giovedì 30 dicembre 2021

Emissione note credito in caso di procedure concorsuali.

E’ probabilmente la volta buona. Dopo le numerose modifiche alla disciplina delle note di variazione IVA contenuta nell’articolo 26, commi 2 e seguenti, del DPR n. 633 del 1972, questa volta all’intervento legislativo segue la Circolare esplicativa dell’Amministrazione Finanziaria, la numero 20 del 29 dicembre 2021. La norma, che per espressa previsione troverà applicazione solo con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, diventa definitivamente realtà. 

Non dimentichiamoci che, con una formulazione analoga a quella introdotta dall’articolo 18 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, con l’articolo 1, commi 126 e 127, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 si era già tentato di anticipare al momento di apertura della procedura concorsuale la possibilità di emettere la nota di credito e, dunque, di portare in detrazione l’IVA corrispondente alla variazione in diminuzione, in tutti i casi in cui il mancato pagamento sia connesso a procedure concorsuali. Norma mai entrata in vigore, immediatamente abrogata dall’articolo 1, comma 567, lettera d), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232. 

Sotto il peso della giurisprudenza unionale, disposizione espressamente censurata dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 23 novembre 2017, causa C-246/16), mal conciliandosi con l’eccessiva durata delle procedure concorsuali, l’articolo 18 del DL n. 73 del 2021 corregge nuovamente il tiro e, modificando l’articolo 26 del DPR n. 633 del 1972, torna ad anticipare il momento di emissione della nota credito, tradizionalmente agganciato alla conclamata infruttuosità della procedura concorsuale. La novella introduce il nuovo comma 3-bis secondo il quale il cedente del bene o prestatore del servizio, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente sottoposto a procedura concorsuale, ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione in diminuzione. 

Questa volta, a differenza del passato, il Legislatore si preoccupa di individuare la data a partire dalla quale la variazione può essere operata. Qualora il mancato pagamento sia dovuto all’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, la variazione conseguente può essere operata a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale, senza quindi attenderne l’esito, ossia la data: della sentenza dichiarativa del fallimento; del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo; del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Di pari tale diritto è esercitabile dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese di un piano attestato. 

Nell’ambito della Circolare l’Amministrazione Finanziaria, facendo proprie le conclusioni della sentenza 11 giugno 2020, causa C-146/19, afferma in maniera condivisibile che l’emissione della nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, la detrazione dell’imposta non incassata, non risulti preclusa al creditore che non abbia effettuato l’insinuazione al passivo del credito corrispondente, così superando precedenti indicazioni in senso opposto (circolare n. 77/E del 17 aprile 2000, paragrafo 2.a, nonché risoluzioni n. 155/E del 12 ottobre 2001, n. 89/E del 18 marzo 2002 e n. 195/E del 16 maggio 2008). 

Ai fini procedurali, in linea con il principio secondo il quale l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA relativa alle fatture di acquisto ricevute è subordinato all’esistenza di un duplice requisito in capo al cessionario/committente, ovvero che lo stesso sia in possesso della relativa fattura e che l’operazione sia divenuta esigibile, secondo l’Amministrazione Finanziaria in caso di mancato pagamento a causa di procedure concorsuali: 
la data a partire dalla quale è consentita l’emissione della nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA in capo al cedente/prestatore è quella in cui il cessionario/committente è assoggettato alla procedura stessa; 
la data entro cui emettere la nota di variazione in diminuzione deve essere individuata nel termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione, ossia, con particolare riferimento alle procedure concorsuali, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si apre la procedura medesima. 

In quanto agli importi, la variazione in diminuzione sarà pari all’intero credito vantato, nel caso di fallimento e delle altre procedure concorsuali, ovvero alla sola quota di credito chirografario destinata a restare insoddisfatta, nel caso di concordato preventivo. 

Fermo restando il principio generale secondo il quale il cessionario o committente che abbia già registrato l’operazione ai sensi dell’articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell’articolo 23 o 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa, in base alla novella legislativa tale obbligo di registrare la nota di variazione emessa dal creditore non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a). Ne consegue che il curatore o commissario che riceve la nota di variazione non è tenuto ad annotare la corrispondente variazione e la procedura non è tenuta al versamento della relativa imposta. Tale obbligo, invece, permane in capo al cessionario/committente, negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani attestati. 

Nel caso in cui, successivamente all’apertura della procedura concorsuale, e quindi successivamente all’emissione della nota di variazione in diminuzione, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, secondo la disposizione di cui al comma 14, sorge l’obbligo di emettere una nota di variazione in aumento. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all’obbligo, ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione in aumento effettuata.

mercoledì 29 dicembre 2021

Prime novità per l'anno 2022

Caro Cliente,
accompagniamo i nostri più calorosi auguri di buon anno con le prime anticipazioni delle novità relativa al 2022.

