lunedì 14 novembre 2022

Contributi a fondo perduto iscritti Albo Artigiani.

Con l'avviso pubblico "Interventi per sostegno delle imprese artigiane colpite dall’emergenza epidemiologica Covid-19" la Regione Abruzzo ha messo a disposizioni risorse dedicate alla contribuzione finanziaria per interventi di rilancio delle imprese artigiane abruzzesi che hanno subito danni e/o la sospensione di investimenti in connessione alla pandemia da COVID-19. In particolare il bando intende finanziare interventi di acquisizione di macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica.

Sono ammesse alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (mPMI), così come definite dall’Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, iscritte in CCIAA con annotazione nella apposita sezione speciale del registro delle imprese (albo provinciale delle imprese artigiane)

Costituiscono condizioni essenziali:
- essere in regola rispetto alle disposizioni in materia fiscale, di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la vigente normativa;
- avere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per la realizzazione del progetto

Sono ritenute ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di pub- blicazione del presente Avviso pubblico sul B.U.R.A.T. e fino al termine ultimo dei 9 mesi de- correnti dalla data di pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.A.T.,salvo un’unica proroga.

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di beni materiali rientranti nelle seguenti cate- gorie:

- spese per l’acquisto di macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica atti ad implementare e migliorare le prestazioni, in termini quantitativi e qualitativi, del prodotto o del pro- cesso produttivo;
- mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo.

Il progetto d’investimento proposto dovrà prevedere, a pena d’esclusione, una spesa minima (IVA esclusa) pari a € 10.000,00. Tale livello minimo di spesa dovrà essere comunque rispettato anche nel caso di eventuale riduzione dell’investimento in sede di rendicontazione.

Il contributo concedibile è calcolato in riferimento all’ammontare delle spese ritenute ammissibili, considerate al netto dell’IVA e di ogni altro onere accessorio e finanziario, se detraibili, e non può essere superiore a € 50.000,00.

In relazione all’investimento realizzato, l’intensità massima di aiuto concedibile è pari all’ 80%.

L’accesso allo sportello telematico della Regione Abruzzo per la compilazione della candida- tura avviene esclusivamente attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID del titolare/legale rappresentante. Sarà possibile presentare la domanda entro lunedì 5 dicembre 2022.

lunedì 24 ottobre 2022

Niente obbligo POS per tabacchi, valori postali e bollati.

Per la vendita di tabacchi, valori postali e bollati non vi è obbligo di accettare pagamenti elettronici. Dopo l’annuncio del rappresentante ADM della Sicilia, dott. Luigi Liberatore, alla fiera dei tabaccai, arriva la conferma ufficiale. Infatti, con la determinazione direttoriale prot. n. 484555 di ieri il Direttore Generale dell’Agenzia dogane e monopoli, Marcello Minnenna, fornisce le istruzioni circa l’applicabilità ai rivenditori di generi di monopolio e ai titolari di patentino dell’obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici ex articolo 15, commi 4 e 4-bis, del DL n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012, così come modificato dall’articolo 18 comma 01 e comma 1 del DL n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 79/2022.

In particolare, con il provvedimento in esame è stato chiarito che tali soggetti, in relazione all’attività di vendita di generi di monopolio, di valori postali e valori bollati, non sono tenuti all’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico.

La Federazione Italiana Tabaccai ha espresso il proprio compiacimento: “Forte di un parere del Mise e di un parere dell’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia ha sostanzialmente fatto proprie le nostre ragioni e le nostre richieste. Sin dal 2012 anno di entrata in vigore della prima norma che prevedeva la obbligatorietà dell’accettazione della moneta elettronica per tutti i commercianti, abbiamo sostenuto quanto riportato nelle premesse della determina in questione. Le finalità antielusione della norma del 2012 non servono con i tabacchi e i valori bollati e postali in quanto tutta la fiscalità è certificata a monte. Inoltre, la bassa marginalità è incompatibile con i costi connessi all’accettazione della moneta elettronica. Al dott. Minenna che ha avuto il coraggio di riconoscere la fondatezza delle nostre posizioni, va il nostro ringraziamento.”

Obbligo POS e sanzioni - Si ricorda, infatti, che il DL PNRR2 n. 36/2022 ha anticipato dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 la decorrenza delle sanzioni previste per la mancata accettazione di pagamenti elettronici da parte di commercianti e professionisti.

Pertanto, dal 30 giugno scorso nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento, ai soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, verrà applicata una sanzione amministrativa fissa, pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Per la sanzione in esame viene esclusa la possibilità di procedere al pagamento in misura ridotta (c.d. oblazione amministrativa), ovvero l’istituto che consente al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

giovedì 20 ottobre 2022

Credito d'imposta consumo di gas.

