lunedì 18 luglio 2022

Decreto Aiuti: conversione in Legge.

Sulla GU n. 114 del 17.05.2022 è stato pubblicato il Dl c.d. “Aiuti” n. 50/2022 recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina. Seguono le principali novità fiscali. 

Bonus sociale - Anche per il III° trimestre 2022 l’Arera rideterminerà le agevolazioni relative alle tariffe per l’energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute (Dm 28 dicembre 2007) e la compensazione per il gas naturale (articolo 3, comma 9, Dl 185/2008). In merito, si ricorda che per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas è elevato a 12.000 euro. 

Crediti d’imposta acquisto energia e gas - Vengono anche incrementate le percentuali dei crediti d’imposta previsti dai DL n.17 e 21/2022 destinati: 
- alle imprese a forte consumo di energia elettrica, che passa dal 20 al 25%;
- alle imprese a forte consumo di gas naturale, che passa dal 15 al 20%;
- alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, che passa dal 12 al 15%.

Settore autotrasporto – Per il settore dell’autotrasporto viene previsto un credito d’imposta nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio dell’attività di trasporto, al netto Iva, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. 

Superbonus– Confermato che per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. 

Garanzia SACE - Fino al 31 dicembre 2022 SACE S.p.A. può concedere garanzie in favore di banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese che debbano fronteggiare esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla crisi ucraina, l’apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi attuale. Inoltre, la garanzia del Fondo centrale di garanzia, nella misura massima del 90%, potrà essere concessa in relazione a finanziamenti che realizzino obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici. 

Investimenti in beni strumentali – Per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il relativo credito d’imposta è aumentato al 50%. 

Formazione 4.0 – Il DL aumenta le aliquote del credito formazione per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0. In particolare: 
per le piccole imprese l’aliquota passa dal 50 al 70%
e per le medie imprese dal 40 al 50%
a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del MISE da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto. 

PMI agricole, della pesca e dell’acquacoltura– Previa autorizzazione della Commissione europea potrà essere concessa la garanzia diretta dell’ISMEA pari al 100% dell’importo dei nuovi finanziamenti a beneficio delle PMI che abbiano registrato nel 2022 un incremento dei costi per l’energia, i carburanti o per le materie prime, purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 100% dell’ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, o da altra idonea documentazione e, comunque, non superiore a 35.000,00 euro. 

Bonus 200 euro– Infine, viene previsto un bonus di importo pari a 200 euro per i lavoratori dipendenti che nel I° quadrimestre del 2022 hanno beneficiato per almeno una mensilità dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali. L’indennità sarà riconosciuta dai datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022. Il bonus verrà erogato anche in favore dei soggetti titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con un reddito fino a 35 mila euro. In questo caso l’indennità sarà riconosciuta dall’Inps. Il beneficio spetta anche ai percettori di Naspi e Dis-coll e del reddito di cittadinanza.

Semplificazioni in materia di rateazione dei ruoli.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2022 della Legge di Conversione del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, cosiddetto “Decreto Aiuti”, entrano in vigore significative novità in tema di dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo. Con il superamento di alcune limitazioni vigenti in passato, da oggi in avanti sarà più semplice rateizzare gli importi dovuti. 
In primo luogo l’obbligo di dimostrare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è fissato nel solo caso in cui le somme iscritte a ruolo per le quali si richiede la rateazione siano di importo superiore a 120.000 euro. Non si tratta semplicemente dell’innalzamento del limite, prima previsto a 60.000 euro, ma di una vera e propria rivoluzione. La precedente formulazione normativa, infatti, imponeva tale onere nel caso in cui le somme già iscritte a ruolo fossero complessivamente di importo superiore a 60.000 euro, anche se la singola richiesta riguardasse un debito inferiore. Secondo l’Agenzia delle Entrate Riscossione, inoltre, concorreva a determinare tale soglia, oltre all’importo per cui si richiedeva la rateizzazione, anche il debito residuo di piani di dilazione già in corso. Ne conseguiva che per il contribuente, superata tale soglia, fosse sempre necessario dimostrare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, anche per istanze di importo limitato, con il corredo documentale che essa presuppone. 


Oggi, dovendo il computo effettuarsi per singola richiesta, e non più considerando il debito complessivo iscritto a ruolo, né le somme già rateizzate, il superamento complessivo di tale soglia non costituisce più un problema. Tanto più considerando che la medesima disposizione normativa ha specificato che l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede “per ciascuna richiesta” la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo. Dalla combinazione delle modifiche un escamotage per favorire la rateazione dei ruoli in tutte quelle fattispecie in cui questa era diventata un’attività obiettivamente impegnativa. 


