lunedì 18 luglio 2022

Semplificazioni in materia di rateazione dei ruoli.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2022 della Legge di Conversione del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, cosiddetto “Decreto Aiuti”, entrano in vigore significative novità in tema di dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo. Con il superamento di alcune limitazioni vigenti in passato, da oggi in avanti sarà più semplice rateizzare gli importi dovuti. 
In primo luogo l’obbligo di dimostrare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è fissato nel solo caso in cui le somme iscritte a ruolo per le quali si richiede la rateazione siano di importo superiore a 120.000 euro. Non si tratta semplicemente dell’innalzamento del limite, prima previsto a 60.000 euro, ma di una vera e propria rivoluzione. La precedente formulazione normativa, infatti, imponeva tale onere nel caso in cui le somme già iscritte a ruolo fossero complessivamente di importo superiore a 60.000 euro, anche se la singola richiesta riguardasse un debito inferiore. Secondo l’Agenzia delle Entrate Riscossione, inoltre, concorreva a determinare tale soglia, oltre all’importo per cui si richiedeva la rateizzazione, anche il debito residuo di piani di dilazione già in corso. Ne conseguiva che per il contribuente, superata tale soglia, fosse sempre necessario dimostrare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, anche per istanze di importo limitato, con il corredo documentale che essa presuppone. 


Oggi, dovendo il computo effettuarsi per singola richiesta, e non più considerando il debito complessivo iscritto a ruolo, né le somme già rateizzate, il superamento complessivo di tale soglia non costituisce più un problema. Tanto più considerando che la medesima disposizione normativa ha specificato che l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede “per ciascuna richiesta” la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo. Dalla combinazione delle modifiche un escamotage per favorire la rateazione dei ruoli in tutte quelle fattispecie in cui questa era diventata un’attività obiettivamente impegnativa. 


Si prenda il caso di una società a responsabilità limitata che abbia somme iscritte a ruolo per 200.000 euro, di cui 100.000 euro già rateizzate. 
In passato tale condizione imponeva al suo amministratore, per ogni richiesta di rateazione successiva, di compilare nuovamente il modello “R3”, avendo cura di redigere il prospetto per la determinazione dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa, nonché allegando copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese ovvero una relazione economico e patrimoniale infrannuale relativa ad un periodo di riferimento chiuso da non oltre due mesi dalla data di presentazione dell’istanza di rateazione. Con le nuove regole, per le richieste di rateazione successive, purché singolarmente di importo inferiore a 60.000 euro, non sarà più necessario fornire la predetta documentazione. 


Oltre all’innalzamento del numero di rate insolute che determinano la decadenza dei ruoli, passate nuovamente da cinque a otto, la conversione del “Decreto Aiuti” integra l’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 con il nuovo comma 3-ter dedicato alle istanze in presenza di piani di rateazione decaduti. In particolare la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza. 


Anche in questo caso si tratta di una modifica importante. In caso di decadenza l’articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 prevede che il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data siano integralmente saldate. Regola che, impropriamente, l’Agenzia delle Entrate Riscossione a esteso fino ad oggi a qualsivoglia possibilità di successiva rateazione. Oggi, con la specifica in commento, la decadenza dal beneficio del termine non impedirà la rateazione di carichi differenti da quelli ricompresi nel piano decaduto. Solo per questi ultimi sarà necessario recuperare le rate scadute alla data della nuova istanza. 


Le predette novità si applicheranno esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Decreto Aiuti”, ovvero dal 16 luglio 2022. Inoltre in caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate precedentemente alla predetta data. il relativo carico potrà essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data siano integralmente saldate.

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