Ditte individuali esonerate dall'Irap
Il nuovo anno porta con sé la tanto attesa esclusione dall’Irap per le persone fisiche
L’esonero riguarderà esclusivamente gli imprenditori individuali e i professionisti/artisti esercenti in forma non associata, diversi da coloro che abbiano scelto i regimi forfettario e di vantaggio (già esclusi dall'applicazione della presente imposta). A partire dalle scadenze di giugno 2022, pertanto, sarà dovuto solo il saldo Irap per il periodo 2021. Di conseguenza non saranno più dovuti gli acconti per l'anno 2022.
Nulla cambierà per le società e i professionisti che esercitano in forma associata. Tali soggetti continueranno a pagare secondo le attuali regole.

Rimodulazione aliquote Irpef e detrazioni fiscali
Sono stati ridisegnati i lineamenti fondamentali dell'Irpef, in primo luogo mediante la nuova determinazione di scaglioni e aliquote.

Vecchio regime:

Scaglioni IRPEF fino al 2021

Aliquota 

Imposta dovuta

fino a 15.000 euro

23%

23% del reddito

da 15.001 fino a 28.000 euro

27%

3.450,00 + 27% sul reddito che supera i 15.000,00 euro

da 28.001 fino a 55.000 euro

38%

6.960,00 + 38% sul reddito che supera i 28.000,00 euro

da 55.001 fino a 75.000 euro

41%

17.220,00 + 41% sul reddito che supera i 55.000,00 euro

oltre 75.000 euro

43%

25.420,00 + 43% sul reddito che supera i 75.000,00 euro


Nuovo regime:

Scaglioni IRPEF dal 2022

Aliquota IRPEF 

fino a 15.000 euro

23%

da 15.001 fino a 28.000 euro

25%

da 28.000 fino a 50.000 euro

35%

da 50.000 in poi

43%


Inoltre sono state riorganizzate e armonizzate le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo e da pensione.

Proroga credito di imposta beni strumentali "Transizione 4.0."
Si proroga e rimodula la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0.
Per i beni materiali nuovi di cui all' allegato A:
- se prenotati entro il 31 dicembre 2021 e consegnati entro il 30 giugno 2022 il credito d'imposta è pari al 50%; 
- se realizzati entro il 31 dicembre 2022 (ovvero il 30 giugno 2023 con la prenotazione entro il 31 dicembre 2022) l'aliquota scende al 40%;
- se realizzati entro il 31 dicembre 2025 (ovvero il 30 giugno 2026 con il solito meccanismo della prenotazione) l'aliquota scende ulteriormente al 20%.
Per i beni immateriali di cui all'allegato B:
- se realizzati entro il 31 dicembre 2023 (ovvero il 30 giugno 2024 con il meccanismo della prenotazione) il credito d'imposta è pari al 20%;
- se realizzati entro il 31 dicembre 2024 (ovvero il 30 giugno 2025 con il meccanismo della prenotazione) l'aliquota scende al 15%;
- se realizzati entro il 31 dicembre 2025 (ovvero il 30 giugno 2026 con il meccanismo della prenotazione) l'aliquota scende ulteriormente al 10%.

Allungamento scadenza di pagamento delle cartelle notificate dal 1° settembre al 31 marzo 2022
Con un emendamento al Ddl di Bilancio viene ampliato l'ambito temporale di applicazione della disposizione, già riportata nell'art. 2 del D.L. 146/2021, con la quale era stato disposto l'allungamento dei termini di pagamento delle cartelle esattoriali. In particolare, a seguito dell'ultima modifica, la scadenza di pagamento per cartelle notificate dal 1° settembre al 31 marzo 2022 passa da 60 a 180 giorni
In sintesi, quindi, per gli atti ricevuti dal 1° settembre 2021 al 31 marzo 2022, le cartelle di pagamento dovranno essere saldate entro 180 giorni dalla notifica.

Dal 1° gennaio 2022 limite per l'utilizzo del contante scende sotto i 1.000 euro
Dal primo gennaio 2022 è stato ulteriormente ridotto il limite per l'utilizzo di denaro contante e titoli al portatore, fissato nella misura di euro 999,99 per singola transazione. Questa ulteriore riduzione del limite va letta alla luce degli altri interventi già promossi per contenere l'uso del denaro contante in favore dell'utilizzo della moneta elettronica: l'introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, l'introduzione della fattura elettronica, l'introduzione dell'obbligo di tracciabilità per le spese che hanno diritto alle detrazioni Irpef del 19%, l'obbligo di accettazione dei pagamenti tramite Pos per imprese e professionisti.
Quanto a quest'ultima disposizione, si precisa che pur essendo prevista già dal 2014, era di fatto non sanzionata, ma con l'emendamento proposto al Dl. 152/2021 attualmente in corso di pubblicazione, è stata previsto uno specifico regime sanzionatorio a decorrere dal 1° gennaio 2023. In caso di mancata accettazione da parte di commercianti e professionisti del pagameno di qualsiasi importo con carte di credito o di debito la sanzione sarà pari a 30 euro, maggiorata del 4% del valore della transazione.
accompagnami i nostri più calorosi auguri di buon anno con le prime anticipazioni delle novità relativa al 2022.

lunedì 27 dicembre 2021

Agevolazioni sicurezza sul lavoro.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Avviso INAIL ISI 2021 avente l'obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e anche agli enti del terzo settore limitatamente all’Asse 2 di finanziamento.

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:
- Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2)
- Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse di finanziamento 2
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4
 Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.

Sul portale Inail - nella sezione Accedi ai Servizi Online - le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.

La domanda compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento “Regole Tecniche e modalità di svolgimento”. Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l’apposita funzione on line di upload/caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata alle scadenze dell’Avviso Isi 2021, dal 26 febbraio 2022.

Per dettagli di seguito il collegamento con il sito dell'INAIL.

giovedì 23 dicembre 2021

Come gli emendamenti riscrivono il Superbonus. Novità in manovra.

Gli emendamenti approvati in Commissione Bilancio del Senato, ultimo atto utile per modificare il disegno di Legge della prossima manovra finanziaria, si mostrano particolarmente generosi nei confronti del Superbonus e di tutte le altre detrazioni fiscali previste in campo edilizio. 

Viene confermata la proroga del periodo di vigenza, sia per gli interventi di carattere condominiale che per le unità immobiliari unifamiliari. Per gli interventi effettuati dai condòmini e dalle persone fisiche di cui all’articolo 119, comma 9, lettera a), la detrazione spetterà per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, nella misura piena del 110% fino al 31 dicembre 2023, ridotta per il biennio seguente; per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9) lettera b), il Superbonus spetterà per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, a condizione tuttavia che alla data del 30 giugno del medesimo anno siano stati effettuati i lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Per le persone fisiche, pertanto, viene definitivamente meno il riferimento all’indicatore della situazione economica equivalente come quello alla abitazione principale, condizioni espressamente richieste nella prima versione del disegno di Legge. 

Sempre con riferimento al periodo di vigenza vengono riconosciuti termini ancora più ampi per gli interventi rilevanti ai sensi dell’articolo 119 del DL Rilancio effettuati nei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009. Nei predetti territori in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione piena del 110% spetterà per tutte le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, senza alcuna decurtazione. 

Trova finalmente una soluzione normativa la spinosa questione avente ad oggetto il coordinamento fra il periodo di vigenza degli interventi trainanti e quello degli interventi trainati. Con una modifica all’articolo 119, comma 8-bis, del DL Rilancio viene espressamente previsto che le detrazioni di cui agli interventi trainati rintracciabili ai commi 2, 4 secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 dell’articolo 119 spetti per le spese sostenute entro i medesimi termini previsti per gli interventi trainanti, così come determinati nel predetto comma 8-bis. Secondo la nuova formulazione normativa approvata in Commissione Bilancio del Senato, per gli interventi effettuati dai condòmini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari situate all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nel caso dell’unico proprietario, la detrazione del 110% spetterà indifferentemente per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura prevista per ciascun periodo di vigenza. Dal punto di vista temporale, a patto che gli interventi trainati siano eseguiti congiuntamente a quelli trainanti, l’emendamento conferma il vincolo indissolubile esistente fra interventi trainanti e trainati. 

Anche il bonus mobili trova nuova linfa. Il limite di spesa per l’anno 2022, inizialmente ridotto 5.000 €, viene portato a 10.000 €, recuperando all’ultimo secondo una parte del plafond perso. Per il biennio seguente il limite di spesa scenderà a 5.000 €. 

Gli ultimi emendamenti approvati inoltre, introducono ulteriori misure agevolative. Viene istituita, in particolare, una detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, pari al 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. La nuova disposizione, limitata agli edifici già esistenti, è calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore: a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi; a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio condominiale composto da due a otto unità immobiliari; a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio condominiale composto da più di otto unità immobiliari. Nel conteggio dovranno essere computate le relative pertinenze che compongono l’edificio. Tale ultima detrazione spetterà anche per gli interventi di automazione degli impianti, degli edifici e delle singole unità immobiliari, funzionali ad abbattere le barriere architettoniche, nonchè, in caso di loro sostituzione, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali di risulta. 

Con una modifica al comma 13-bis, viene estesa la possibilità di utilizzare i prezzari di cui alla lettera a) del comma 13 anche agli interventi rilevanti ai fini del sisma-bonus, del bonus facciate e del recupero edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del TUIR. Questo significa, in altri termini, la possibilità di utilizzare il prezzario DEI per tutti gli interventi, anche quelli minori, ai fini dell’asseverazione della congruità dei prezzi recentemente introdotta dall’articolo 121, comma 1-ter, del DL Rilancio. La predetta disposizione, se confermata la valenza di norma interpretativa, potrebbe avere efficacia retroattiva e salvare le asseverazioni di congruità rilasciate sulla base di un prezzario errato. 