Si prenda il caso di una società a responsabilità limitata che abbia somme iscritte a ruolo per 200.000 euro, di cui 100.000 euro già rateizzate. 
In passato tale condizione imponeva al suo amministratore, per ogni richiesta di rateazione successiva, di compilare nuovamente il modello “R3”, avendo cura di redigere il prospetto per la determinazione dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa, nonché allegando copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese ovvero una relazione economico e patrimoniale infrannuale relativa ad un periodo di riferimento chiuso da non oltre due mesi dalla data di presentazione dell’istanza di rateazione. Con le nuove regole, per le richieste di rateazione successive, purché singolarmente di importo inferiore a 60.000 euro, non sarà più necessario fornire la predetta documentazione. 


Oltre all’innalzamento del numero di rate insolute che determinano la decadenza dei ruoli, passate nuovamente da cinque a otto, la conversione del “Decreto Aiuti” integra l’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 con il nuovo comma 3-ter dedicato alle istanze in presenza di piani di rateazione decaduti. In particolare la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza. 


Anche in questo caso si tratta di una modifica importante. In caso di decadenza l’articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 prevede che il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data siano integralmente saldate. Regola che, impropriamente, l’Agenzia delle Entrate Riscossione a esteso fino ad oggi a qualsivoglia possibilità di successiva rateazione. Oggi, con la specifica in commento, la decadenza dal beneficio del termine non impedirà la rateazione di carichi differenti da quelli ricompresi nel piano decaduto. Solo per questi ultimi sarà necessario recuperare le rate scadute alla data della nuova istanza. 


Le predette novità si applicheranno esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Decreto Aiuti”, ovvero dal 16 luglio 2022. Inoltre in caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate precedentemente alla predetta data. il relativo carico potrà essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data siano integralmente saldate.

Nuovo protocollo condiviso COVID 19 per gli ambienti di lavoro.

In data 30/06/2022 è stato siglato il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. 

1. INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali:
- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);
- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;
- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
Il datore di lavoro fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio. 

2. MODALITA’ DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO 

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea 1. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota– saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2 ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dall’art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022.
Qualora, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente. 


3. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, RICAMBIO DELL’ARIA

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 e con il Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021- Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio nonché alla loro ventilazione. Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.
In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata. 


4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.
Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili.
È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone. 

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Fermi gli obblighi previsti dall’art. 10-quater del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito con modificazioni dalle legge 17 giugno 2021 n. 87, come modificato dall’art. 11, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori (quali, ad esempio, trasporti, sanità), rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.
Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili. Analoghe misure sono individuate anche nell’ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda. 

6. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE
FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi. Occorre provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro
e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack. 

8. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa). Laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 

9. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Fermo quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil- influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. La persona sintomatica deve essere subito dotata – ove già non lo fosse – di mascherina FFP2. 

10. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

È necessario, pur nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.
La sorveglianza sanitaria oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, rappresenta un’occasione sia di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori in particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione, ivi compresa la disponibilità di specifica profilassi vaccinale anti SARS -CoV-2/Covid-19 e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti.
Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.
Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cui disciplina è attualmente prorogata fino al 31 luglio 2022 ai sensi dell’art. 10 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza . A tale citata circolare si rimanda relativamente alla modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale nei casi in cui non sia nominato il medico competente.
La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza delle indicazioni del precedente punto 2. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 


11. LAVORO AGILE

Pur nel mutato contesto e preso atto del venir meno dell’emergenza pandemica, si ritiene che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia.
In questo senso, le Parti sociali, in coerenza con l’attuale quadro del rischio di contagio, manifestano l’auspicio che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale, disciplinato dall’art. 90, commi 3 e 4, del Decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. 


12. LAVORATORI FRAGILI

Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili.
Le Parti sociali chiedono altresì che vi sia una proroga al 31 dicembre 2022 della disciplina a protezione dei lavoratori fragili. 


13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO

Sono costituiti nelle aziende i Comitati per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel presente Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle Parti sociali.
In mancanza di quanto previsto dai punti precedenti e per le finalità del presente Protocollo, potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, appositi comitati ad iniziativa dei soggetti firmatari, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV- 2/COVID-19.