lunedì 21 dicembre 2020

Decreto di Natale: contributo a fondo perduto ristorazione.

Gentile Cliente, 

il 18 dicembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172 avente ad oggetto misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo, nonché ulteriore contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione. In particolare il decreto legge dispone:

- l'istituzione di una zona rossa su tutto il territorio nazionale, secondo le disposizioni dell' articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021
- l'istituzione di una zona arancione su tutto il territorio nazionale, secondo le disposizioni dell' articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021.
- durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
- riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella che segue. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020. 
Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e' stato erogato il precedente contributo. L'ammontare del contributo e' pari al contributo gia' erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Hanno diritto al contributo:

561011 - Ristorazione con somministrazione
561012 - Attivita' di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 - Gelaterie e pasticcerie
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 - Ristorazione ambulante
561050 - Ristorazione su treni e navi
562100 - Catering per eventi, banqueting
562910 - Mense
562920 - Catering continuativo su base contrattuale
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina

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