mercoledì 18 marzo 2020

Agevolazioni fiscali ed indennità.

Gentile Cliente,

il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19", ha introdotto specifiche misure di sostegno a favore delle imprese. Con riserva di ulteriori approfondimenti di seguito si elencano le principali:

1) INDENNITA'

- LAVORATORI AUTONOMI: ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione previdenziale artigiani e commercianti, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, è riconosciuta un’indennità speciale per il mese di marzo pari a 600 euro. La predetta indennità è erogata dall’INPS, previa domanda da effettuarsi sui canali telematici. Pertanto avranno diritto a tale indennità gli imprenditori individuali ed i soci lavoratori di società iscritti alle forme previdenziali artigiani e commercianti obbligati all'assolvimento dell'obbligo contributivo trimestrale. 

- LIBERI PROFESSIONISTI: ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. La predetta indennità è erogata dall’INPS, previa domanda da effettuarsi sui canali telematici. Pertanto avranno diritto a tale indennità i professionisti non aventi un'autonoma cassa professionale (ad. esempio i fisioterapisti) e gli amministratori di società iscritti alla sola gestione separata.

- SETTORE AGRICOLO: agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. La predetta indennità è erogata dall’INPS, previa domanda da effettuarsi sui canali telematici. 

NB: Alla data odierna l'Inps non ha ancora predisposto i canali per richiedere le predette indennità. Seguiranno ulteriori aggiornamenti in merito alle disposizioni attuative. Si specifica che le predette indennità non sono comunque cumulabili fra loro.

2) CREDITI DI IMPOSTA:

- CANONI DI LOCAZIONE NEGOZI: riconoscimento di un credito di imposta agli esercenti attività di impresa pari al 60% dei canoni pagati per il mese di marzo 2020 relativi ai contratti di locazione commerciale di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi). Il credito di imposta non sarà riconosciuto alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 per le quali non è stato disposto l'obbligo di chiusura. Sono pertanto escluse dal credito di imposta le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessita' individuate dal predetto decreto.

- SPESE DI SANIFICAZIONE: riconoscimento di un credito di imposta agli esercenti attività di impresa, arte o professione pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente agevolazione, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

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