giovedì 31 dicembre 2020

Legge di stabilità: novità in materia di Superbonus.

Gentile Cliente, 

con la pubblicazione in data odierna della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono entrate in vigore alcune novità in materia di detrazioni Superbonus 110. Di seguito le principali:

- proroga della detrazione al 30 giugno 2022. Per i condomini il termine di estende al 31 dicembre 2022 purché alla data del 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% dell'intervento;

- inserimento, fra i beneficiari, delle persone fisiche con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

- ulteriore definizione del requisito dell'indipendenza funzionale dell'unità immobiliare affinché possa essere assimilata ad un edificio unifamiliare. Da questo punto di vista l'unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente se dotata di almeno tre delle seguenti installazioni: impianto idrico, impianto per il gas, impianto per l'energia elettrica ed impianto di climatizzazione,

- l'inserimento fra gli interventi trainati di quelli finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche;

- l'estensione delle detrazioni agli impianti solari fotovoltaici realizzati su strutture pertinenziali;

- riconoscimento del beneficio agli edifici privi di attestazione energetica ante lavori perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine dei lavori, che devono comprendere l'isolamento termico delle superfici opache, raggiungano una classe energetica di fascia A.

lunedì 21 dicembre 2020

Decreto di Natale: contributo a fondo perduto ristorazione.

Gentile Cliente, 

il 18 dicembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172 avente ad oggetto misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo, nonché ulteriore contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione. In particolare il decreto legge dispone:

- l'istituzione di una zona rossa su tutto il territorio nazionale, secondo le disposizioni dell' articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021
- l'istituzione di una zona arancione su tutto il territorio nazionale, secondo le disposizioni dell' articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021.
- durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
- riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella che segue. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020. 
Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e' stato erogato il precedente contributo. L'ammontare del contributo e' pari al contributo gia' erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Hanno diritto al contributo:

561011 - Ristorazione con somministrazione
561012 - Attivita' di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 - Gelaterie e pasticcerie
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 - Ristorazione ambulante
561050 - Ristorazione su treni e navi
562100 - Catering per eventi, banqueting
562910 - Mense
562920 - Catering continuativo su base contrattuale
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina

martedì 15 dicembre 2020

Detrazione iva liquidazione di dicembre

Gentile cliente, 

in relazione alla normativa in materia di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto si ripropone quanto già comunicato lo scorso anno in relazione al cambio di normativa avvenuto con decorrenza 2020 ---> http://studioassociatodarchimio.blogspot.com/2019/12/detrazione-iva-fatture-dicembre.html

Di seguito la comunicazione da inoltrare ai fornitori affinché riusciate a detrarre l’iva su tutte le fatture di dicembre 2020 nella stessa liquidazione di dicembre in quanto alla luce dell’attuale normativa, relativamente alle fatture con data 2020 ma ricevute nel 2021, verrà slittata la detrazione nella liquidazione di gennaio 2021.

Per evitare tale situazione, che si limita comunque ad uno slittamento temporale di un mese, è opportuno invitare i fornitori ad effettuare gli invii delle fatture entro la fine del mese.

Sarà nostra cura informavi in presenza di modifiche normative in tale senso.

 

Gentile fornitore,
alla luce della normativa attualmente in vigore (Decreto Legge del 23/10/18 n. 119 art. 14 ,Circolare 14/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate),  il diritto alla detrazione dell’IVA è ammesso nell'esercizio 2020 solamente se la fattura che riporta come anno di emissione il 202o è disponibile nel sistema di interscambio entro il 31 dicembre 2020.
Pertanto, chiediamo cortesemente, compatibilmente con la Vostra chiusura aziendale, di trasmettere le fatture al sistema di interscambio entro e non oltre il 27 dicembre 2020.
Ringranziandovi porgiamo
cordiali saluti

lunedì 7 dicembre 2020

Abruzzo: passaggio zona arancione.

