lunedì 30 marzo 2020

Sospensione mutui prima casa: attuazione.

Gentile Cliente, 

facendo seguito alla comunicazione dello scorso 24 marzo (---> Sospensione mutui prima casa: prime indicazioni.) con la quale si portava alla vostra conoscenza le disposizioni in materia di sospensione mutuo prima casa, con la presente si comunica che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO 25 marzo 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente ad oggetto le disposizioni attuative. 

Si potrà accedere alla sospensione in caso di:

- cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione;
- cessazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 409, numero 3 del codice di procedura civile (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato), con attualità dello stato di disoccupazione;
- sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, con attualità dello stato di sospensione;
- riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo con attualità della riduzione di orario;
- per i lavoratori autonomi ed i ibero professionisti in caso di riduzione della media giornaliera del proprio fatturato rispetto al periodo di riferimento, registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'esigenza coronavirus.
- morte del mutuatario;
- riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.

Il predetto decreto, in particolare, ha previsto l'ammissione ai benefici del Fondo è concessa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato medio giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività' operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus. 

N.B. in questa fase di prima attuazione sono esclusi gli imprenditori. Sono pertanto escluse le imprese e le ditte individuali. 

Al fine di procedere alle richieste di sospensione è stato disposto il modello da completare e consegnare all'istituto bancario. Il modello è reperibile al seguente link ---> Modulo per accedere al Fondo per la sospensione dei mutui sulla prima casa.

Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

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