Gentile Cliente 

lo Studio D’Archimio si rende disponibile a procedere al calcolo dell’eventuale credito di imposta spettante alla sua azienda per far fronte al “Caro Energia”, calcolato come segue:

Se è un’azienda che ha un impianto di gas per usi produttivi (diversi dal riscaldamento) ed ha subito un incremento del costo per KW superiore al 30% rispetto a quanto sostenuto nel 2019, Le spetta un credito di imposta del 25% sul costo del gas relativo al 2° e 3° trimestre 2022, e del 40% sul costo del gas relativo ai mesi di ottobre e novembre 2022.

Per procedere alla valutazione della spettanza dell’agevolazione ed alla successiva quantificazione del credito, il presente Studio ha la necessità di acquisire delle informazioni dettagliate che sono riportate nelle fatture commerciali inviate dal Gestore, in quanto i dati indicati nella fattura elettronica in nostro possesso non sono completi ai fini del predetto calcolo.

Pertanto Le chiediamo di consegnarci con il mezzo a Lei più agevole (mail o consegna in ufficio) la seguente documentazione:

1) Fatture commerciali gas per usi diversi dal riscaldamento relative ai consumi dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2019;

2) Fatture commerciali gas per usi diversi dal riscaldamento relative ai consumi dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2022 e di ottobre e novembre 2022 non appena saranno disponibili.

Il credito scade il 31 dicembre 2022 e pertanto La invitiamo a attivarsi il prima possibile, soprattutto per compensare gli f24 in scadenza nei prossimi mesi.

mercoledì 19 ottobre 2022

Credito d'imposta energia elettrica.

Gentile Cliente,

la informiamo che lo Studio D’Archimio si rende disponibile al calcolo dell’eventuale credito d'imposta spettante alla sua azienda per far fronte al “Caro Energia”, calcolato come segue:

II e III trimestre 2022
Se la sua è un’azienda che ha installato un contatore di energia elettrica con potenza impegnata pari o superiore a 16,5 KW ed ha subito un incremento del costo per KW superiore al 30% rispetto a quanto sostenuto nel 2019, Le spetta un credito di imposta del 15% sul costo dell’energia elettrica relativo al 2° e 3° trimestre 2022, e del 30% sul costo dell’energia elettrica relativo ai mesi di ottobre e novembre 2022.

Per procedere alla valutazione della spettanza dell’agevolazione ed alla successiva quantificazione del credito, abbiamo la necessità di acquisire delle informazioni dettagliate che sono riportate nelle fatture commerciali inviate dal Gestore, in quanto i dati indicati nella fattura elettronica in nostro possesso non sono completi ai fini del predetto calcolo (mancando i riferimenti al consumo di KW).

Pertanto Le chiediamo di recapitarci, per mail o tramite consegna in ufficio, la seguente documentazione:

1) Fatture commerciali energia elettrica relative ai consumi dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre 2019;

2) Fatture commerciali energia elettrica relative ai consumi dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2022 e di ottobre e novembre 2022 non appena saranno disponibili.

Ottobre e Novembre 2022
Se la sua è un’ azienda che ha istallato un contatore di energia elettrica con potenza impegnata pari o superiore a 4,5 KW ed ha subito un incremento del costo per KW superiore al 30% rispetto a quanto sostenuto nel 2019, Le spetta un credito di imposta del 30% sul costo dell’energia elettrica relativo ai soli mesi di ottobre e novembre 2022.

Per procedere alla valutazione della spettanza dell’agevolazione ed alla successiva quantificazione del credito, il presente Studio ha la necessità di acquisire delle informazioni dettagliate che sono riportate nelle fatture commerciali inviate dal Gestore, in quanto i dati indicati nella fattura elettronica in nostro possesso non sono completi ai fini del predetto calcolo (mancando i riferimenti al consumo di KW).

Pertanto Le chiediamo di recapitarci, per mail o tramite consegna in ufficio, la seguente documentazione:

1) Fatture commerciali energia elettrica relative ai consumi dei mesi di luglio, agosto, settembre 2019;

2) Fatture commerciali energia elettrica relative ai consumi dei mesi di luglio, agosto e settembre ed ottobre e novembre 2022 non appena saranno disponibili.

Il credito scade il 31 dicembre 2022 e pertanto La invitiamo a attivarsi il prima possibile, soprattutto per compensare gli F24 in scadenza nei prossimi mesi.

 

lunedì 26 settembre 2022

Contributo una tantum autonomi: incentivo da 200 a 350 euro.