Non sembra avere la stessa valenza l’emendamento che modifica l’articolo 121, comma 1-ter, del DL Rilancio, che estende la detraibilità anche alle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità dei prezzi previsti per la cessione delle singole detrazioni spettanti per gli interventi diversi dal Superbonus. Gli onorari sostenuti per visto e attestazione saranno detraibili solo dal 2022. 

Per il futuro, in ogni caso, saranno esenti da asseverazione di congruità le opere di edilizia libera di importo complessivo non superiore a 10.000 euro eseguite sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. Sono esclusi da tale semplificazione gli interventi rilevanti ai fini del bonus facciate, per i quali visto di conformità e asseverazione saranno sempre necessari.

lunedì 6 dicembre 2021

TABELLA RIASSUNTIVA ATTIVITA' CONSENTITE ALLA LUCE DEL NUOVO OBBLIGO DEL GREEN PASS RAFFORZATO

Gentile cliente,

su questo link troverete la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e  con green pass "rafforzato” per il periodo dal 6/12/2021 al 15/1/2022 riportata sul sito del Governo.it.

Per Green pass rafforzato si intende la Certificazione verde Covid-19 attestante l'avvenuta vaccinazione o la guarigione dall'infezione Covid-19.

Anche nei casi in cui è richiesto il green pass rafforzato, si applicano le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un'idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute.

Da oggi, in zona Bianca, il Green pass rafforzato sarà richiesto obbligatoriamente:

1) per la consumazione al tavolo al chiuso in bar e ristoranti;

2) per servizi di ristorazione non riservati a clienti nelle strutture ricettive;

3) per accedere a sale teatrali, cinematografiche, locali di intrattenimento con musica dal vivo e in alto locali;

4) per accedere ad eventi sportivi in stadi e palazzetti;

5) per accedere a sale da ballo e discoteche e feste non conseguenti a cerimonie civili e religiose.

martedì 23 novembre 2021

MODALITA' OPERATIVE GREEN PASS DAL 20 NOVEMBRE 2021.

In applicazione alla legge n. 165 del 19 novembre 2021 che ha convertito con modificazioni il D.L. n. 127 del 21 settembre 2021,  dal 20 novembre 2021 sarà più semplice la modalità di verifica del possesso del Green Pass. 

Al fine di agevolare e velocizzare i controlli nei confronti dei lavoratori, sarà possibile, per i dipendenti stessi, su base volontaria, consegnare la predetta certificazione verde al propio datore di lavoro.
Il caso di specie rientra tra quelli già codificati in materia di privacy, che consentono al datore di lavoro di trattare dati sensibili del lavoratore quando ciò avvenga per ottemperare a norme di legge e purchè il trattamento non ecceda i limiti strettamente necessari ossia la docuementazione va conservata con la massima cura da utilizzare internamente solo a tale scopo, essendo il datore di lavoro responsabile della conservazione della stessa.
-- 
Mirko Di Pietrantonio
Consulente del Lavoro

giovedì 28 ottobre 2021

CASSA INTEGRAZIONE - D.L. N. 146/2021. - IN VIGORE DAL 22/10/2021

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di assegno ordinario edi cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di 13 settimane nel periodo  il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.        

I datori di lavoro che operano nei settori dell’industria tessile e della conciatura, in caso disospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. 

In entrambi i casi:

- la domanda può essere presentata esclusivamente per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto;

- per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale resta valido il divieto di licenziamento

- non è dovuto alcun contributo addizionale.


sabato 23 ottobre 2021

Finanziamenti agevolati SIMEST

Nell'ambito del programma NextGenerationEU – a valere sul PNRR - è stato rifinanziato finanziato FONDO 394/81 avente ad oggetto finanziamenti agevolati a favore delle imprese. Sono previste tre tipologie di misure, per informazioni cliccare sul relativo link:


Apertura del Portale per la sottomissione delle domande (dal 28 ottobre)

