martedì 31 marzo 2020

Indennità professionisti iscritti ad ordine professionale.

Gentili Clienti,

con Decreto Interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze è stato disposto un indennizzo di 600,00 euro per i liberi professionisti iscritti a un ordine professionale. Le indennità verranno riconosciute ai professionisti iscritti alle casse di previdenza private, ma anche ai lavoratori autonomi, che rientrino tra quelli di seguito individuati:

- lavoratori che abbiano percepito, nel periodo d’imposta 2018, un reddito complessivo, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca, non superiore ad euro 35.000 e che abbiano subito una limitazione dell’attività a causa del Covid-19;
- lavoratori che abbiano percepito, nel periodo d’imposta 2018, un reddito complessivo, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca, compreso tra i 35.000 euro e i 50.000 euro ma alla condizione che abbiano cessato o ridotto o sospeso l’attività autonoma o libero professionale a causa del Covid-19, intendendo per cessazione dell’attività la chiusura della partita Iva tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 e per riduzione o sospensione della stessa qualora si sia in presenza di una «comprovata» riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto a quello del primo trimestre 2019.

L’indennità potrà essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria attraverso la presentazione di una istanza, secondo lo schema predisposto dalla singola «cassa», corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente le dichiarazioni previste dall’emanando decreto. L’indennità non concorrerà alla formazione del reddito.

Lo sportello di ciascuna Cassa verrà aperto in data odierna dalle ore 12:00. La procedura sarà esclusivamente telematica e sarà possibile con le credenziali di accesso alle rispettive aree riservate.

lunedì 30 marzo 2020

Sospensione mutui prima casa: attuazione.

Gentile Cliente, 

facendo seguito alla comunicazione dello scorso 24 marzo (---> Sospensione mutui prima casa: prime indicazioni.) con la quale si portava alla vostra conoscenza le disposizioni in materia di sospensione mutuo prima casa, con la presente si comunica che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO 25 marzo 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente ad oggetto le disposizioni attuative. 

Si potrà accedere alla sospensione in caso di:

- cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione;
- cessazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 409, numero 3 del codice di procedura civile (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato), con attualità dello stato di disoccupazione;
- sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, con attualità dello stato di sospensione;
- riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo con attualità della riduzione di orario;
- per i lavoratori autonomi ed i ibero professionisti in caso di riduzione della media giornaliera del proprio fatturato rispetto al periodo di riferimento, registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'esigenza coronavirus.
- morte del mutuatario;
- riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.

Il predetto decreto, in particolare, ha previsto l'ammissione ai benefici del Fondo è concessa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato medio giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività' operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus. 

N.B. in questa fase di prima attuazione sono esclusi gli imprenditori. Sono pertanto escluse le imprese e le ditte individuali. 

Al fine di procedere alle richieste di sospensione è stato disposto il modello da completare e consegnare all'istituto bancario. Il modello è reperibile al seguente link ---> Modulo per accedere al Fondo per la sospensione dei mutui sulla prima casa.

Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

giovedì 26 marzo 2020

Modifica attività autorizzate.

Gentile Cliente,


il Decreto 25 marzo 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico ha modificato l'elenco dei codici Ateco relativo alle attività escluse dalle limitazioni previste dal DPCM del 22 marzo 2020 (Ulteriori restrizioni alle attività di impresa e professionali). Potranno continuare a svolgere l'attività le imprese ed i professionisti aventi un codice attività riconducile a quelli di cui all'Allegato 1 del decreto in commento. Al fine di visualizzare la nuova tabella delle attività autorizzate seguite il seguente link ---> Codice Ateco attività autorizzate.

N.B. Si precisa che le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto potranno completare le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Indennità 600,00 €: prime indicazioni operative.

Gentili Clienti,

con Messaggio n. 1381 del 26 marzo 2020 l'Inps ha rilasciato le prime indicazioni per richiedere le indennità previste dal Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto “Cura Italia”):

- indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (commercianti ed artigiani);
- indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- indennità lavoratori del settore agricolo;
- indennità lavoratori dello spettacolo;

Al fine di poter procedere alla richiesta sono previste due procedure:

A) MODALITA' ORDINARIA: mediante credenziali qualificate quali il PIN rilasciato dall’Inps, SPID di livello 2 o superiore, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Si prega pertanto i gentili clienti già in possesso delle predette credenziali di contattare tempestivamente lo Studio al fine di essere guidati nella richiesta dell'incentivo;

B) MODALITA' SEMPLIFICATA: mediante la richiesta di un codice Pin semplificato direttamente sul sito dell'INPS. La modalità semplificata consentirà ai cittadini, non titolari di credenziali qualificate, di compilare e inviare le domande di indennizzo, previo inserimento della sola prima parte del PIN ricevuto via SMS o e-mail.

