lunedì 24 ottobre 2022

Niente obbligo POS per tabacchi, valori postali e bollati.

Per la vendita di tabacchi, valori postali e bollati non vi è obbligo di accettare pagamenti elettronici. Dopo l’annuncio del rappresentante ADM della Sicilia, dott. Luigi Liberatore, alla fiera dei tabaccai, arriva la conferma ufficiale. Infatti, con la determinazione direttoriale prot. n. 484555 di ieri il Direttore Generale dell’Agenzia dogane e monopoli, Marcello Minnenna, fornisce le istruzioni circa l’applicabilità ai rivenditori di generi di monopolio e ai titolari di patentino dell’obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici ex articolo 15, commi 4 e 4-bis, del DL n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012, così come modificato dall’articolo 18 comma 01 e comma 1 del DL n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 79/2022.

In particolare, con il provvedimento in esame è stato chiarito che tali soggetti, in relazione all’attività di vendita di generi di monopolio, di valori postali e valori bollati, non sono tenuti all’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico.

La Federazione Italiana Tabaccai ha espresso il proprio compiacimento: “Forte di un parere del Mise e di un parere dell’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia ha sostanzialmente fatto proprie le nostre ragioni e le nostre richieste. Sin dal 2012 anno di entrata in vigore della prima norma che prevedeva la obbligatorietà dell’accettazione della moneta elettronica per tutti i commercianti, abbiamo sostenuto quanto riportato nelle premesse della determina in questione. Le finalità antielusione della norma del 2012 non servono con i tabacchi e i valori bollati e postali in quanto tutta la fiscalità è certificata a monte. Inoltre, la bassa marginalità è incompatibile con i costi connessi all’accettazione della moneta elettronica. Al dott. Minenna che ha avuto il coraggio di riconoscere la fondatezza delle nostre posizioni, va il nostro ringraziamento.”

Obbligo POS e sanzioni - Si ricorda, infatti, che il DL PNRR2 n. 36/2022 ha anticipato dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 la decorrenza delle sanzioni previste per la mancata accettazione di pagamenti elettronici da parte di commercianti e professionisti.

Pertanto, dal 30 giugno scorso nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento, ai soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, verrà applicata una sanzione amministrativa fissa, pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Per la sanzione in esame viene esclusa la possibilità di procedere al pagamento in misura ridotta (c.d. oblazione amministrativa), ovvero l’istituto che consente al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

giovedì 20 ottobre 2022

Credito d'imposta consumo di gas.

Gentile Cliente 

lo Studio D’Archimio si rende disponibile a procedere al calcolo dell’eventuale credito di imposta spettante alla sua azienda per far fronte al “Caro Energia”, calcolato come segue:

Se è un’azienda che ha un impianto di gas per usi produttivi (diversi dal riscaldamento) ed ha subito un incremento del costo per KW superiore al 30% rispetto a quanto sostenuto nel 2019, Le spetta un credito di imposta del 25% sul costo del gas relativo al 2° e 3° trimestre 2022, e del 40% sul costo del gas relativo ai mesi di ottobre e novembre 2022.

Per procedere alla valutazione della spettanza dell’agevolazione ed alla successiva quantificazione del credito, il presente Studio ha la necessità di acquisire delle informazioni dettagliate che sono riportate nelle fatture commerciali inviate dal Gestore, in quanto i dati indicati nella fattura elettronica in nostro possesso non sono completi ai fini del predetto calcolo.

Pertanto Le chiediamo di consegnarci con il mezzo a Lei più agevole (mail o consegna in ufficio) la seguente documentazione:

1) Fatture commerciali gas per usi diversi dal riscaldamento relative ai consumi dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2019;

2) Fatture commerciali gas per usi diversi dal riscaldamento relative ai consumi dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2022 e di ottobre e novembre 2022 non appena saranno disponibili.

Il credito scade il 31 dicembre 2022 e pertanto La invitiamo a attivarsi il prima possibile, soprattutto per compensare gli f24 in scadenza nei prossimi mesi.

mercoledì 19 ottobre 2022

Credito d'imposta energia elettrica.

Gentile Cliente,

la informiamo che lo Studio D’Archimio si rende disponibile al calcolo dell’eventuale credito d'imposta spettante alla sua azienda per far fronte al “Caro Energia”, calcolato come segue:

II e III trimestre 2022
Se la sua è un’azienda che ha installato un contatore di energia elettrica con potenza impegnata pari o superiore a 16,5 KW ed ha subito un incremento del costo per KW superiore al 30% rispetto a quanto sostenuto nel 2019, Le spetta un credito di imposta del 15% sul costo dell’energia elettrica relativo al 2° e 3° trimestre 2022, e del 30% sul costo dell’energia elettrica relativo ai mesi di ottobre e novembre 2022.

Per procedere alla valutazione della spettanza dell’agevolazione ed alla successiva quantificazione del credito, abbiamo la necessità di acquisire delle informazioni dettagliate che sono riportate nelle fatture commerciali inviate dal Gestore, in quanto i dati indicati nella fattura elettronica in nostro possesso non sono completi ai fini del predetto calcolo (mancando i riferimenti al consumo di KW).

Pertanto Le chiediamo di recapitarci, per mail o tramite consegna in ufficio, la seguente documentazione:

1) Fatture commerciali energia elettrica relative ai consumi dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre 2019;

2) Fatture commerciali energia elettrica relative ai consumi dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2022 e di ottobre e novembre 2022 non appena saranno disponibili.

Ottobre e Novembre 2022
Se la sua è un’ azienda che ha istallato un contatore di energia elettrica con potenza impegnata pari o superiore a 4,5 KW ed ha subito un incremento del costo per KW superiore al 30% rispetto a quanto sostenuto nel 2019, Le spetta un credito di imposta del 30% sul costo dell’energia elettrica relativo ai soli mesi di ottobre e novembre 2022.

Per procedere alla valutazione della spettanza dell’agevolazione ed alla successiva quantificazione del credito, il presente Studio ha la necessità di acquisire delle informazioni dettagliate che sono riportate nelle fatture commerciali inviate dal Gestore, in quanto i dati indicati nella fattura elettronica in nostro possesso non sono completi ai fini del predetto calcolo (mancando i riferimenti al consumo di KW).

Pertanto Le chiediamo di recapitarci, per mail o tramite consegna in ufficio, la seguente documentazione:

1) Fatture commerciali energia elettrica relative ai consumi dei mesi di luglio, agosto, settembre 2019;

2) Fatture commerciali energia elettrica relative ai consumi dei mesi di luglio, agosto e settembre ed ottobre e novembre 2022 non appena saranno disponibili.

Il credito scade il 31 dicembre 2022 e pertanto La invitiamo a attivarsi il prima possibile, soprattutto per compensare gli F24 in scadenza nei prossimi mesi.