giovedì 26 marzo 2020

Limitazioni agli spostamenti ed alle attività: profilo sanzionatorio.

Gentile Cliente,

con la presente si aggiorna la gentile Clientela che con l'entrata in vigore del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 avente ad oggetto le "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" sono state disposte, in luogo delle sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale, le seguenti misure sanzionatorie per coloro che violino le disposizioni di limitazione agli spostamenti ed allo svolgimento delle attività di impresa e professionali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020:

- sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 per coloro che violino le limitazioni agli spostamenti (sanzione maggiorata di un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo a motore);

- sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni per le imprese ed i professionisti che violino le limitazioni disposte.

Pertanto si invita la gentile clientela:

1) al fine di velocizzare le procedure di controllo, di dotarsi del modello di autocertificazione, potendolo scaricare al seguente link ---> (Modello di Autocertificazione);

2) a verificare che la propria attività rientri fra quelle espressamente autorizzate (DPCM 22 marzo 2020 e DPCM 11 marzo 2020).

Si ricorda inoltre che restano sempre consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere autorizzate, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali (di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146), previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al Prefetto della provincia ove e' ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. A seguito della comunicazione l'azienda potrà continuare a svolgere la propria attività. Il Prefetto potrà sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste per legge. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa. Di seguito la modulistica necessaria ---> (Modello di Comunicazione).

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