Gentile Cliente,

è stata approvata l'Ordinanza n. 106 del 06/12/2020 della Presidente della Regione Abruzzo avente ad oggetto ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Con la predetta Ordinanza, ancora in corso di pubblicazione, è stata disposta l’applicazione delle misure restrittive di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 3 dicembre 2020 su tutto il territorio della Regione Abruzzo con decorrenza dalla data odierna. Da oggi, pertanto, si applicheranno le limitazioni previste per le cosiddette zone arancioni. In sintesi:

- e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori regionali, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita;

- e' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita' o per svolgere attivita' o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;

- sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Per eventuali dubbi in merito all'interpretazioni delle predette disposizione si consiglia la lettura delle FAQ pubblicate dal Governo sul proprio sito istituzionale.

martedì 1 dicembre 2020

Pubblicazione in G.U. del Decreto Ristori quater.

Gentile Cliente, 

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157 in materia di Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Proroga del secondo acconto Irpef, Ires e Irap
Proroga del versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap, posticipato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. La proroga, inoltre, è estesa al 30 aprile per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 che abbiano registrato un calo del 33 per cento del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.

Sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e Iva di dicembre
È prevista la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva che scadono nel mese di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019. La sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. 

Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap
Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.

Proroga definizioni agevolate
La proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) viene estesa dal 10 dicembre 2020 al primo marzo 2021. In tal modo, si estende il termine per pagare le rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020, senza che si incorra nell’inefficacia della definizione agevolata.

Razionalizzazione della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione
Vengono introdotte modifiche per rendere più organico e funzionale l’istituto della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione. In particolare, si prevede che alla presentazione della richiesta di dilazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive. Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene alzata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione. Inoltre, i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali anteriormente alla data di inizio della sospensione (8 marzo 2020) potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021.

Estensione codici Ateco
La platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto si amplia ulteriormente con l’ingresso di diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio.

Agevolazione contributive su rapporti di lavoro dipendente.

La circolare Inps n. 133 del 24/11/20, ha stabilito le linee guida per beneficiare dell’esonero contributivo di cui all’art. 6 del D.L. n. 104/2020 per nuove assunzioni e per le trasformazioni. 

Ai datori di lavoro che assumono o trasformano a tempo indeterminato rapporti di lavoro subordinato in data successiva al 15 agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020 è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 6 mesi.

Pertanto le aziende interessate che hanno in forza alla data odierna lavoratori a tempo determinato o che hanno intenzione di assumere nuovo personale, sono pregate di contattare lo studio per le valutazioni del caso.

lunedì 16 novembre 2020

Abruzzo: limitazioni zona rossa.

Gentile Cliente, il Presidente della Regione Abruzzo ha emesso l'Ordinanza n. 102 del 16 novembre 2020 mediante la quale vengono estese al territorio regionale le disposizioni di cui all'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020, c.d. zona rossa. A tal fine a decorrere dal 17 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020 saranno previste le seguenti disposizioni.

LIMITAZIONE AGLI SPOSTAMENTI: e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori regionali, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita; 

ATTIVITA' COMMERCIALI: sono sospese le attivita' commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessita' individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali:

Allegato 23 Commercio al dettaglio 

• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
• Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
• Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati 
• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 
• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
• Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
• Commercio al dettaglio di biancheria personale
• Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati 
• Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori 
• Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
•Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 
• Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita' svolta, i mercati, salvo le attivita' dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

RISTORAZIONE: sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; 

SERVIZI ALLA PERSONA: sono sospese le attivita' inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24:

Allegato 24 Servizi per la persona 

• Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia • Attivita` delle lavanderie industriali
• Altre lavanderie, tintorie
• Servizi di pompe funebri e attivita` connesse
• Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

mercoledì 11 novembre 2020

Bonus ristorazione: pubblicato il decreto attuativo.

Gentile Cliente il 6 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 27 ottobre del Mipaaf che stabilisce i criteri, i requisiti e le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto riconosciuto alle aziende appartenenti alla filiera della ristorazione.

Possono accedere al contributo le imprese attive nel settore della ristorazione, che svolgono in via prevalente le attività indicate con i seguenti codici Ateco: 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 59.29.10 (mense), 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale), 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00 (catering per eventi), e 55.10 (alberghi), limitatamente alla somministrazione di cibo.

Il contributo è concesso alle imprese che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019 o a quelle già attive prima di tale data qualora il fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019.

