misura è soggetta all'autorizzazione della Commissione Europea.

- OPERAZIONI FINANZIARIE SUPERIORI A 25.000,00 €:  garanzia diretta del fondo fino al 100% delle operazioni di finanziamento concesse in favore dei soggetti beneficiari, con ammontare dei ricavi non superiore a 3.200.000,00 €, danneggiate dall'emergenza Covid (come da dichiarazione autocertificata), alle seguenti condizioni:
  • importo del finanziamento non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario (come risultanti dall'ultimo bilancio depositato o dichiarazione fiscale).
  • durata del finanziamento fino a 72 mesi.
N.B. la misura è soggetta all'autorizzazione della Commissione Europea.

- ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE: 

- aumento della percentuale della garanzia diretta al 90% dell'ammontare del finanziamento per le operazioni con durata fino a 72 mesi (garanzia incrementata al 100% in presenza di garanzia di un Confidi o altro fondo di garanzia). L'importo totale delle operazioni finanziarie assistite da garanzia diretta non potrà superare, alternativamente: 
  • il doppio della spesa salariale annua;
  • il 25% del fatturato 2019;
  • il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi;
N.B. la predetta disposizione è soggetta all'approvazione della Commissione Europea. Fino all'ottenimento della predetta autorizzazione le percentuali di copertura saranno dell'80% in caso di garanzia diretta e dell'90% in caso di Confidi. 

- sono ammissibili alla garanzia del Fondo, nella misura dell'80% per la garanzia diretta e dell'90% in presenza di un Confidi, i finanziamenti erogati a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di finanza aggiuntiva pari ad almeno il 10% del debito rinegoziato. In altri termini qualora un azienda sia titolare di un finanziamento il cui capitale residuo è pari a 100.000,00 € potrà richiedere al proprio istituto bancario l'erogazione di un secondo finanziamento mediante il quale estinguere il primo e ottenere ulteriore liquidità pari ad almeno il 10% del debito estinto (nel caso di specie ulteriori 10.000,00 €).

- per coloro che abbiano utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di Garanzia delle Piccole e Medie Imprese è rilasciata una garanzia statale, pari al 90% del finanziamento, alle seguenti condizioni:
  • finanziamenti di durata non superiore a 72 mesi con possibilità di avvalersi di un periodo di preammortamento di 24 mesi.
  • l'impresa non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà ovvero avere avuto, alla data del 29 febbraio 2020, esposizioni deteriorate;
  • l'importo del finanziamento non può essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi: 
    • 25% del fatturato relativo al 2019;
    • doppio dei costi del personale relativi al 2019;
  • l'impresa beneficiaria, all'atto dell'erogazione del finanziamento, si impegna a non approvare la distribuzione di dividendi nel corso del 2020 e salvaguardare i livelli occupazionali;
  • il finanziamento deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi localizzati in Italia.
N.B. la predetta disposizione è soggetta all'approvazione della Commissione Europea.

mercoledì 8 aprile 2020

Regione Abruzzo: misure straordinarie a favore delle imprese e professionisti.

Gentile Cliente, 

la Legge Regionale 6 aprile 2020 n. 9 ha disposto misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza Covid19. La legge regionale dispone a favore delle imprese e liberi professionisti operanti sul territorio della Regione Abruzzo alla data dell'8 marzo 2020 che abbiano subito un danno per effetto dell'interruzione dell'attività in conseguenza dei provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria: 

- la sospensione fino al termine dello stato di emergenza dei termini di pagamento e riscossione di tutte le imposte e tasse di competenza della Regione, nonché la sospensione delle fatture per la riscossione dei consumi idrici;

- la sospensione fino al termine dello stato di emergenza dei pagamenti e rimborsi di mutui e finanziamenti erogati da società partecipate dalla Regione;

- misure di sostegno per il rilancio dell'economia mediante l'erogazione di contributi, fino al 40% della spesa sostenuta, per investimenti in beni strumentali quali attrezzature, macchine, mezzi di trasporto ed altri beni destinati all'utilizzo aziendale per almeno 3 anni. Il contributo massimo erogabile sarà di 5.000,00 €. Sono ammissibili all'investimento le spese sostenute dal 01/01/2020. Con delibera della Giunta Regionale saranno disposte le modalità operative per la richiesta.

Limitazioni attività di commercio al dettaglio.

Gentile Cliente, 

con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 7 aprile 2020 sono state disposte ulteriori limitazioni allo svolgimento delle attività commerciali di generi alimenti ed altri beni di prima necessità già autorizzati ai sensi dell'allegato 1 del DPCM dello scorso 11 marzo (Limitazioni attività di commercio al dettaglio.). In particolare la predetta Ordinanza dispone la chiusura dell'attività nelle giornate festive, nonché la limitazione dell'orario di apertura nei giorni feriali dalle ore 07:00 alle 20:00

Pertanto le attività di seguito riportate dovranno rispettare il divieto di apertura nei giorni festivi e la limitazione di orario nei giorni feriali (lunedì-sabato dalle ore 07:00 alle 20:00:

Attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. In particolare:
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici