mercoledì 18 marzo 2020

Altre misure in materia di lavoro.

Gentile Cliente,

il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19", ha disposto quanto segue: 

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti, lavoratori iscritti alla gestione sparata e lavoratori autonomi.
A decorrere dal 5 marzo 2020 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo per un periodo non superiori a quindici giorni. Per tale congedo è riconosciuta una indennità pari al 50 % della retribuzione.
I genitori lavoratori iscritti alla gestione separata hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 % di 1/365 del reddito.
La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 % della retribuzione convenzionale giornaliera.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni. Il limite di età non si applica in caso di figli con disabilità.

In alternativa a quanto sopra descritto, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di €. 600,00. Tale bonus viene erogato mediante il libretto di famiglia. 

Fermo restando quanto previsto in precedenza, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità con divieto di licenziamento ed il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Estensione durata permessi retribuiti L.104
Il numero di giorni di permesso retribuito di cui alla Legge 104, è incrementato di ulteriori complessivi 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Licenziamenti
A decorrere dal 17 marzo 2020 e per 60 giorni successivi il datore di lavoro non può procedere con licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

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