Gentile cliente, sabato 24 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del contributo una tantum riconosciuto ai lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nonche' ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Per accedere al contributo è necessario:

- essere iscritti alle sopra indicate gestioni previdenziali alla data del 18 maggio 2022, con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data;

- aver effettuato, entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità, con competenza a decorrere dall'anno 2020;

- non aver percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all'importo di 35.000 euro;

- la richiesta del contributo presuppone il possesso dello SPID personale.

In presenza delle predette condizioni il contributo sarà pari a 200 euro una tantum. Nel caso in cui il beneficiario abbia dichiarato nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo di 20.000 euro il contributo sarà pari a 350 euro.

Lo Studio Associato D'Archimio ha avviato le attività di verifica. I potenziali beneficiari saranno contattati nei prossimi giorni.

lunedì 1 agosto 2022

DL 104/2022 "Decreto Trasparenza". Principali novità su contratti di lavoro.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/07/2022 il “decreto trasparenza” relativo al diritto di lavoratori dipendenti e autonomi all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro, in modo più completo. 

Di seguito le principali novità in vigore dal 13 agosto 2022: 

Art. 1
Il decreto in questione trova applicazione nei confronti dei seguenti contratti di lavoro:
-contratto dì lavoro subordinato
-contratto di lavoro in somministrazione
-contratto di lavoro intermittente
-rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente ex Dlgs 81/2015
-contratto di collaborazione coordinata e continuativa ex art 409 cpc
-contratto di prestazione occasionale ex art 54-bis DL 50/2017
-ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca
-ai lavoratori domestici
-ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e a quelli degli enti pubblici economici. 

Non si applica per:
-contratto d'opera, professioni intellettuali, lavoro autonomo occasionale, lavoro autonomo sportivo (salvo che quest'ultimi non integrino cococo ex art. 409 cpc)
-rapporti di lavoro di "breve durata" (durata media settimanale pari o inferiore a 3 ore)
-contratti di agenzia ex art. 1742 c.c.
-collaborazioni di tipo familiare -lavoro del personale pubblico all'estero. 

Art. 3 
Le informazioni devono essere fornite dal datore di lavoro al lavoratore, in formato cartaceo o elettronico, in modo chiaro e trasparente, garantendo la conservazione e accessibilità delle medesime, nonché prova dell'avvenuta consegna per 5 anni. 

Art. 4 
L’art. 4 integra quanto previsto dal D.lgs 152/97 in merito alla lettera di assunzione. 
Di seguito le principali novità: 
-lettera a) in relazione all'identità delle parti sono integrate le generalità dei datori di lavoro in regime di codatorialità nelle reti di imprese e nelle assunzioni congiunte in agricoltura; 
-lettera l) indicazione della durata (alternativamente modalità di determinazione e fruizione) dei congedi cui ha diritto il lavoratore maturati in relazione allo svolgimento del rapporto lavorativo (a parere dello scrivente si presumono quelli di cui al CCNL); 
-lettera m) la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di licenziamento o dimissioni 
-lettera n) l'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento; 
-lettera o) indicazione della programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile; 
-lettera p) se il rapporto di lavoro non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa la variabilità della programmazione del lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite, le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative, il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa e il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l'incarico; 
-lettera q) indicazione del contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l'indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto; 
-lettera r) indicazione gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso; 
-lettera s) gli elementi previsti dall'articolo 1-bis qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati (quindi con la possibilità di inserire nella lettera di assunzione anche l'informativa per la presenza di impianti di sorveglianza ex art. 4 L. 300/70). 

In merito alla forma, l'obbligo può considerarsi assolto attraverso il contratto individuale di lavoro redatto per iscritto, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (UNILAV), eventuale ulteriore documento integrativo delle informazioni non contenute nei due precedenti. 
In merito ai tempi l'obbligo è di norma assolto all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa per le informazioni contenute nel contratto di assunzione e UNILAV, entro 7 gg (informazioni di cui lettere a e b) e 30 gg (informazioni di cui alle lettere g,i,l,m,q,r) se integrate con apposito documento. 
Il lavoratore, direttamente o per il tramite delle rappresentanze sindacali aziendali o territoriali, ha diritto di accedere ai dati e di richiedere ulteriori informazioni concernenti gli obblighi. Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a trasmettere i dati richiesti e a rispondere per iscritto entro trenta giorni. 
Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a integrare l'informativa con le istruzioni per il lavoratore in merito alla sicurezza dei dati e l'aggiornamento del registro dei trattamenti riguardanti le attività di cui al comma 1, incluse le attività di sorveglianza e monitoraggio. 
I lavoratori, almeno 24 ore prima, devono essere informati per iscritto di ogni modifica incidente sulle informazioni fornite che comportino variazioni delle condizioni di svolgimento del lavoro. 
Le informazioni del presente articolo devono essere comunicati dal datore di lavoro o dal committente ai lavoratori in modo trasparente, di uso comune e leggibile. 
La comunicazione delle medesime informazioni e dati deve essere effettuata anche alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria e, in assenza delle predette rappresentanze, alle sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro possono richiedere la comunicazione delle medesime informazioni e dati e l'accesso agli stessi. 

