giovedì 31 dicembre 2020

Legge di stabilità: novità in materia di Superbonus.

Gentile Cliente, 

con la pubblicazione in data odierna della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono entrate in vigore alcune novità in materia di detrazioni Superbonus 110. Di seguito le principali:

- proroga della detrazione al 30 giugno 2022. Per i condomini il termine di estende al 31 dicembre 2022 purché alla data del 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% dell'intervento;

- inserimento, fra i beneficiari, delle persone fisiche con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

- ulteriore definizione del requisito dell'indipendenza funzionale dell'unità immobiliare affinché possa essere assimilata ad un edificio unifamiliare. Da questo punto di vista l'unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente se dotata di almeno tre delle seguenti installazioni: impianto idrico, impianto per il gas, impianto per l'energia elettrica ed impianto di climatizzazione,

- l'inserimento fra gli interventi trainati di quelli finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche;

- l'estensione delle detrazioni agli impianti solari fotovoltaici realizzati su strutture pertinenziali;

- riconoscimento del beneficio agli edifici privi di attestazione energetica ante lavori perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine dei lavori, che devono comprendere l'isolamento termico delle superfici opache, raggiungano una classe energetica di fascia A.

lunedì 21 dicembre 2020

Decreto di Natale: contributo a fondo perduto ristorazione.

Gentile Cliente, 

il 18 dicembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172 avente ad oggetto misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo, nonché ulteriore contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione. In particolare il decreto legge dispone:

- l'istituzione di una zona rossa su tutto il territorio nazionale, secondo le disposizioni dell' articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021
- l'istituzione di una zona arancione su tutto il territorio nazionale, secondo le disposizioni dell' articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021.
- durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
- riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella che segue. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020. 
Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e' stato erogato il precedente contributo. L'ammontare del contributo e' pari al contributo gia' erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Hanno diritto al contributo:

561011 - Ristorazione con somministrazione
561012 - Attivita' di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 - Gelaterie e pasticcerie
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 - Ristorazione ambulante
561050 - Ristorazione su treni e navi
562100 - Catering per eventi, banqueting
562910 - Mense
562920 - Catering continuativo su base contrattuale
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina

martedì 15 dicembre 2020

Detrazione iva liquidazione di dicembre

Gentile cliente, 

in relazione alla normativa in materia di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto si ripropone quanto già comunicato lo scorso anno in relazione al cambio di normativa avvenuto con decorrenza 2020 ---> http://studioassociatodarchimio.blogspot.com/2019/12/detrazione-iva-fatture-dicembre.html

Di seguito la comunicazione da inoltrare ai fornitori affinché riusciate a detrarre l’iva su tutte le fatture di dicembre 2020 nella stessa liquidazione di dicembre in quanto alla luce dell’attuale normativa, relativamente alle fatture con data 2020 ma ricevute nel 2021, verrà slittata la detrazione nella liquidazione di gennaio 2021.

Per evitare tale situazione, che si limita comunque ad uno slittamento temporale di un mese, è opportuno invitare i fornitori ad effettuare gli invii delle fatture entro la fine del mese.

Sarà nostra cura informavi in presenza di modifiche normative in tale senso.

 

Gentile fornitore,
alla luce della normativa attualmente in vigore (Decreto Legge del 23/10/18 n. 119 art. 14 ,Circolare 14/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate),  il diritto alla detrazione dell’IVA è ammesso nell'esercizio 2020 solamente se la fattura che riporta come anno di emissione il 202o è disponibile nel sistema di interscambio entro il 31 dicembre 2020.
Pertanto, chiediamo cortesemente, compatibilmente con la Vostra chiusura aziendale, di trasmettere le fatture al sistema di interscambio entro e non oltre il 27 dicembre 2020.
Ringranziandovi porgiamo
cordiali saluti

lunedì 7 dicembre 2020

Abruzzo: passaggio zona arancione.

Gentile Cliente,

è stata approvata l'Ordinanza n. 106 del 06/12/2020 della Presidente della Regione Abruzzo avente ad oggetto ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Con la predetta Ordinanza, ancora in corso di pubblicazione, è stata disposta l’applicazione delle misure restrittive di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 3 dicembre 2020 su tutto il territorio della Regione Abruzzo con decorrenza dalla data odierna. Da oggi, pertanto, si applicheranno le limitazioni previste per le cosiddette zone arancioni. In sintesi:

- e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori regionali, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita;

- e' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita' o per svolgere attivita' o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;

- sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Per eventuali dubbi in merito all'interpretazioni delle predette disposizione si consiglia la lettura delle FAQ pubblicate dal Governo sul proprio sito istituzionale.

martedì 1 dicembre 2020

Pubblicazione in G.U. del Decreto Ristori quater.

Gentile Cliente, 

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157 in materia di Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Proroga del secondo acconto Irpef, Ires e Irap
Proroga del versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap, posticipato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. La proroga, inoltre, è estesa al 30 aprile per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 che abbiano registrato un calo del 33 per cento del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.

Sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e Iva di dicembre
È prevista la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva che scadono nel mese di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019. La sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. 

Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap
Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.

Proroga definizioni agevolate
La proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) viene estesa dal 10 dicembre 2020 al primo marzo 2021. In tal modo, si estende il termine per pagare le rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020, senza che si incorra nell’inefficacia della definizione agevolata.

Razionalizzazione della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione
Vengono introdotte modifiche per rendere più organico e funzionale l’istituto della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione. In particolare, si prevede che alla presentazione della richiesta di dilazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive. Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene alzata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione. Inoltre, i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali anteriormente alla data di inizio della sospensione (8 marzo 2020) potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021.

Estensione codici Ateco
La platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto si amplia ulteriormente con l’ingresso di diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio.

Agevolazione contributive su rapporti di lavoro dipendente.

La circolare Inps n. 133 del 24/11/20, ha stabilito le linee guida per beneficiare dell’esonero contributivo di cui all’art. 6 del D.L. n. 104/2020 per nuove assunzioni e per le trasformazioni. 

Ai datori di lavoro che assumono o trasformano a tempo indeterminato rapporti di lavoro subordinato in data successiva al 15 agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020 è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 6 mesi.

Pertanto le aziende interessate che hanno in forza alla data odierna lavoratori a tempo determinato o che hanno intenzione di assumere nuovo personale, sono pregate di contattare lo studio per le valutazioni del caso.