Già a partire dalla giornata di domani i potenziali fruitori del beneficio verranno contattati per avviare le procedure preliminari necessarie alla richiesta.

N.B. il Ministero Economia e Finanze (FAQ) ha chiarito che gli agenti di commercio sono esclusi dalla platea dei destinatari delle indennità previste per gli iscritti alla gestione commercianti, in quanto iscritti ad altra cassa di previdenza obbligatoria (Enasarco). Di pari esclusi i professionisti iscritti a casse previdenziali private (Dottori Commercialisti, Avvocati, Architetti e Ingegneri, ecc.).

Durc: estensione validità.

Gentili Clienti,

in considerazione dello stato di crisi sanitaria in corso l’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2, prevede che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”. Ne consegue che gli attestanti avanti ad oggetto la regolarità contributiva denominati “Durc On Line” che riportano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse). In altri termini qualora la scadenza del Durc precedentemente rilasciato sia compresa nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 lo stesso sarà automaticamente prorogato fino al 15 giugno 2020.

Limitazioni agli spostamenti ed alle attività: profilo sanzionatorio.

Gentile Cliente,

con la presente si aggiorna la gentile Clientela che con l'entrata in vigore del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 avente ad oggetto le "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" sono state disposte, in luogo delle sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale, le seguenti misure sanzionatorie per coloro che violino le disposizioni di limitazione agli spostamenti ed allo svolgimento delle attività di impresa e professionali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020:

- sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 per coloro che violino le limitazioni agli spostamenti (sanzione maggiorata di un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo a motore);

- sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni per le imprese ed i professionisti che violino le limitazioni disposte.

Pertanto si invita la gentile clientela:

1) al fine di velocizzare le procedure di controllo, di dotarsi del modello di autocertificazione, potendolo scaricare al seguente link ---> (Modello di Autocertificazione);

2) a verificare che la propria attività rientri fra quelle espressamente autorizzate (DPCM 22 marzo 2020 e DPCM 11 marzo 2020).

Si ricorda inoltre che restano sempre consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere autorizzate, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali (di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146), previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al Prefetto della provincia ove e' ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. A seguito della comunicazione l'azienda potrà continuare a svolgere la propria attività. Il Prefetto potrà sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste per legge. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa. Di seguito la modulistica necessaria ---> (Modello di Comunicazione).

martedì 24 marzo 2020

Sospensione mutui prima casa: prime indicazioni.

I titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, possono sospendere il pagamento delle rate, fino a diciotto mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare:

LAVORATORI DIPENDENTI:
- sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
- morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento.
Può presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l'acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250.000 euro.

LAVORATORI AUTONOMI:
Il Governo ha esteso l'accesso anche che ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus. 

Il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda. È ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i novanta giorni consecutivi.

Può presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l'acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250.000 euro.viste le eccezionali circostanze legate all'emergenza Covid-19 il Governo ha deciso di escludere temporaneamente l'Isee per l'accesso al Fondo.

A breve verrà pubblicato un regolamento attuativo del Ministro dell’economia e delle finanze relativo alle nuove ipotesi di sospensione dei mutui prima casa contenute nei suddetti decreti.

A seguito della pubblicazione di tale provvedimento sarà disponibile il nuovo modulo di domanda.

Per maggiori informazioni sul fondo clicca qui.

lunedì 23 marzo 2020

Attivazione credito di imposta canoni di locazione.

Gentile Cliente,

con la risoluzione n. 13 del 20 marzo 2020 è stato reso operativo per tutte le imprese il credito di imposta del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Al fine di poter predisporre le procedure necessarie per ottenere il credito e facilitare l'individuazione dei soggetti interessati si prega la gentile clientela:

- di segnalare in ogni caso allo studio di essere titolare di contratto di locazione avente ad oggetto un immobile identificato nella categoria C/1 (negozi e botteghe). 