Dalle ore 09:30 del 28 ottobre 2021 sarà possibile accedere al Portale per la sottomissione dei moduli di domanda precaricati oppure per compilare una nuova richiesta. 
Attenzione: ciascuna PMI potrà presentare una sola domanda di finanziamento. Nel caso in cui avessi già creato una bozza di richiesta di finanziamento, l’eventuale creazione di una nuova bozza sostituirà la precedente.
Per poter accedere al Portale è necessario acquisire una posizione nella coda virtuale. Ricorda: non sarà possibile usufruire di un’eventuale posizione in coda acquisita prima delle 9.30 del 28 ottobre in fase di Pre-apertura. Una volta arrivato il tuo turno, potrai effettuare le tue attività entro una tempistica massima, trascorsa la quale dovrai riaccedere al meccanismo di coda. 
Il Portale resterà aperto dalle ore 09:00 (fatto salvo l’orario di apertura del 28 ottobre) alle ore 19:00 dal lunedì al venerdì, fino alle ore 18:00 del 3 dicembre 2021 salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse complessive disponibili. Nel caso in cui le domande provenienti da PMI non aventi sede operativa nel Mezzogiorno d’Italia eccedano le risorse disponibili potrà essere prevista una chiusura per questa categoria di imprese.
In ogni caso, la presentazione della domanda non comporta il diritto alla delibera dell’intervento, che resta subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

Sono finanziabili le sole Spese Ammissibili indicate all’interno delle Circolari di ciascuno strumento, sostenute dalla PMI richiedente il finanziamento. Consulta attentamente le Circolari 
Le spese devono essere sostenute a partire dalla data di ricezione di Esito della Domanda, che conterrà il CUP (Codice Unico di Progetto), ed entro la fine del periodo di preammortamento (in funzione dello strumento). 

Il pagamento delle spese dovrà avvenire attraverso il Conto Corrente Dedicato e indicando all’interno della causale di ogni pagamento/movimentazione i riferimenti delle fatture, numero CUP e riferimento al PNRR. Consulta le FAQ sul Conto Corrente Dedicato PNRR per le modalità di presentazione delle spese >>

Tutte le spese finanziate devono essere coerenti con i principi del “non arrecare un danno significativo” (Do Not Significant Harm – DNSH). In base a tali principi, per ciascuna delle spese rendicontate sarà necessario dichiararne la rispondenza a specifici requisiti di sostenibilità ambientale, pena l’inammissibilità della spesa. SIMEST mette a disposizione delle Schede Tecniche circa le dichiarazioni/certificazioni necessarie per l’ammissibilità delle spese. Scopri di più >>

Pubblicato in GU il Decreto Legge Fiscale: novità in materia di riscossione.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021) avente ad oggetto misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Di particolare interesse sono le disposizioni normative dedicate alla riscossione mediante ruolo. Da questo punto di vista il decreto prevede:

- per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, viene prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) il termine per il relativo pagamento senza applicazione di interessi di mora. Prima di tale termine l’Agente della Riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo ed il contribuente potrà presentare l'istanza per la rateazione delle somme dovute. Per le cartelle di pagamento che verranno notificate dal 1° gennaio 2022 viene ripristinato il termine ordinario di 60 giorni dalla data di notifica.

- é stata introdotta la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal “Decreto Sostegni-bis” per le procedure di Rottamazione-ter e Saldo e Stralcio.
Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020, potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021 insieme a quelle previste in scadenza nel 2021.
Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Entro il 30 novembre 2021, dunque, dovranno essere corrisposte integralmente:
    - le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
    - le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.

- Il “Decreto Fiscale” ha stabilito che, per i contribuenti con piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 , quindi piani concessi prima del periodo emergenziale:
    - il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione è differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021;
    - ha esteso a 18 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza dei piani di rateizzazione in caso di mancato pagamento;

ATTENZIONE: per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e per quelle riferite a richieste presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate. Per queste rateizzazioni il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione è rimasto fissato al 30 settembre 2021.


giovedì 14 ottobre 2021

Modalità operative e documentazione obbligo Green Pass

In applicazione del D.L. n. 127 del 21 settembre 2021, del D.L. 139 dell'08 ottobre 2021 e del D.P.C.M. del 12 Ottobre 2021, a decorrere dal 15 Ottobre 2021 e fino al 31 Dicembre 2021, il datore di lavoro è obbligato a verificare il possesso del Green Pass a tutti coloro che accedono nei luoghi aziendali per svolgere un’attività di lavoro (sono esclusi i propri clienti). Pertanto andrà verificata la certificazione verde Covid-19 dei lavoratori dipendenti e, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, anche dei collaboratori autonomi, appaltatori, consulenti formatori e volontari e di chiunque presti opera all'interno della struttura aziendale, secondo le modalità di seguito riportate negli allegati. Ogni azienda sarà tenuta alla redazione e alla conservazione della citata documentazione da esibire su richiesta agli organi di controllo, considerando che è vietato trattenere copia dei Green Pass o altri dati personale.

Di seguito troverete la possibilità di scaricare il manuale degli adempimenti e gli ulteriori documenti richiesti dalla normativa vigente.


1) Scarica manuale degli adempimenti 

2) Scarica informativa lavoratore

3) Scarica informativa sul trattamento dati personale 

4) Scarica registro Green Pass

5) Scarica delega al lavoratore incaricato della verifica

lunedì 27 settembre 2021

Decreto Green Pass: novità per i datori di lavoro dal 15 ottobre 2021.

