Gentile Cliente,
il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19" ha disposto la sospensione dei termini di versamento scadenti nel periodo compreso fra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020 derivanti da:
- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento esecutivi Agenzia delle Entrate;
- avvisi di addebito INPS;
- avvisi di accertamento Agenzia delle Dogane;
- ingiunzioni di pagamento;
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giungo 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Inoltre il decreto legge ha disposto:
- la sospensione fino al 31 maggio 2020 della notifica delle cartelle di pagamento;
- il differimento al 31 maggio 2020 della rata in scadenza al 28 febbraio 2020 delle procedure di rottamazione-bis e rottamazione-ter (di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58);
- il differimento al 31 maggio 2020 della rata in scadenza al 31 marzo 2020 della procedura di saldo e stralcio (articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).
N.B. Si ricorda che con riferimento alle procedure di rottamazione e saldo e stralcio il mancato o ritardato versamento di una rata prevista dal rispettivo piano costituisce causa di decadenza del beneficio.
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