Per accedere al contributo, il richiedente deve aver acquistato, dopo il 14 agosto 2020, prodotti agroalimentari (inclusi prodotti vitivinicoli, della pesca e dell’acquacoltura), anche Dop e Igp, valorizzando la materia prima di territorio (secondo i requisiti indicati dall’articolo 4 del decreto ministeriale). L’ammontare degli acquisti (e quindi del contributo) non può essere inferiore ai 1.000 euro né superiore a 10.000 euro, esclusa l’Iva.

Il soggetto beneficiario è tenuto ad acquistare almeno tre differenti tipologie di prodotti agroalimentari e il prodotto principale non può superare il 50% della spesa totale.

La domanda di accesso al contributo può essere presentata telematicamente tramite il portale della ristorazione (piattaforma web di Poste italiane) o attraverso gli sportelli di quest’ultima.

martedì 10 novembre 2020

Ristori bis: sospensione dei versamenti previdenziali.

Il decreto Ristori bis ha sospeso a favore dei datori di lavoro privati i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020. La sospensione dei termini di versamento si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1.

n.b. solo zona rossa ---> è altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree rosse del territorio nazionale appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2 del presente decreto.

I pagamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Ristori bis: sospensione dei versamenti tributari

Il decreto Ristori Bis ha disposto la sospensione di alcuni versamenti tributari. In particolare è prevista la sospensione dei: 

- versamenti relativi alle ritenute alla fonte, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; 
- dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto. 

La sospensione è prevista per il solo mese di novembre per i seguenti soggetti:

- per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;

- per i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree rosse ed arancioni del territorio nazionale;

- per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree rosse del territorio nazionale;

I versamenti sospesi e dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Ristori Bis: fondo perduto e credito di imposta.

E' stato pubblicato in data odierna il DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149, c.d. Decreto Ristori bis. Di seguito le principali novità in materia di contributi a fondo perduto e credito di imposta per locazioni commerciali e affitto di azienda.

1) Contributo a fondo perduto

- Su tutto il territorio nazionale ---> è stato aggiornato l'Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 avente ad oggetto il contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (Decreto Ristoro: contributo a fondo perduto per nuove restrizioni.). In particolare sono stati aggiunti i codici attività relativi: 522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA; 477835- Commercio al dettaglio di bomboniere; 522130 - Gestione di stazioni per autobus; 931992 - Attività delle guide alpine; 743000 - Traduzione e interpretariato; 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto; 910100 - Attività di biblioteche ed archivi; 910200 - Attività di musei; 910300 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili; 910400 - Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali; 205102 - Fabbricazione di articoli esplosivi. Per i soggetti che hanno gia' beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo di cui al comma 1 e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e' stato erogato il precedente contributo.

- Solo per zone arancioni e zone rosse ---> per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree rosse e arancioni il contributo a fondo perduto è aumentato di un ulteriore 50% rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1.

- Solo per zone rosse ---> agli operatori economici che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno una partita IVA attiva, svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa in area rossa è riconosciuto un contributo a fondo perduto. Il contributo sarà pari a quello previsto per l'intero territorio nazionale, calcolato tuttavia applicando percentuali riportate nello stesso Allegato 2.

2) Contributo fondo perduto operatori centri commerciali ed industria alimentare

Solo operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 ---> Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza ed è riconosciuto per il solo anno 2021. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell'Allegato 1 il contributo sarà pari al 30% rispetto a quello previsto dal Decreto Ristori; per i soggetti che svolgono come attività prevalente un'attività non ricompreso nell'allegato 1 il contributo sarà pari al 30% rispetto a quello previsto dal Decreto Rilancio. 

3) Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda:

- Su tutto il territorio nazionale ---> estensione per i mesi di ottobre, novembre e dicembre del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 alle imprese ricomprese nell'allegato 1, così come definito a seguito dell'aggiornamento; 

- Solo zona rossa ---> per le sole imprese operanti nei settori riportati all'allegato 2 estensione per i mesi di ottobre, novembre e dicembre del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda; 

Per entrambi i casi il credito di imposta sarà pari al 60% del canone di locazione commerciale ovvero al 30% del canone di affitto di azienda. Il credito spetta a condizione che si sia verificata, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, una riduzione del fatturato superiore al 50%. Il credito di imposta spetta, in ogni caso, per le attività avviate a decorrere dal 2019.

lunedì 9 novembre 2020

Regione Abruzzo: ulteriori restrizioni.

