mercoledì 12 gennaio 2022

Novità per gli esportatori abituali e i loro fornitori.

Gentile Cliente

a seguito della pubblicazione del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 293390/2021 del 28/10/2021 sono state adeguate le procedure di emissione delle fatture elettroniche soggette al regime di non imponibilità prevista in caso di dichiarazione d'intento.

Emissione lettera di intento: i soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quali esportatori abituali, devono trasmettere preventivamente all’Agenzia delle entrate, per via telematica, la dichiarazioni d’intento. Tali dichiarazioni sono sottoposte a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per poter essere qualificati esportatori abituali.

N.B. in caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo, le dichiarazioni d’intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento. In concomitanza con la procedura d’invalidazione, l’Agenzia delle entrate invia, al soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione d’intento, una comunicazione che riporta i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata.

- Verifica della dichiarazione ricevuta: il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima dell'emissione della fattura senza addebito dell'imposta, devono riscontrare per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di intento. 

- Emissione della fattura: gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per emettere la fattura elettronica per operazioni non imponibili, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da trasmettere al sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate, nei confronti di un esportatore abituale, la fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 “Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento”, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale. In particolare, deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:
- nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”
- nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001)
- nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

N.B. l’invalidazione della dichiarazione d’intento comporta automaticamente lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento invalidata.

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