mercoledì 12 gennaio 2022

Cessioni intra Ue: regole per l'emissione

Gentile Cliente, 

con la presente si intendono puntualizzare le regole da applicare per l'emissione delle fatture intracomunitarie relative alla cessione di beni.

I presupposti per poter qualificare una cessione come intracomunitaria e, pertanto, per fruire del regime di non imponibilità iva, sono cinque:

1. soggettività passiva del cedente e del cessionario che devono essere identificati, ai fini Iva, in due Stati membri differenti. Il cliente intracomunitario deve essere un soggetto passivo iva e non un consumatore finale, nonchè regolarmente iscritto al Vies. Il Vies è uno strumento elettronico per la convalida del numero di partita Iva degli operatori economici registrati nell’Ue per le transazioni transfrontaliere di beni e servizi (collegamento alla pagina per la verifica Vies);

2. trasferimento, a titolo oneroso, del diritto di proprietà o di altro diritto reale; non rientrano quindi le cessioni a titolo gratuito;

3. trasporto dei beni da un Paese Ue a un altro;

4. comunicazione del numero di identificazione Iva del cessionario al cedente; il cessionario (cliente) deve essere iscritto al Vies e questo requisito da meramente formale in base al recepimento della direttiva diventa sostanziale. L’iscrizione nel Vies del cessionario deve anche essere comunicata al cedente. Pertanto prima di emettere fattura ad una impresa residente nella Ue, occorre preventivamente richiedere la copia dell'iscrizione al Vies e conservare tale documento.

5. compilazione e invio del modello Intra da parte del cedente. Tale adempimento, salvo diversi accordi, sarà eseguito a cura dello Studio Associato D'Archimio sulla scorta delle fatture emesse.

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