Gentile Cliente,

con il passaggio alla zona arancione, previsto con decorrenza dal giorno mercoledì 11 novembre, si applicheranno nell'ambito della Regione Abruzzo le seguenti ulteriori restrizioni:

- e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori regionali, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita;

- e' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita' o per svolgere attivita' o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;

- sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

giovedì 5 novembre 2020

Ulteriori aggiornamenti Covid-19

Gentile Cliente è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2020 avente ad oggetto «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». Rispetto ai precedenti interventi in materia (Nuove misure contenimento Covid19), con riferimento alle area gialla nella quale è ricompreso la Regione Abruzzo, sono state introdotte le seguenti novità:

- dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

- è fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico,nonche' in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti

- le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo e' consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 e' vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Di seguito troverete il testo del decreto e dei relativi allegati ---> Testo del decreto

giovedì 29 ottobre 2020

Decreto Ristoro: credito d'imposta per i canoni di locazione immobili ed affitto di azienda.

Gentile cliente,

per le imprese operanti nei settori riportati nell'allegato 1 al decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo precedente, è riconosciuto anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto di azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 secondo i criteri all'uopo previsti dalla precedente normativa. A tal fine si rimanda al precedente contributo ---> https://studioassociatodarchimio.blogspot.com/2020/05/art-28-dl-rilancio-credito-di-imposta.html

Decreto Ristoro: contributo a fondo perduto per nuove restrizioni.

Gentile Cliente, 

è stato appena pubblicato in GU il DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 avente ad oggetto ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Fra le disposizioni di principale interesse è presente il riconoscimento di un contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (Nuove misure contenimento Covid19).

In particolare viene riconosciuto un contributo a fondo perduto agli operatori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 che alla data del 25 ottobre 2020 abbiano una partita iva attiva e svolgano come attività prevalente una delle attività riportate nell'allegato 1.

Le condizioni per usufruire del contributo sono:
- il contributo spetta alle sole attività riepilogate nell'allegato 1 secondo le percentuali di maggiorazione ivi indicate;
- il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
- il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti riportati nell'allegato 1 che abbiano attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;

Modalità operative:
- per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il nuovo contributo è corrisposto automaticamente dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;
- per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza;

Entità del contributo: 
- per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 il contributo è pari alla quota del contributo già percepito moltiplicato per la percentuale di maggiorazione prevista nell'allegato 1;
- per i soggetti che non hanno percepito alcun contributo, il contributo è pari alla quota del contributo spettante moltiplicato per la percentuale di maggiorazione prevista nell'allegato 1;
- per i soggetti con dei ricavi o compensi di tali soggetti superiori a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale 10% della riduzione di fatturato rilevante;

In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non puo' essere superiore ad euro 150.000,00. 

martedì 27 ottobre 2020

Decreto Ristoro: attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Gentile Cliente,


allo stato attuale, alle ore 22:41 del 27 ottobre 2020, non è stato ancora pubblicato il Decreto Legge avente ad oggetto le disposizioni attuative dei ristori ed indennizzi previsti dal governo per le attività oggetto di limitazioni e chiusure. In considerazione alla possibilità che le bozze attualmente in circolazione, ancora parziali, possano subire variazioni si invita la gentile clientela ad attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto. Sarà cura dello Studio Associato D'Archimio informarvi tempestivamente con una successiva e specifica comunicazione sul tema.

Si resta a disposizione.



Cordiali saluti

lunedì 26 ottobre 2020

Nuove misure contenimento Covid19


Gentile Cliente,

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM in materia di Misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19. Le principali disto sono relative:

- é fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;

- le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

- le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Nota bene
L'allegato 9 al decreto individua, per ciascuna tipologia di attività, Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative. Si prega la gentile clientela di prenderne visione. Linee guida

giovedì 22 ottobre 2020

Cartelle di pagamento: proroga dei termini di sospensione.