- di inviare copia di predetto contratto al fine di valutare il corretto inquadramento.

Il credito di imposta potrà essere utilizzato esclusivamente tramite il modello F24anche per saldare le rate di piani di rateazione attualmente in corso

domenica 22 marzo 2020

Ulteriori restrizioni alle attività di impresa e professionali.

Gentile Cliente,
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 sono state predisposte ulteriori restrizioni allo svolgimento delle attività di impresa e professionali. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

- sono sospese tutte le attività produttive, industriali e commerciali, ad eccezione di quelle di seguito indicate (allegato 1 al DPCM):



01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
03 Pesca e acquacoltura
05 Estrazione di carbone

06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

09.1 Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale

10 Industrie alimentari

11 Industria delle bevande

13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24.20 abbricazione di imballaggi in legno
17 Fabbricazione di carta
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20 Fabbricazione di prodotti chimici
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.1 Fabbricazione di articoli in gomma
22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
28.3 fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.93 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4 Fabbricazione di casse funebri
33 Riparazione emanutenzione installazione di macchine e apparecchiature
35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37 Gestione delle reti fognarie
38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42 Ingegneria civile
43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2 Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61 Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.19 Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua

51 Trasporto aereo

52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

53 Servizi postali e attività di corriere

55.1 Alberghi e strutture simili
J (DA 58 A Servizi di informazione e comunicazione 63)
K (da 64 a Attività finanziarie e assicurative 66)
69 Attività legali e contabili
70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72 Ricerca scientifica e sviluppo
74 Attività professionali, scientifiche e tecniche
75 Servizi veterinari
80.1 Servizi di vigilanza privata
80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
82.20.00 Attività dei call center
82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85 Istruzione
86 Assistenza sanitaria
87 Servizi di assistenza sociale residenziale
88 Assistenza sociale non residenziale
94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali 
95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari

95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni 
95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico


Potranno continuare a svolgere l'attività tutte le imprese già autorizzate con DPCM del 11 marzo 2020 e, quindi, le attività commerciali di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 dello stesso decreto (Elenco attività già autorizzate). Potranno continuare a svolgere la propria attività le imprese di ristorazione solo con consegna a domicilio. E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentariLe attività professionali non sono sospese. 

Restano sempre consentite le attività che, pur non essendo previste nell'elenco di quelle autorizzate, sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività precedentemente elencate (di cui all’allegato 1 del DPCM), nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva. Il Prefetto potrà sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione delle attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione.

N.B. pertanto coloro che non rientrano nell'elenco delle attività espressamente autorizzate, ma funzionali ad assicurare la continuità delle filiere precedentemente elencate, dovranno tempestivamente contattare lo studio al fine di predisporre la comunicazione al Prefetto competente. 

Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. 

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto in commento possono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Le imprese che potranno continuare a svolgere la propria attività dovranno attenersi alle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto in data 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali (Testo del Protocollo).

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.


N.B. al fine di rendere immediatamente efficaci le ulteriori restrizioni e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

giovedì 19 marzo 2020

Covid19: contratti di locazione ed affitto di azienda in corso.

Gentile Cliente, 

le stringenti misure disposte dal Governo al fine di contenere il diffondersi del contagio da Covid19 hanno determinato, ad eccezione per le imprese aventi ad oggetto la vendita di generi alimentari di prima necessità individuate nell’allegato “1” e “2” del Dpcm del 11 marzo 2020, la sospensione di tutte le attività aventi contatti con il pubblico.  

In particolare la limitazione agli spostamenti delle persone fisiche e la temporanea sospensione imposta dalla pubblica autorità possono rappresentare una causa di impossibilità sopravvenuta temporanea all'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione o affitto di azienda. In altri termini, se le condizioni sopravvenute, indifferibili ed indipendenti dalla volontà delle parti costituiscono un'impedimento temporaneo oggettivo alla possibilità di usufruire dell'immobile o dell'azienda secondo le condizioni contrattualmente stabilite, ne deriverà che:

- il ritardo nell’adempimento da parte del conduttore/affittuario non determinerà un addebito di responsabilità sino al perdurare della causa di impossibilità sopravvenuta ex artt. 1218 e 1256 del codice civile;

- in presenza dell’impossibilità parziale ad adempiere, si potrà richiede, ai sensi e per gli effetti 1464 del codice civile, una riduzione proporzionale del canone pari i giorni per i quali la pubblica autorità ha disposto la sospensione dell’attività.