Art. 5 
L'utilizzatore assolve gli obblighi informativi con la consegna, preventiva all'inizio della prestazione, di una copia (cartacea o elettronica) della comunicazione trasmessa attraverso la piattaforma informatica INPS. 
Il contratto di lavoro intermittente deve contenere i seguenti elementi: 
-la natura variabile della programmazione del lavoro, durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto a norma dell'articolo 13; 
-il luogo e le modalità della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore; 
-il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita, con l'indicazione dell'ammontare delle eventuali ore retribuite garantite al lavoratore e della retribuzione dovuta per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite nonché la relativa indennità di disponibilità, ove prevista; 
-le forme e le modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, nonché le modalità di rilevazione della prestazione; 
-i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell'indennità di disponibilità; 
-le misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto; 
-le eventuali fasce orarie e i giorni predeterminati in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative. 

Art. 16 
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022.
Il datore di lavoro o il committente, su richiesta scritta del lavoratore già assunto alla data del 1° agosto 2022, è tenuto a fornire, aggiornare o integrare entro sessanta giorni le informazioni di cui all’art 4 del presente decreto.

lunedì 18 luglio 2022

Decreto Aiuti: conversione in Legge.

Sulla GU n. 114 del 17.05.2022 è stato pubblicato il Dl c.d. “Aiuti” n. 50/2022 recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina. Seguono le principali novità fiscali. 

Bonus sociale - Anche per il III° trimestre 2022 l’Arera rideterminerà le agevolazioni relative alle tariffe per l’energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute (Dm 28 dicembre 2007) e la compensazione per il gas naturale (articolo 3, comma 9, Dl 185/2008). In merito, si ricorda che per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas è elevato a 12.000 euro. 

Crediti d’imposta acquisto energia e gas - Vengono anche incrementate le percentuali dei crediti d’imposta previsti dai DL n.17 e 21/2022 destinati: 
- alle imprese a forte consumo di energia elettrica, che passa dal 20 al 25%;
- alle imprese a forte consumo di gas naturale, che passa dal 15 al 20%;
- alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, che passa dal 12 al 15%.

Settore autotrasporto – Per il settore dell’autotrasporto viene previsto un credito d’imposta nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio dell’attività di trasporto, al netto Iva, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. 

Superbonus– Confermato che per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. 

Garanzia SACE - Fino al 31 dicembre 2022 SACE S.p.A. può concedere garanzie in favore di banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese che debbano fronteggiare esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla crisi ucraina, l’apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi attuale. Inoltre, la garanzia del Fondo centrale di garanzia, nella misura massima del 90%, potrà essere concessa in relazione a finanziamenti che realizzino obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici. 

Investimenti in beni strumentali – Per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il relativo credito d’imposta è aumentato al 50%. 

Formazione 4.0 – Il DL aumenta le aliquote del credito formazione per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0. In particolare: 
per le piccole imprese l’aliquota passa dal 50 al 70%
e per le medie imprese dal 40 al 50%
a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del MISE da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto. 

PMI agricole, della pesca e dell’acquacoltura– Previa autorizzazione della Commissione europea potrà essere concessa la garanzia diretta dell’ISMEA pari al 100% dell’importo dei nuovi finanziamenti a beneficio delle PMI che abbiano registrato nel 2022 un incremento dei costi per l’energia, i carburanti o per le materie prime, purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 100% dell’ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, o da altra idonea documentazione e, comunque, non superiore a 35.000,00 euro. 

Bonus 200 euro– Infine, viene previsto un bonus di importo pari a 200 euro per i lavoratori dipendenti che nel I° quadrimestre del 2022 hanno beneficiato per almeno una mensilità dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali. L’indennità sarà riconosciuta dai datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022. Il bonus verrà erogato anche in favore dei soggetti titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con un reddito fino a 35 mila euro. In questo caso l’indennità sarà riconosciuta dall’Inps. Il beneficio spetta anche ai percettori di Naspi e Dis-coll e del reddito di cittadinanza.