Gentile Cliente,

l'articolo 1 del DL n. 129/2020 ha differito al 31 dicembre 2020 il termine finale di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito ed avvisi di accertamento definitivi affidanti all'Agente della Riscossione. Con il recente intervento normativo, pertanto, la sospensione dei pagamenti dei debiti relativi a cartelle esattoriali riguarderà le somme in scadenza dall'8 marzo al 31 dicembre 2020. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 31 gennaio 2021.
Nel periodo di sospensione:
- non è possibile la notifica di cartelle di pagamento;
- non è possibile l'avvio di nuove procedure cautelari o esecutive;
- le Pubbliche Amministrazioni, prima di procedere al pagamento dei propri fornitori, non devono verificare la presenza di debiti non ancora pagati.

Nota Bene:

Il Decreto Rilancio ha esteso a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateazione in caso di mancato pagamento. Si consiglia la gentile clientela di verificare l'eventuale superamento del limite indicato.

La sospensione non riguarda le rate in scadenza nel 2020 della Rottamazione-ter e del Saldo e Stralcio. Il termine di pagamento delle predette procedure rimane fissato al 10 dicembre 2020. In caso di mancato pagamento è prevista la decadenza dal beneficio.

lunedì 19 ottobre 2020

Nuove misure Covid 19.

Gentile Cliente, 

in data 18/10/2020 è stato pubblicato il nuovo DPCM avente ad oggetto le nuove misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. La nuova disposizione prevede le seguenti novità:

- la possibilità di disporre la chiusura al pubblico dopo le ore 21:00 di strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento. E' fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;

- le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. E' fatto obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (Protocollo Regione Abruzzo);

- sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico;

- sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

giovedì 8 ottobre 2020

Bando per la Digital Transformation delle PMI

Gentili Clienti,

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando per la Digital Transformation delle PMI mediante il quale sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande finalizzate all'ottenimento dell'incentivo.

Oggetto
Il Decreto direttoriale 9 giugno 2020 disciplina l’intervento agevolativo sulla Digital Transformation istituito all’articolo 29, commi da 5 a 8, del Decreto crescita, finalizzato a sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese attraverso la realizzazione di progetti diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0 nonché di altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.

A chi si rivolge
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultino;
iscritte come attive nel Registro delle imprese;
operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio;
hanno conseguito, nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000,00;
dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;
non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Le PMI in possesso dei predetti requisiti possono presentare, anche congiuntamente tra loro, purché in numero comunque non superiore a dieci imprese, progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l’accordo di partenariato in cui figuri, come soggetto promotore capofila, un DIH-digital innovation hub o un EDI-ecosistema digitale per l’innovazione, di cui al Piano nazionale Impresa 4.0.

Attività economiche ammesse
Le PMI, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, devono operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere, nonché, al fine di accrescerne la competitività e in via sperimentale per gli anni 2019-2020, nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche in un’ottica di maggiore accessibilità e in favore di soggetti disabili.
Sulla base dei settori ammessi, nell’allegato n. 1 del provvedimento attuativo dell’intervento sono identificate le attività economiche ammissibili.

Cosa finanzia
I progetti ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l’implementazione di
tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0. (advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics) e/o;
tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate:
1) all’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori;
2) al software;
3) alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio;
4) ad altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange-EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store customer experience, system integration applicata all’automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things.
A tal fine i progetti devono prevedere la realizzazione di:
attività di innovazione di processo o di innovazione dell’organizzazione, ovvero;
investimenti.

I progetti di spesa devono, inoltre, essere realizzati nell'ambito di una unità produttiva dell’impresa proponente ubicata su tutto il territorio nazionale, prevedere un importo di spesa non inferiore a euro 50.000,00 e non superiore a 500.000,00; essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e prevedere una durata non superiore a 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo restando la possibilità da parte del Ministero di concedere, su richiesta motivata dal soggetto beneficiario, una proroga del termine di ultimazione non superiore a 6 mesi.

I progetti agevolabili nell’ambito dell’intervento Digital Transformation possono essere cofinanziati nell’ambito del PON Imprese e Competitività 2014-2020.

Le agevolazioni
Le risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni ammontano a euro 100.000.000,00.
Per entrambe le tipologie di progetto ammissibili a beneficio le agevolazioni sono concesse sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50 percento, articolata come segue:
10 percento sotto forma di contributo;
40 percento come finanziamento agevolato.

