giovedì 19 marzo 2020

Covid19: contratti di locazione ed affitto di azienda in corso.

Gentile Cliente, 

le stringenti misure disposte dal Governo al fine di contenere il diffondersi del contagio da Covid19 hanno determinato, ad eccezione per le imprese aventi ad oggetto la vendita di generi alimentari di prima necessità individuate nell’allegato “1” e “2” del Dpcm del 11 marzo 2020, la sospensione di tutte le attività aventi contatti con il pubblico.  

In particolare la limitazione agli spostamenti delle persone fisiche e la temporanea sospensione imposta dalla pubblica autorità possono rappresentare una causa di impossibilità sopravvenuta temporanea all'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione o affitto di azienda. In altri termini, se le condizioni sopravvenute, indifferibili ed indipendenti dalla volontà delle parti costituiscono un'impedimento temporaneo oggettivo alla possibilità di usufruire dell'immobile o dell'azienda secondo le condizioni contrattualmente stabilite, ne deriverà che:

- il ritardo nell’adempimento da parte del conduttore/affittuario non determinerà un addebito di responsabilità sino al perdurare della causa di impossibilità sopravvenuta ex artt. 1218 e 1256 del codice civile;

- in presenza dell’impossibilità parziale ad adempiere, si potrà richiede, ai sensi e per gli effetti 1464 del codice civile, una riduzione proporzionale del canone pari i giorni per i quali la pubblica autorità ha disposto la sospensione dell’attività.

Pertanto, al fine di valutare la possibilità di agire per ottenere una riduzione ovvero sospensione temporanea del canone di locazione/affitto per tutte quelle attività commercialo e di servizi alla persona sospese dalla pubblica autorità, si invita la gentile clientela a prendere contatto con lo Studio Associato D'Archimio. 

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