Semplificazioni in materia di rateazione dei ruoli.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2022 della Legge di Conversione del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, cosiddetto “Decreto Aiuti”, entrano in vigore significative novità in tema di dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo. Con il superamento di alcune limitazioni vigenti in passato, da oggi in avanti sarà più semplice rateizzare gli importi dovuti. 
In primo luogo l’obbligo di dimostrare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è fissato nel solo caso in cui le somme iscritte a ruolo per le quali si richiede la rateazione siano di importo superiore a 120.000 euro. Non si tratta semplicemente dell’innalzamento del limite, prima previsto a 60.000 euro, ma di una vera e propria rivoluzione. La precedente formulazione normativa, infatti, imponeva tale onere nel caso in cui le somme già iscritte a ruolo fossero complessivamente di importo superiore a 60.000 euro, anche se la singola richiesta riguardasse un debito inferiore. Secondo l’Agenzia delle Entrate Riscossione, inoltre, concorreva a determinare tale soglia, oltre all’importo per cui si richiedeva la rateizzazione, anche il debito residuo di piani di dilazione già in corso. Ne conseguiva che per il contribuente, superata tale soglia, fosse sempre necessario dimostrare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, anche per istanze di importo limitato, con il corredo documentale che essa presuppone. 


Oggi, dovendo il computo effettuarsi per singola richiesta, e non più considerando il debito complessivo iscritto a ruolo, né le somme già rateizzate, il superamento complessivo di tale soglia non costituisce più un problema. Tanto più considerando che la medesima disposizione normativa ha specificato che l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede “per ciascuna richiesta” la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo. Dalla combinazione delle modifiche un escamotage per favorire la rateazione dei ruoli in tutte quelle fattispecie in cui questa era diventata un’attività obiettivamente impegnativa. 


Si prenda il caso di una società a responsabilità limitata che abbia somme iscritte a ruolo per 200.000 euro, di cui 100.000 euro già rateizzate. 
In passato tale condizione imponeva al suo amministratore, per ogni richiesta di rateazione successiva, di compilare nuovamente il modello “R3”, avendo cura di redigere il prospetto per la determinazione dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa, nonché allegando copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese ovvero una relazione economico e patrimoniale infrannuale relativa ad un periodo di riferimento chiuso da non oltre due mesi dalla data di presentazione dell’istanza di rateazione. Con le nuove regole, per le richieste di rateazione successive, purché singolarmente di importo inferiore a 60.000 euro, non sarà più necessario fornire la predetta documentazione. 


Oltre all’innalzamento del numero di rate insolute che determinano la decadenza dei ruoli, passate nuovamente da cinque a otto, la conversione del “Decreto Aiuti” integra l’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 con il nuovo comma 3-ter dedicato alle istanze in presenza di piani di rateazione decaduti. In particolare la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza. 


Anche in questo caso si tratta di una modifica importante. In caso di decadenza l’articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 prevede che il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data siano integralmente saldate. Regola che, impropriamente, l’Agenzia delle Entrate Riscossione a esteso fino ad oggi a qualsivoglia possibilità di successiva rateazione. Oggi, con la specifica in commento, la decadenza dal beneficio del termine non impedirà la rateazione di carichi differenti da quelli ricompresi nel piano decaduto. Solo per questi ultimi sarà necessario recuperare le rate scadute alla data della nuova istanza. 


Le predette novità si applicheranno esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Decreto Aiuti”, ovvero dal 16 luglio 2022. Inoltre in caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate precedentemente alla predetta data. il relativo carico potrà essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data siano integralmente saldate.

Nuovo protocollo condiviso COVID 19 per gli ambienti di lavoro.

In data 30/06/2022 è stato siglato il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. 

1. INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali:
- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);
- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;
- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
Il datore di lavoro fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio. 

2. MODALITA’ DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO 

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea 1. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota– saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2 ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dall’art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022.
Qualora, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente. 


3. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, RICAMBIO DELL’ARIA

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 e con il Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021- Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio nonché alla loro ventilazione. Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.
In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata. 


4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.
Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili.
È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone. 

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Fermi gli obblighi previsti dall’art. 10-quater del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito con modificazioni dalle legge 17 giugno 2021 n. 87, come modificato dall’art. 11, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori (quali, ad esempio, trasporti, sanità), rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.
Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili. Analoghe misure sono individuate anche nell’ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda. 

6. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE
FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi. Occorre provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro
e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack. 

8. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa). Laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 

9. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Fermo quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil- influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. La persona sintomatica deve essere subito dotata – ove già non lo fosse – di mascherina FFP2. 

10. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

È necessario, pur nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.
La sorveglianza sanitaria oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, rappresenta un’occasione sia di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori in particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione, ivi compresa la disponibilità di specifica profilassi vaccinale anti SARS -CoV-2/Covid-19 e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti.
Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.
Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cui disciplina è attualmente prorogata fino al 31 luglio 2022 ai sensi dell’art. 10 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza . A tale citata circolare si rimanda relativamente alla modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale nei casi in cui non sia nominato il medico competente.
La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza delle indicazioni del precedente punto 2. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 


11. LAVORO AGILE

Pur nel mutato contesto e preso atto del venir meno dell’emergenza pandemica, si ritiene che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia.
In questo senso, le Parti sociali, in coerenza con l’attuale quadro del rischio di contagio, manifestano l’auspicio che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale, disciplinato dall’art. 90, commi 3 e 4, del Decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. 


12. LAVORATORI FRAGILI

Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili.
Le Parti sociali chiedono altresì che vi sia una proroga al 31 dicembre 2022 della disciplina a protezione dei lavoratori fragili. 


13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO

Sono costituiti nelle aziende i Comitati per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel presente Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle Parti sociali.
In mancanza di quanto previsto dai punti precedenti e per le finalità del presente Protocollo, potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, appositi comitati ad iniziativa dei soggetti firmatari, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV- 2/COVID-19. 

lunedì 27 giugno 2022

Sanzioni per mancata dotazione del POS.

Si ricorda che dal 30 giugno 2022, ferma restando l'obbligo di dotazione del POS, già vigente dal 30 giugno 2014, entrano in vigore le nuove sanzioni previste per la mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato. Si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Sono obbligati alla dotazione del POS i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali.

Fatturazione elettronica per contribuenti forfettari.

Dal 1° luglio 2022 i contribuenti in regime forfettario che nel 2021 abbiamo realizzato ricavi o compensi superiori a 25.000 euro, sono obbligati all'emissione delle fatture in formato elettronico. Ai fini dell'emissione della singola fattura, in particolare, il codice da associare al regime fiscale è il RF19, mentre il codice da utilizzare in luogo dell’Iva è N2.2 (altri casi delle operazioni non soggette). Il tipo fattura potrà essere il TD01 (fattura) o TD06 (parcella).

Si consideri inoltre che se l’operazione è di ammontare superiore a 77,47 euro, è dovuta l’imposta di bollo, esattamente come accadeva per la fattura cartacea. Mentre su quest’ultima, però, il bollo era assolto sull’originale mediante apposizione del contrassegno, adesso è necessario inserire questo importo nel file inviato al sistema di interscambio e provvedere al versamento mediante la funzionalità web del portale «Fatture e corrispettivi» dell’agenzia delle Entrate. Il termine per il versamento è l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello del trimestre (31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28/29 febbraio). 


Novità operazioni con l'estero.

A decorrere dal 1° luglio 2022 l'esterometro, ovvero l'adempimento mediante il quale vengono comunicate all'Agenzia delle Entrate le operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi intrattenute con operatori non stabiliti nel territorio dello Stato, sarà sostituito da singole comunicazioni, una per ciascuna operazione, da effettuarsi utilizzando il sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate, lo stesso utilizzato per la fatturazione elettronica. Nelle specifico:

- operazioni attive: ogni operazione dovrà essere certificata con l'emissione la trasmissione entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (12 giorni dall'effettuazione dell'operazione)

- operazioni passive: la trasmissione di ogni operazioni dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Si prega pertanto la gentile clientela che intrattenga rapporti attivi o passivi con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato di prendere contatto con lo Studio Associato D'Archimio al fine di individuare procedure e metodi da adottare.

mercoledì 18 maggio 2022

Contributo una tantum

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17/05/22 il cosiddetto "Decreto Aiuti" che, tra le misure in materia di lavoro, pensioni, servizi ai cittadini e sport, prevede il riconoscimento di un'indennità una tantum in favore di lavoratori dipendenti e assimilati, pensionati e lavoratori autonomi che rispettino determinati requisiti (artt. 31, 32 e 33 DL n. 50/2022). 

Lavoratori dipendenti
Ai lavoratori dipendenti è riconosciuta un’indennità una tantum di importo pari a 200 euro, una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di Luglio 2022.
L’indennità però non è attribuita a tutti i lavoratori dipendenti, ma soltanto a quelli che beneficiano dell’esonero dello 0,8 per cento sulla quota dei contributi previdenziali IVS a proprio carico.
La platea dei beneficiari, dunque, è circoscritta ai lavoratori dipendenti che abbiano, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, una retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedente l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorata, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Ulteriore condizione per il riconoscimento dell’indennità è che il lavoratore abbia beneficiato del suddetto esonero contributivo nel primo quadrimestre dell'anno 2022 per almeno una mensilità.
In presenza di tali condizioni, il datore di lavoro riconosce l’indennità in via automatica, previa acquisizione della dichiarazione del lavoratore di:
- non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
- non essere titolare del reddito di cittadinanza e non far parte di nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.
L'indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Il datore di lavoro recupera sulla contribuzione del mese luglio 2022 il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità, mediante compensazione nell’ambito nella denuncia contributiva UNIEMENS.