Pertanto, al fine di valutare la possibilità di agire per ottenere una riduzione ovvero sospensione temporanea del canone di locazione/affitto per tutte quelle attività commercialo e di servizi alla persona sospese dalla pubblica autorità, si invita la gentile clientela a prendere contatto con lo Studio Associato D'Archimio. 

Abruzzo Crea: opportunità di finanziamento.

Gentile Cliente, 

in questo momento di particolare difficoltà per il tessuto imprenditoriale si porta alla vostra conoscenza il sistema di facilitazione del rapporto tra il sistema bancario e quello imprenditoriale costituito dal FONDO DI GARANZIA POR FESR ABRUZZO 2014-2020 ABRUZZO CREA. Di seguito scheda informativa

La finalità della garanzia è quello di facilitare il rapporto tra il sistema bancario e quello imprenditoriale, attraverso la concessione di garanzie alle imprese, privilegiando prioritariamente quelle meritevoli ma razionate nell’accesso al credito bancario, in quanto ricadenti nelle fasce di valutazione che precludono, ad esempio, l’accesso alle agevolazioni del Fondo di Garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico ex Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a).

Soggetti beneficiari

I destinatari finali sono le Micro, Piccole e Medie Imprese, (MPMI), ovvero una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa quale definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea o essere un libero professionista in quanto equiparato ad una PMI ai sensi dell’art. 12 della legge 81 del 22 maggio 2017, che al momento dell’erogazione del prestito abbiano la sede legale o una unità operativa nella Regione Abruzzo.

Caratteristiche della garanzia

La garanzia è rilasciata alle Banche Convenzionate per un importo massimo garantito non inferiore al 50% e non superiore all’80% dell’importo di ciascuna operazione finanziaria erogata.

Finalità ammissibili

L’intervento di garanzia dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dall’art. 37 del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii. e potrà essere richiesto sui finanziamenti a breve e medio termine, concessi dalle Banche, finalizzati in particolare:

- alla realizzazione di programmi di investimento;
- al sostegno di start up di imprese innovative e ad alto potenziale di crescita e per la quota di capitale privato delle imprese in start-up;
- a sostenere con il capitale circolante le imprese in crisi di liquidità che intraprendono un programma di sviluppo aziendale;

Il finanziamento può sostenere investimenti comprendenti l’acquisto di terreni non edificati e di terreni per un importo non superiore al 10% del prestito sottostante ai sensi dell’art. 4 del Reg. (UE) n. 480/2014;

Modalità di presentazione della domanda

Le richieste di accesso alla garanzia possono essere presentate esclusivamente on-line sul portale www.abruzzocrea.it, accedendo alla pagina dedicata alla misura a partire dalle ore 12:00 del 28/06/2019 fino al 30/06/2023 salvo chiusura anticipata.

La garanzia deve essere richiesta per operazioni non ancora deliberate dalle Banche alla data di presentazione della domanda.

Rinegoziazione finanziamenti in corso e nuova liquidità.

Gentile Cliente,

il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19" ha disposto specifiche misure di sostegno finanziario alle imprese. Oltre alle opportunità già comunicate (Sospensione mutui e finanziamenti delle imprese e Moratoria sui finanziamenti alle Pmi danneggiate dal COVID-19) l'articolo 49 del predetto Decreto Legge, in deroga alle disposizioni che regolamentano il Fondo di garanzia per le Piccole e Medie Imprese ed i professionisti, rende ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% del credito residuo del finanziamento oggetto di rinegoziazione. In altri termini tutte le imprese titolari di finanziamenti potranno richiedere al proprio istituto bancario la rinegoziazione di quelli in essere con l'erogazione di liquidità aggiuntiva.

Si ricorda che sono beneficiari del Fondo di Garanzia le imprese ed i professionisti che svolgono una qualsiasi attività economica, ad eccezione di quelle rientranti nelle seguenti sezioni (classificazione ATECO 2007):
a) A – Agricoltura, silvicoltura e pesca;
b) K – Attività finanziarie e assicurative;
c) O – Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria;
d) T – Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;
e) U – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.