Il Decreto Legge n. 127 del 21 Settembre 2021 ha esteso l'obbligo di Green Pass a tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato a partire dal 15 Ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021. 

Ricordiamo brevemente in quali casi viene rilasciato il Green Pass:
- se è stata completata la vaccinazione anti Covid-19
- se si risulta negativi al test molecolare (validità certificazione 72 ore) o testantigenico rapido (validità certificazione 48 ore)
- se si si è guariti dal Covid-19 negli ultimi 6 mesi.

Pertanto a decorrere dal 15 Ottobre 2021 il Green Pass sarà obbligatorio per accedere in qualsiasi luogo di lavoro ed i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi per l'ingresso al lavoro.

Gli stessi datori di lavoro dovranno definire entro il 15 Ottobre 2021 le modalità operative per l'organizzazione di tali verifiche, prevedendo che i controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e potranno individuare anche soggetti incaricati dei controlli tra i propri dipendenti. 

Il lavoratore sprovvisto di Green Pass sarà considerato "assente ingiustificato" fino alla presentazione della certificazione e fin dal primo giorno di assenza non sarà corrisposta la retribuzione. Nelle aziende con meno di 15 dipendenti il datore di lavoro, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, potrà sospendere il lavoratore per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabili per una sola volta e comunque non oltre il termine del 31 Dicembre 2021.

In caso di violazioni delle disposizioni di cui al decreto in oggetto, sono sanzionati sia il lavoratore che il datore di lavoro con sanzioni diversificate in base al tipo di violazione, per importi che variano da €. 400,00 ad €. 3.000,00.

giovedì 5 agosto 2021

Verifica Green Pass

Gentile cliente, dal 6 agosto 2021 entrerà in vigore l'obbligo di esibizione del Green Pass per accedere alle seguenti attività e servizi: 

a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attivita' al chiuso;
e) sagre e fiere, convegni e congressi;
f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attivita' al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita' di ristorazione;
h) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino'; 
i) concorsi pubblici. 
Pertanto saranno obbligati alla verifica i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

Al fine di verificare la regolarità della certificazione verde sarà necessario scaricare su un qualsiasi dispositivo mobile l'applicativo "VerificaC19". 
Per informazioni https://www.dgc.gov.it/web/app.html 

Pertanto saranno obbligati alla verifica i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati. 

sabato 24 luglio 2021

Rottamazione Ter e Saldo e Stralcio: nuovi termini per i versamenti.

L'articolo 1-bis del DL n. 73/2021 ha differito nuovamente i versamenti di alcune rate relative al 2020 della rottamazione ter. Di seguito le nuove scadenze:
Termini originari
Termini decreto Sostegni
Termini decreto Sostegni bis
28 febbraio 2020
31 luglio 2021
31 luglio 2021 
31 maggio 2020
31 luglio 2021
31 agosto 2021 
31 luglio 2020
31 luglio 2021
30 settembre 2021 
30 novembre 2020
31 luglio 2021
31 ottobre 2021 
Nessuna novità è prevista per i versamenti relativi alle rate in scadenza nell’anno 2021, che dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2021 (per coloro che sono in regola con i versamenti del 2020).

Di pari prorogate le scadenze 2020 previste per il Saldo e Stralcio. L’articolo 1-bis del D.L. n. 73/2021 ha differito i versamenti secondo i termini che seguono:

Termini originari
Termini decreto Sostegni
Termini decreto Sostegni bis
31 marzo 2020
31 luglio 2021
31 luglio 2021
31 luglio 2020
31 luglio 2021
30 settembre 2021 
Nessuna novità è prevista per i versamenti relativi alle rate in scadenza nell’anno 2021, che dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2021 (per coloro che sono in regola con i versamenti del 2020).

In arrivo lo stralcio dei ruoli 2000-2010

L’articolo 4, comma 4, del DL Sostegni ha previsto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo al 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. La norma, disposta a favore delle persone fisiche che hanno conseguito nel periodo di imposta 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro, prevedeva sin dall’origine la sospensione di tutti i debiti compatibili con le disposizioni di stralcio. 

All’esito di una procedura automatica per il contribuente, l’annullamento dei debiti sarà effettuato alla data del 31 ottobre 2021. Nel caso di coobbligazione, l’annullamento verrà disposto solo se tutti i soggetti coobbligati rientreranno nelle condizioni previste dalla norma. 