Lavoratori autonomi
L’indennità una tantum è riconosciuta, per l’anno 2022, ai lavoratori autonomi (titolari di partita Iva) e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
I criteri e le modalità di erogazione dell’indennità non sono definite dal "Decreto Aiuti", ma sono demandate ad un apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L’indennità è riconosciuta a condizione che il soggetto:
- non abbia fruito della medesima indennità prevista per i lavoratori dipendenti e assimilati, i pensionati e le altre categorie;
- abbia percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito dal predetto decreto ministeriale.

Pensionati
In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro, l'INPS corrisponde d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 un'indennità una tantum pari a 200 euro.
L'indennità non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

Lavoratori domestici
L’indennità una tantum è riconosciuta dall’INPS, previa domanda, ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro al 17 maggio 2022.
L'INPS eroga l’indennità in misura pari a 200 euro nel mese di luglio 2022.
Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato.
L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

Percettori di disoccupazione
L’INPS riconosce l’indennità una tantum pari a 200 euro:
- ai soggetti che hanno percepito l’indennità Naspi o Discoll per il mese di giugno 2022;
- ai soggetti che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.
L’indennità sarà erogata successivamente all'invio delle denunce contributive dei datori di lavoro per il mese di luglio 2022.
L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

Collaboratori coordinati e continuativi
L'Inps, a domanda, eroga una indennità una tantum pari a 200 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile i cui contratti sono attivi al 17 maggio 2022 e iscritti alla Gestione separata Inps.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità, i collaboratori non devono essere:
- titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
- iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
L'indennità è riconosciuta a condizione che i soggetti abbiano un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
L’indennità sarà erogata successivamente all'invio delle denunce contributive dei datori di lavoro per il mese di luglio 2022.
L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

lunedì 4 aprile 2022

Agevolazioni imprenditoria femminile.

Prende il via il Fondo del Ministero dello sviluppo economico che incentiva le donne ad avviare e rafforzare nuove attività imprenditoriali per realizzare progetti innovativi.

Si tratta di un intervento cardine dell’azione di governo, inserito tra le priorità del PNRR, a cui il ministro Giancarlo Giorgetti ha destinato complessivamente 200 milioni di euro con l’obiettivo di supportare la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili.

A partire da maggio potranno essere presentate le domande per richiedere contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, secondo il calendario delle date di apertura degli sportelli:
per l’avvio di nuove imprese femminili o costituite da meno di 12 mesi la compilazione delle domande è possibile dalle ore 10 del 5 maggio 2022 mentre la presentazione a partire dalle ore 10 del 19 maggio 2022;
per lo sviluppo di imprese femminili costituite oltre 12 mesi la compilazione delle domande è possibile dalle ore 10 del 24 maggio 2022 mentre la presentazione a partire dalle ore 10 del 7 giugno 2022.

Le agevolazioni saranno concesse a fronte di programmi di investimento nei settori dell’industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, commercio e turismo, nonché nella fornitura dei servizi.

Gli sportelli per la presentazione delle domande saranno gestiti da Invitalia per conto del Ministero dello sviluppo economico.

Il presente aggiornamento ha una valenza informativa affinché l'impresa sia edotta delle opportunità offerte dalla normativa di settore. La presente misura presuppone lo sviluppo di un progetto imprenditoriale a cura dell'impresa o di un suo progettista di fiducia esperto in finanza agevolata.

mercoledì 23 marzo 2022

Credito d'imposta su carburante agricolo.

Il Decreto Legge n. 21 del 2022 ha introdotto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca. Alle imprese esercenti attivita' agricola e della pesca e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attivita' agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Il credito d'imposta, inoltre, e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d'imposta, inoltre, e' cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

Con la presente si porta alla vostra conoscenza che con Decreto Legge n. 21 del 2022 sono stati introdotti i seguenti crediti d'imposta:

Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica: alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. 

Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Il credito d'imposta, inoltre, e' cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.


- Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale: alle imprese e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. 

Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Il credito d'imposta, inoltre, e' cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 

Credito d'imposta efficientamento energetico.

Con la presente si porta alla vostra conoscenza che con il Decreto Legge n. 17 del 2022 è stato introdotto un credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud Italia. In particolare alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, fino al 30 novembre 2023 è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, da calcolarsi sui  costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello piu' elevato di efficienza energetica e per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive 

Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione.

Contributi a fondo perduto commercio al dettaglio.