Ai fini della richiesta della domanda i soggetti beneficiari:
- non devono essere definiti “imprese in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, paragrafo 18, del regolamento di esenzione;
- non devono presentare sulla posizione globale di rischio, esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e integrazioni;

Le garanzie potranno avere ad oggetto:
- Finanziamenti fino a 36 mesi;
- Finanziamenti oltre 36 mesi
- Finanziamenti a medio-lungo termine
- Operazioni finanziarie a fronte di investimenti
- Operazioni Nuova Sabatini
- PMI innovative
- Start up

Per informazione ulteriori si rimanda al sito informativo del Fondo di Garanzia https://www.fondidigaranzia.it 

mercoledì 18 marzo 2020

Altre misure in materia di lavoro.

Gentile Cliente,

il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19", ha disposto quanto segue: 

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti, lavoratori iscritti alla gestione sparata e lavoratori autonomi.
A decorrere dal 5 marzo 2020 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo per un periodo non superiori a quindici giorni. Per tale congedo è riconosciuta una indennità pari al 50 % della retribuzione.
I genitori lavoratori iscritti alla gestione separata hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 % di 1/365 del reddito.
La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 % della retribuzione convenzionale giornaliera.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni. Il limite di età non si applica in caso di figli con disabilità.

In alternativa a quanto sopra descritto, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di €. 600,00. Tale bonus viene erogato mediante il libretto di famiglia. 

Fermo restando quanto previsto in precedenza, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità con divieto di licenziamento ed il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Estensione durata permessi retribuiti L.104
Il numero di giorni di permesso retribuito di cui alla Legge 104, è incrementato di ulteriori complessivi 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Licenziamenti
A decorrere dal 17 marzo 2020 e per 60 giorni successivi il datore di lavoro non può procedere con licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Cassa integrazione guadagni.

Gentile Cliente,

il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19", ha disposto quanto segue:

Ai datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 , sono previste le seguenti misure:

- Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO): rivolta alle imprese industriali ed imprese edili, anche artigiane. Durata massima nove settimane. La misura della prestazione è fissata nell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro prestate. Il trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps ovvero tramite conguaglio con le imposte e contributi.

- Fondo d’Integrazione salariale (FIS): rivolto alle imprese del terziario ovvero commercio, pubblici esercizi, trasporto, formazione, studi professionali aventi più di cinque dipendenti. Durata massima nove settimane. La misura della prestazione è fissata nell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro prestate. Il trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps ovvero tramite conguaglio con le imposte e contributi. 

- Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD): rivolta a tutti gli artigiani (tranne edili), ai settori del terziario con meno di cinque dipendenti, al terziario con più di cinquanta dipendenti. Durata massima nove settimane. La misura della prestazione è fissata nell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro prestate. Il trattamento è concesso esclusivamente con modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps. 

In attesa del verbale della Regione Abruzzo nel quale vi saranno riportate le modalità operative per l’avvio della procedura di CIGD, lo Studio Associato D'Archimio è già a lavoro per predisporre la documentazione necessaria per l’inoltro delle eventuali richieste degli strumenti di cui sopra. 

Agevolazioni fiscali ed indennità.

Gentile Cliente,

il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19", ha introdotto specifiche misure di sostegno a favore delle imprese. Con riserva di ulteriori approfondimenti di seguito si elencano le principali:

1) INDENNITA'

- LAVORATORI AUTONOMI: ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione previdenziale artigiani e commercianti, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, è riconosciuta un’indennità speciale per il mese di marzo pari a 600 euro. La predetta indennità è erogata dall’INPS, previa domanda da effettuarsi sui canali telematici. Pertanto avranno diritto a tale indennità gli imprenditori individuali ed i soci lavoratori di società iscritti alle forme previdenziali artigiani e commercianti obbligati all'assolvimento dell'obbligo contributivo trimestrale. 

- LIBERI PROFESSIONISTI: ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. La predetta indennità è erogata dall’INPS, previa domanda da effettuarsi sui canali telematici. Pertanto avranno diritto a tale indennità i professionisti non aventi un'autonoma cassa professionale (ad. esempio i fisioterapisti) e gli amministratori di società iscritti alla sola gestione separata.

- SETTORE AGRICOLO: agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. La predetta indennità è erogata dall’INPS, previa domanda da effettuarsi sui canali telematici. 

NB: Alla data odierna l'Inps non ha ancora predisposto i canali per richiedere le predette indennità. Seguiranno ulteriori aggiornamenti in merito alle disposizioni attuative. Si specifica che le predette indennità non sono comunque cumulabili fra loro.