Non è la prima volta che viene disposta una procedura del genere. L’articolo 4 del DL n. 119 del 2018 aveva già introdotto una procedura di stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. Questa volta, tuttavia, la procedura di annullamento dei debiti fino a 5.000 euro di interseca con le procedure di definizione agevolata della Rottamazione-ter e del Saldo e Stralcio. Considerando l’imminenza delle prossime scadenze, la cui proroga per le somme relative alle rate in scadenza nel 2020 è stata recentemente disposta dalla conversione in Legge del DL Sostegni-bis, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha reso disponibile un servizio per verificare se nei documenti inclusi nel piano di pagamento siano presenti carichi affidati all’Agente delle Riscossione dal 01/01/2020 al 31/12/2010 rientranti tra quelli di importo residuo fino a 5.000 euro per i quali la Legge ha previsto l’annullamento. Se dalla predetta verifica dovesse emergere la presenza di carichi potenzialmente interessati dall’annullamento, il contribuente potrà ristampare in autonomia i moduli da utilizzare per il versamento delle rate ancora dovute, ricalcolati al netto delle somme relative ai suddetti carichi. 

Avviso Liquidità, finanziamenti soggetti non bancabili.

Abruzzo Sviluppo SpA ha pubblica l'Avviso “Liquidità”, una misura volta alla concessione di finanziamenti a TASSO ZERO di importo compreso tra 5.000,00 e 15.000,00 euro ad imprese costituite ed attive, non bancabili, con difficoltà di accesso al credito, per l’attribuzione di risorse finanziarie necessarie alla salvaguardia e al consolidamento dell’attività imprenditoriale sul proprio mercato di riferimento, al fine di contrastare la crisi economica in atto.

I finanziamenti del cosiddetto “Avviso Liquidità” saranno concessi a favore di imprese costituite e già attive alla data di pubblicazione dell’Avviso e comunque non successivamente al 30/04/2021, in particolare Micro e Piccole Imprese che assumono la forma giuridica di ditta individuale, di società di persone, società cooperative, lavoratori autonomi e liberi professionisti.

I prestiti concessi a valere sull'Avviso “Liquidità”, hanno una durata di 72 mesi (incluso il periodo di preammortamento di 12 mesi), non prevedono spese di istruttoria e potranno essere estinti in qualsiasi momento senza oneri aggiuntivi. Inoltre, non verranno richieste garanzie reali, patrimoniali, finanziarie né personali.

Non possono presentare istanza di finanziamento i Soggetti già beneficiari delle precedenti Misure di Microcredito gestite da Abruzzo Sviluppo SpA.

Le spese ammissibili sono quelle ritenute “congrue ed attinenti all’iniziativa imprenditoriale”, al netto dell’IVA e di altre imposte e tasse, sostenute dal 4 Marzo 2020.

A titolo esemplificativo le spese ammissibili sono:

Spese di funzionamento e gestione;
Consulenze;
Investimenti fissi, limitatamente a macchinari, impianti, software, attrezzature generiche;
Acquisto di materie prime, semilavorati prodotti finiti;
Pagamento di debiti commerciali afferenti all’attività d’impresa;
Spese per adeguamento e messa a norma degli impianti termici, elettrici ed idraulici;
Costo del personale con regolare contratto di assunzione da parte dell’impresa;
Costi promozionali (SI a web site e materiali. No partecipazione a fiere o eventi);
Corsi di formazione funzionali all’attività d’impresa;
Opere murarie connesse all’attività d’impresa.
L’acquisto di autovetture/automezzi è ammissibile limitatamente ai mezzi dedicati, indispensabili per l’attività d’impresa, al suo ciclo produttivo e di vendita. E' inammissibile l’acquisto di autovetture/automezzi ad uso promiscuo.

Le domande di ammissione potranno essere presentate, con modalità “a sportello”, secondo le indicazioni riportate nell'Avviso, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo liquidita@pec.abruzzosviluppo.it a partire dal 6 settembre 2021 e fino al 16 settembre 2021.

Per la richiesta di chiarimenti scrivere a: liquidita@abruzzosviluppo.itindicando nell’oggetto: “LIQUIDITA’ – RICHIESTA CHIARIMENTI”.

Nuovo credito di imposta sanificazione

Per favorire l’adozione di misure dirette a contrastare la diffusione del COVID-19, il decreto Sostegni-bis ha introdotto un credito d’imposta per i contribuenti che hanno adottato misure di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e che hanno acquistato dei dispositivi di protezione individuale.

L'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, riconosce un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Beneficiari sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

La Comunicazione per accedere ai benefici potrà essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021

Il credito d’imposta è pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19.

In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro.

Se le richieste superano il plafond disponibile (200 milioni di euro per l’anno 2021) l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

mercoledì 7 luglio 2021

Contributo a fondo perduto piccole attività Regione Abruzzo

Gentile Cliente, la Regione Abruzzo ha pubblicato un avviso pubblico che prevede nuovi sostegni economici ai professionisti e alle partita Iva che hanno subito perdite durante la fase acuta della pandemia da Covid19. Di seguito le principali informazioni

I Beneficiari dell’avviso sono i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo, iscritti alle sezioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, i titolari di partita IVA iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS ed i liberi professionisti, iscritti all’Albo professionale ed alla relativa Cassa previdenziale privata. 

