giovedì 19 marzo 2020

Rinegoziazione finanziamenti in corso e nuova liquidità.

Gentile Cliente,

il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19" ha disposto specifiche misure di sostegno finanziario alle imprese. Oltre alle opportunità già comunicate (Sospensione mutui e finanziamenti delle imprese e Moratoria sui finanziamenti alle Pmi danneggiate dal COVID-19) l'articolo 49 del predetto Decreto Legge, in deroga alle disposizioni che regolamentano il Fondo di garanzia per le Piccole e Medie Imprese ed i professionisti, rende ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% del credito residuo del finanziamento oggetto di rinegoziazione. In altri termini tutte le imprese titolari di finanziamenti potranno richiedere al proprio istituto bancario la rinegoziazione di quelli in essere con l'erogazione di liquidità aggiuntiva.

Si ricorda che sono beneficiari del Fondo di Garanzia le imprese ed i professionisti che svolgono una qualsiasi attività economica, ad eccezione di quelle rientranti nelle seguenti sezioni (classificazione ATECO 2007):
a) A – Agricoltura, silvicoltura e pesca;
b) K – Attività finanziarie e assicurative;
c) O – Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria;
d) T – Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;
e) U – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.

Ai fini della richiesta della domanda i soggetti beneficiari:
- non devono essere definiti “imprese in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, paragrafo 18, del regolamento di esenzione;
- non devono presentare sulla posizione globale di rischio, esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e integrazioni;

Le garanzie potranno avere ad oggetto:
- Finanziamenti fino a 36 mesi;
- Finanziamenti oltre 36 mesi
- Finanziamenti a medio-lungo termine
- Operazioni finanziarie a fronte di investimenti
- Operazioni Nuova Sabatini
- PMI innovative
- Start up

Per informazione ulteriori si rimanda al sito informativo del Fondo di Garanzia https://www.fondidigaranzia.it 

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