2) CREDITI DI IMPOSTA:

- CANONI DI LOCAZIONE NEGOZI: riconoscimento di un credito di imposta agli esercenti attività di impresa pari al 60% dei canoni pagati per il mese di marzo 2020 relativi ai contratti di locazione commerciale di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi). Il credito di imposta non sarà riconosciuto alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 per le quali non è stato disposto l'obbligo di chiusura. Sono pertanto escluse dal credito di imposta le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessita' individuate dal predetto decreto.

- SPESE DI SANIFICAZIONE: riconoscimento di un credito di imposta agli esercenti attività di impresa, arte o professione pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente agevolazione, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

Sospensione mutui e finanziamenti delle imprese.

Gentile Cliente,

il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19", al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia in corso, ha disposto, previa comunicazione e senza alcuna ulteriore formalità o istruttoria a carico dell'istituto bancario, le seguenti misure di sostegno finanziario:

1) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale (compresi i leasing finanziari), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. La sospensione avrà ad oggetto la quota capitale e la quota interessi, salva la facoltà dell'impresa richiedereste di richiedere la sospensione soltanto per la quota in conto capitale;

2) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

3) per le aperture di credito a revoca (fidi) e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

La comunicazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Pertanto, per beneficiare delle predette misure di sostegno finanziario, compresa la sospensione dei mutui e dei finanziamenti, sarà necessario inviare a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno la richiesta allegata debitamente compilata e sottoscritta ed allegando il proprio documento di riconoscimento. 

N.B.: Si ricorda che in ogni caso i mutui, i finanziamenti ed i leasing erogati fino al 31 gennaio 2020 potranno comunque beneficiare, previa istruttoria da parte dell'istituto bancario, della sospensione prevista dall'Accordo per il Credito sottoscritto dall'Associazione Bancaria Italiana (https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordi-per-il-credito/Accordi-per-il-credito.aspx?LinkFrom=Imprese). Si rinvia per approfondimento a precedente approfondimento (https://studioassociatodarchimio.blogspot.com/2020/03/moratoria-sui-finanziamenti-alle-pmi.html). 


Sospensione dei versamenti relativi alle cartelle esattoriali.

Gentile Cliente,

il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19" ha disposto la sospensione dei termini di versamento scadenti nel periodo compreso fra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020 derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento esecutivi Agenzia delle Entrate;
- avvisi di addebito INPS;
- avvisi di accertamento Agenzia delle Dogane;
- ingiunzioni di pagamento;

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giungo 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Inoltre il decreto legge ha disposto:

- la sospensione fino al 31 maggio 2020 della notifica delle cartelle di pagamento;
- il differimento al 31 maggio 2020 della rata in scadenza al 28 febbraio 2020 delle procedure di rottamazione-bis e rottamazione-ter (di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58);
- il differimento al 31 maggio 2020 della rata in scadenza al 31 marzo 2020 della procedura di saldo e stralcio (articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

N.B. Si ricorda che con riferimento alle procedure di rottamazione e saldo e stralcio il mancato o ritardato versamento di una rata prevista dal rispettivo piano costituisce causa di decadenza del beneficio.

Sospensione dei versamenti ordinari erariali e previdenziali.

Gentile Cliente,

il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19" ha disposto, secondo le seguenti indicazioni, la sospensione dei versamenti erariali e previdenziali :

A) Sospensione dei versamenti relative a specifici settori. 
Per le imprese relative ai settori di seguito indicati sono sospesi:
- i versamenti relativi alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente ed ai contributi previdenziali ed assistenziali aventi scadenza nel periodo ricompreso fra il 2 marzo ed il 30 aprile 2020;
- il versamento dell'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020. 

Rientrano nella predetta sospensione le imprese relative ai seguenti settori:
a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night- club, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

I versamenti sospesi secondo le indicazioni che precedono sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

B) Sospensione dei versamenti relativi agli altri settori.
Per i soggetti esercenti attività di impresa e lavoro autonomo con ricavi e compensi nel periodo di imposta 2019 non superiori a 2.000.000,00 €, non ricomprese nell'elenco che precede, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso fra l'8 marzo ed il 31 marzo 2020 relativi a:

- ritenute su redditi da lavoro dipendente;
- contributi previdenziali ed assistenziali;
- imposta sul valore aggiunto.

I versamenti sospesi secondo le indicazioni che precedono sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.