giovedì 28 ottobre 2021

CASSA INTEGRAZIONE - D.L. N. 146/2021. - IN VIGORE DAL 22/10/2021

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di assegno ordinario edi cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di 13 settimane nel periodo  il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.        

I datori di lavoro che operano nei settori dell’industria tessile e della conciatura, in caso disospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. 

In entrambi i casi:

- la domanda può essere presentata esclusivamente per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto;

- per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale resta valido il divieto di licenziamento

- non è dovuto alcun contributo addizionale.


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