I Requisiti di partecipazione sono:

a) sede/studio dell’attività localizzati nella Regione Abruzzo; 
b) partita iva attiva al momento della presentazione della domanda e al momento della liquidazione; 
c) inizio di attività (ossia p.iva attiva) prima del 01/01/2019
d) ricavi/compensi anno 2019 non superiori a € 80.000,00, come risultanti dal modello di dichiarazione redditi persone fisiche 2020/periodo d’imposta 2019 trasmesso all’Agenzia delle Entrate; 
e) riduzione dei ricavi/compensi dell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 almeno pari al 30%; 
f) non esercitare un’attività economica incompatibile con il regime di aiuti del Regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis); 

L’avviso prevede un ristoro a fondo perduto che va ad un minimo di 2 mila euro fino a 4 mila euro per i professionisti e gli autonomi che hanno personale regolarmente assunto.

Le istanze potranno essere presentate essere presentate dal 12 luglio fino al 3 agosto. 

A tal fine, qualora vogliate, potrete contattare il nostro referente esterno Gabriele Sisofo al seguente numero di telefono 3461887267 e-mail sisofogabriele@gmail.com 

lunedì 5 luglio 2021

Integrazione Contributo a Fondo Perduto

Gentile Cliente, 

è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che ha aperto lo sportello per richiedere il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 commi 5-15 del DL Sostegni-bis riconosciuto a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Il contributo spetta per la quota eccedente rispetto al corrispondente contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 commi 1-3 dello stesso DL Sostegni-bis erogato nei giorni scorsi.

Come per le precedenti versioni del contributo a fondo perduto lo Studio Associato D'Archimio provvederà ad analizzare tutte le posizioni ed inviare la richiesta per gli aventi diritto.

mercoledì 16 giugno 2021

Credito di imposta sanificazioni

Gentili Clienti l'articolo 32 del DL n. 73 del 2021 in materia di misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19 ha introdotto un nuovo credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione connessi al Covid-19. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus ai soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni, nonchè agli enti non commerciali ed alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, spetterà un credito di imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. 

Sono agevolati:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali e' esercitata l'attivita' lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attivita'; 
b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attivita' lavorative e istituzionali esercitate;
c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. 

Il credito di imposta spetterà fino ad un massimo di 60.000,00 € per ciascun beneficiario. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito di imposta.

sabato 29 maggio 2021

Proroga moratoria per le PMI mutui non automatica: obbligo di comunicazione entro il 15 giugno 2021

Gentile cliente

il Decreto Sostegni bis all'art. 16 ha prorogato la moratoria dei mutui passivi già oggetto di sospensione al 31 dicembre 2021, ma con le seguenti importanti specifiche indicazione:

1)l'ulteriore sospensione non sarà automatica, ma per accedere alla presente agevolazione sarà necessario presentare apposita comunicazione alla banca entro il 15 giugno 2021 

2)oggetto di sospensione sarà esclusivamente la quota capitale e pertanto saranno dovuti gli interessi sulle quote sospese da luglio a dicembre;

3)potranno accedere alla presente misura solo le imprese già ammesse.

venerdì 28 maggio 2021

CCIAA CHPE - Voucher digitali I4.0

E’ stato pubblicato il bando recante incentivi a favore PMI che effettuano investimenti nel settore della digitalizzazione, con l’obiettivo realizzazione di progetti mirati all’introduzione di nuovi modelli di business 4.0 e modelli green oriented, favorire l’utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle competenze/tecnologie digitali 4.0 e interventi di digitalizzazione e automazione funzionali alla continuità operativa durante l’emergenza Covid19.

Il Bando è rivolto alle PMI con sede legale e/o unità operativa nell’ambito territoriale della Camera di Commercio Chieti Pescara

Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale oggetto di agevolazione devono riguardare almeno una delle tecnologie elencate nell’avviso ad es robotica avanzata, manifattura additiva e stampa 3D, cybersecurity , big data e analytics, intelligenza artificiale, blockchain etc. con l’eventuale aggiunta di una o più tecnologie quali ad esempio sistemi di pagamento mobile e/o via internet, geolocalizzazione, programmi di digital marketing, soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica etc.

Spese agevolabili
• servizi di consulenza e/o formazione relativi a una o più tecnologie previste nell’avviso.
• acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione, funzionali all’acquisizione delle tecnologie abilitanti.

Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 1 gennaio 2021 fino al 90 giorno successivo alla data di comunicazione all’impresa del provvedimento di concessione dell’agevolazione. L’importo dell’investimento non può essere inferiore a € 1.500. 

Le agevolazioni consistono in un Voucher di importo pari a 5.000 euro per un massimo del 70% delle spese ammissibili.

Le domande possono essere inviate dalle ore 9:00 del 7 giugno e fino alle ore 21:00 del 30 luglio 2021.