Fermo restando l’intensità agevolativa e l’articolazione dei benefici sopra indicate, le agevolazioni per i progetti di innovazione di processo o dell’organizzazione sono concesse alle condizioni ed entro le intensità massime di aiuto previste dall’articolo 29 del regolamento UE 651/2014, mentre le agevolazioni per i progetti di investimento vengono concesse nei limiti e secondo i massimali stabiliti dal Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 “de minimis”.

Il finanziamento agevolato deve essere restituito dal soggetto beneficiario senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 7 anni.

Termini e modalità di presentazione delle istanze
Le domande di accesso alle agevolazioni, concesse mediante procedura valutativa a sportello di cui all’art. 5 d.lgs. n. 123/98, potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica, a partire dalle ore 12.00 del 15 dicembre 2020.

Per accedere alla procedura informatica è richiesta l’identificazione del compilatore (legale rappresentante del soggetto beneficiario o della capofila in caso di una forma aggregata o associata) tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o, in alternativa, mediante il sistema di gestione delle identità digitali di Invitalia.

Le domande di agevolazione pervenute sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le istanze presentate nello stesso giorno sono, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso momento, indipendentemente dall’ora e dal minuto di presentazione.

Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare, nell’ambito del presente intervento, una sola domanda di accesso alle agevolazioni che può riguardare unicamente:

(i) un progetto di innovazione di processo (Capo II) o

(ii) di innovazione dell'organizzazione (Capo II) ovvero

(iii) un progetto di investimenti (Capo III).

Decreto (pdf)
Allegati (zip)

Si evidenzia che alla domanda di accesso alle agevolazioni dovrà essere allegato anche lo statuto e l’atto costitutivo dei proponenti e, in caso di aggregazioni, il contratto sottostante ai rapporti tra le parti.

Normativa

lunedì 21 settembre 2020

Importante: domicilio digitale.

Gentile Cliente,

il Decreto Semplificazioni, recentemente convertito in legge, ha introdotto delle novità in merito alla comunicazione del domicilio digitale (l’indirizzo/recapito digitale collegato alla PEC – Posta Elettronica Certificata – dell’impresa) al Registro delle imprese. Sebbene l’obbligo di comunicare la PEC fosse già da tempo vigente, avendo lo Studio Associato D'Archimio già provveduto per tutti i propri clienti, a decorrere dal 01/20/2020 la condizione di avere il domicilio digitale inattivo, ovvero la propria PEC scaduta, è tale da esporre l'impresa ad una sanzione amministrativa che può arrivare a 1.548,00 euro per le ditte individuali e 2.064,00 euro per le società.

Si prega pertanto la gentile clientela di verificare che l'indirizzo PEC in proprio possesso, già depositato al Registro delle Imprese, sia attivo ed effettivamente operativo. Qualora si dovessero riscontrare delle anomalie si prega di segnalare la problematica allo Studio.

sabato 19 settembre 2020

Credito di imposta locazioni esteso al mese di giugno.

Gentili Clienti,

l'articolo 77 del DL Agosto, attualmente in fase di conversione in Legge, ha esteso al mese di giugno 2020 il credito di imposta locazioni già previsto dall'articolo 28 del DL Rilancio (vedi link Art. 28 DL Rilancio: credito di imposta per i canoni di locazione e di affitto di azienda.). 

Il credito di imposta è pari al 60% del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività, commerciale, artigianale, agricola e di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. 

Per accedere al beneficio restano ferme le regole già previste per i mesi di marzo, aprile e maggio. In primis la riduzione del fatturato o dei corrispettivi che deve essere pari ad almeno il 50% con riferimento allo stesso mese del 2019. Come stabilito in sede di conversione in legge del Decreto Rilancio, inoltre , il requisito del calo del fatturato non è necessario per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e per i soggetti che a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.

Nei prossimi giorni lo Studio Associato D'Archimio verificherà, per ciascuno dei Clienti dello Studio, la spettanza del beneficio.

venerdì 17 luglio 2020

Regione Abruzzo: contributi a fondo perduto per contrastare gli effetti della grave crisi economica.

