mercoledì 18 marzo 2020

Sospensione mutui e finanziamenti delle imprese.

Gentile Cliente,

il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19", al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia in corso, ha disposto, previa comunicazione e senza alcuna ulteriore formalità o istruttoria a carico dell'istituto bancario, le seguenti misure di sostegno finanziario:

1) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale (compresi i leasing finanziari), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. La sospensione avrà ad oggetto la quota capitale e la quota interessi, salva la facoltà dell'impresa richiedereste di richiedere la sospensione soltanto per la quota in conto capitale;

2) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

3) per le aperture di credito a revoca (fidi) e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

La comunicazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Pertanto, per beneficiare delle predette misure di sostegno finanziario, compresa la sospensione dei mutui e dei finanziamenti, sarà necessario inviare a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno la richiesta allegata debitamente compilata e sottoscritta ed allegando il proprio documento di riconoscimento. 

N.B.: Si ricorda che in ogni caso i mutui, i finanziamenti ed i leasing erogati fino al 31 gennaio 2020 potranno comunque beneficiare, previa istruttoria da parte dell'istituto bancario, della sospensione prevista dall'Accordo per il Credito sottoscritto dall'Associazione Bancaria Italiana (https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordi-per-il-credito/Accordi-per-il-credito.aspx?LinkFrom=Imprese). Si rinvia per approfondimento a precedente approfondimento (https://studioassociatodarchimio.blogspot.com/2020/03/moratoria-sui-finanziamenti-alle-pmi.html). 


Nessun commento:

Posta un commento