Con al presente si porta alla vostra conoscenza che con Decreto Legge n. 4 del 2022 è stato previsto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio riconducibili ai seguenti codici ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.

Per poter beneficiare degli aiuti previsti le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019.

In presenza delle condizioni il contributo sarà pari al:
a) sessanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a quattrocentomila euro; 
b) cinquanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro; 
c) quaranta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro.

Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza al Ministero dello sviluppo economico, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti, comprovati attraverso apposite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'istanza deve essere presentata entro i termini e con le modalità definite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, con il quale sono fornite, altresì, le occorrenti indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario all'attuazione della misura.

venerdì 14 gennaio 2022

Contributi a fondo perduto e credito d'imposta per le imprese turistiche

Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva è riconosciuto, in favore delle imprese alberghiere, che esercitano attività agrituristica (come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali), che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonchè delle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80 per cento delle spese sostenute per i seguenti interventi realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024 e relativi a:

a) interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformita' alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
c) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativamente alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
e) interventi di digitalizzazione, con riferimento alle spese previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. 

n.b.: gli incentivi sono riconosciuti altresì alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui e' esercitata una delle attività imprenditoriali elencate. Sono agevolati gli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data del 7 novembre 2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla predetta data.

Ai medesimi soggetti è riconosciuto altresì un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi realizzati, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere aumentato anche cumulativamente:

a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell'importo totale dell'intervento;
b) fino ad ulteriori 20.000 euro, per le imprese o le società aventi i requisiti previsti per l'imprenditoria femminile dall'articolo 53 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, per le societa' di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e per le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo;
c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese o le società la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

n.b.: le predette agevolazioni sono cumulabili fra loro, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Gli incentivi, tuttavia, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi. 


mercoledì 12 gennaio 2022

Novità per gli esportatori abituali e i loro fornitori.

Gentile Cliente

a seguito della pubblicazione del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 293390/2021 del 28/10/2021 sono state adeguate le procedure di emissione delle fatture elettroniche soggette al regime di non imponibilità prevista in caso di dichiarazione d'intento.

Emissione lettera di intento: i soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quali esportatori abituali, devono trasmettere preventivamente all’Agenzia delle entrate, per via telematica, la dichiarazioni d’intento. Tali dichiarazioni sono sottoposte a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per poter essere qualificati esportatori abituali.

N.B. in caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo, le dichiarazioni d’intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento. In concomitanza con la procedura d’invalidazione, l’Agenzia delle entrate invia, al soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione d’intento, una comunicazione che riporta i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata.

- Verifica della dichiarazione ricevuta: il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima dell'emissione della fattura senza addebito dell'imposta, devono riscontrare per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di intento. 

- Emissione della fattura: gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per emettere la fattura elettronica per operazioni non imponibili, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da trasmettere al sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate, nei confronti di un esportatore abituale, la fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 “Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento”, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale. In particolare, deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:
- nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”
- nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001)
- nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

N.B. l’invalidazione della dichiarazione d’intento comporta automaticamente lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento invalidata.

Cessioni intra Ue: regole per l'emissione

Gentile Cliente, 

con la presente si intendono puntualizzare le regole da applicare per l'emissione delle fatture intracomunitarie relative alla cessione di beni.

I presupposti per poter qualificare una cessione come intracomunitaria e, pertanto, per fruire del regime di non imponibilità iva, sono cinque:

1. soggettività passiva del cedente e del cessionario che devono essere identificati, ai fini Iva, in due Stati membri differenti. Il cliente intracomunitario deve essere un soggetto passivo iva e non un consumatore finale, nonchè regolarmente iscritto al Vies. Il Vies è uno strumento elettronico per la convalida del numero di partita Iva degli operatori economici registrati nell’Ue per le transazioni transfrontaliere di beni e servizi (collegamento alla pagina per la verifica Vies);

2. trasferimento, a titolo oneroso, del diritto di proprietà o di altro diritto reale; non rientrano quindi le cessioni a titolo gratuito;

3. trasporto dei beni da un Paese Ue a un altro;

4. comunicazione del numero di identificazione Iva del cessionario al cedente; il cessionario (cliente) deve essere iscritto al Vies e questo requisito da meramente formale in base al recepimento della direttiva diventa sostanziale. L’iscrizione nel Vies del cessionario deve anche essere comunicata al cedente. Pertanto prima di emettere fattura ad una impresa residente nella Ue, occorre preventivamente richiedere la copia dell'iscrizione al Vies e conservare tale documento.

5. compilazione e invio del modello Intra da parte del cedente. Tale adempimento, salvo diversi accordi, sarà eseguito a cura dello Studio Associato D'Archimio sulla scorta delle fatture emesse.