La Regione Abruzzo ha appena pubblicato l’Avviso POR FESR Abruzzo 2014-2020 Asse III – Competitività del sistema produttivo – Linea di azione 3.1.1. – L.R. n. 10/2020 art. 2 – per contributi a fondo perduto a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

La Misura prevede aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, nonché contributi a fondo perduto per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’Avviso è volto a fornire una tempestiva risposta alle imprese con problemi di liquidità correlate all’epidemia di COVID19 tramite un contributo a fondo perduto al fine di assicurare una disponibilità immediata alle imprese in grave carenza di liquidità e per preservare la continuità dell’attività economica, a prescindere dalle condizioni di solvibilità delle stesse al momento dell’emergenza. B

Beneficiarie di questa Misura sono le imprese localizzate nella Regione Abruzzo di tutti i settori economici ammessi dalla normativa europea3, nonché i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi). Il contributo è altresì riconosciuto alle agenzie di viaggio, contrassegnate dal Codice Ateco 79.1 ed operanti sul territorio regionale.

Il contributo a fondo perduto spetta alle imprese che abbiano conseguito ricavi non superiori a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso, o ai soggetti esercenti attività di lavoro autonomo con compensi non superiori a 120.000,00 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare dei ricavi o dei compensi relativi al mese di aprile 2020 sia diminuito di almeno un terzo rispetto a quello del mese di aprile 2019. (art. 5 del bando).

Il contributo è determinato applicando sull’ammontare dei ricavi o dei compensi di aprile 2019, o sull’ammontare medio mensile dei ricavi o dei compensi individuati ai sensi del comma 3 dell’Articolo 5 dell’avviso, le seguenti percentuali:

15% per le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi fino a euro 120.000,00 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso;
7,5% per le sole imprese con ricavi da euro 120.001,00 fino a euro 400.000,00 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso;
5,5% per le sole imprese con ricavi superiori a euro 400.001,00 fino a euro 1.000.000,00 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo comunque non inferiore a:

settecentocinquanta euro per le persone fisiche (lavoratori autonomi);
mille euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (imprese).

Per le agenzie di viaggio contrassegnate dal Codice Ateco 79.1,ed operanti sul territorio regionale, il contributo spetta nella misura fissa di euro 3.000,00, sempre a condizione che il volume d’affari relativo al mese di aprile 2020 sia inferiore di almeno il 33% rispetto a un dodicesimo del volume di affari dell’anno precedente.

Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano un’istanza alla Regione esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo: http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/ . Altre modalità di invio comportano l’esclusione della candidatura.

La piattaforma di caricamento dei documenti sarà disponibile a partire dalle ore 00:00 del 22 luglio 2020 e fino alle ore 24:00 del 30 luglio 2020.

In considerazione del periodo di emergenza sanitaria caratterizzato dall'introduzione di numerosi adempimenti straordinari (bonus INPS, crediti di imposta, fondo perduto DL Rilancio, casse integrazioni, verifica termini sospensione dei versamenti, ecc.), che vanno a sommarsi alle ordinarie scadenze del periodo (bilancio e dichiarazione dei redditi) e tenuto conto delle imprescindibili esigenze organizzative dello studio abbiamo individuato nel consulente esterno Gabriele Sisofo il referente per l'istruttoria e l'invio dell'istanza. Lo Studio Associato D'Archimio, in collaborazione con  il consulente esterno, resterà in ogni caso a disposizione per la predisposizione dell'attestazione necessaria alla richiesta dei benefici e di qualsivoglia esigenza di interpretazione normativa ovvero consulenza specifica. In presenza dei requisiti, qualora vogliate, potrete pertanto contattarlo a nome dello Studio:

Gabriele Sisofo
via Costa della Forma n. 5
Miglianico 
346-1887267
sisofogabriele@gmail.com 

Documenti: 

lunedì 13 luglio 2020

Crediti di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 259854/2020 sono stati resi operativi i crediti di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. La presente viene rilasciata a seguito dei chiarimenti pubblicati dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 20/E del 10 luglio 2020.

A) Credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120): 

Il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 del Decreto, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore), a fronte delle spese sostenute per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus.

Le spese in relazione alle quali spetta il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi: quello degli interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili:
1) gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra cui rientrano espressamente:
a) quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;
b) gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”).
2) gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti. In merito alle nozioni di “innovazione” o “sviluppo”, occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente. Ad esempio, rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.

L’ammontare del credito d’imposta in parola corrisponde al 60 per cento delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro. Il credito di imposta non potrà pertanto superare l'importo di 48.000,00 €.

B) credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125):

Il credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti a fronte delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Le spese in relazione alle quali spetta il credito d'imposta possono essere divise in due categorie:
a) quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) quelle sostenute per l’acquisto di
- dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (comma 2, lettera a));
- prodotti detergenti e disinfettanti (comma 2, lettera b));
- dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera d));
- dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera e)).

Fermo restando quanto appena rappresentato, con riferimento alle spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa (in concreto) e istituzionale (ad esempio, sala d’attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza), nonché alle spese di sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività, considerato che la norma non fa riferimento in modo specifico all’“acquisto” (e, quindi, a modalità di approvvigionamento del bene o del servizio da economie terze), l’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna. In questo caso, l’ammontare della spesa agevolabile può essere determinata, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all’azienda). Possono essere aggiunte, ai fini del credito in esame anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. Resta fermo che l’ammontare delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti così determinato, in ogni caso, dovrà essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi similari.

L’ammontare del credito d’imposta in parola corrisponde al 60 per cento delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 100.000 euro. Il credito di imposta non potrà pertanto superare l'importo di 60.000,00 €.

Modalità di utilizzo.
Il credito di imposta potrà essere utilizzato:
- in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24); 
- o, in alternativa entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

A tal fine saranno rilevanti le fatture:
- secondo il criterio di cassa per gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali, le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata;
- secondo la data di registrazione del documento contabile per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l’applicazione del criterio di cui al comma 5 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l’applicazione del criterio di cui al comma 5 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo la data di registrazione del documento contabile;
- secondo il criterio di competenza per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria.

Incentivi per trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi: investimento minimo 50.000,00 €.

Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle PMI del territorio nazionale attraverso l'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano nazionale impresa 4.0 e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera è riconosciuto un contributo del 10 percento sotto forma di contributo e del 40 percento come finanziamento agevolato per i progetti che rispondano alle caratteristiche di seguito indicate.

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l'implementazione di:
a) tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0. (advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realta' aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics) e/o;
b) tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate:
1) all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori;
2) al software;
3) alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attivita' di servizio;
4) ad altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange-EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l'in-store customer experience, system integration applicata all'automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things. 

I progetti devono prevedere la realizzazione di:
a) attivita' di innovazione di processo o di innovazione dell'organizzazione; in questo caso sono ammissibili le spese relative a: a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapportodi collaborazione o di somministrazione lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attivita' previste dal progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali; b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per la realizzazione del progetto, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato; d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto;

ovvero b) investimenti; in questo caso sono ammissibili le spese relative a: a) immobilizzazioni materiali, quali macchinari, impianti e attrezzature tecnologicamente avanzate ovvero tecnico-scientifiche, purche' coerenti con le finalita' di trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dell'impresa ai sensi dell'art. 5, comma 1; b) immobilizzazioni immateriali necessarie alle finalita' del progetto agevolato; c) costi per servizi di consulenza specialistica strettamente funzionali alla realizzazione del progetto, nella misura massima del 10 per cento dei costi complessivi ammissibili; d) costi sostenuti a titolo di canone per l'utilizzo, mediante soluzioni cloud computing, dei programmi informatici ovvero per la fruizione di servizi di connettivita' a banda larga o ultra larga; e) costi per i servizi resi alle PMI beneficiarie dal soggetto promotore capofila per la gestione delle iniziative di cui all'art. 4, comma 2, nella misura massima del 2 per cento dei costi complessivi ammissibili.

Il progetto deve avere un importo di spesa non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila) e non superiore a 500.000,00 (cinquecentomila)

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI che, alla data di presentazione della domanda: a) sono iscritte e risultano attive nel registro delle imprese; b) operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio, svolgendo le attivita' economiche identificate nell'allegato n. 1; c) hanno conseguito, nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000,00 (centomila); d) dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese; e) non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.