sabato 23 ottobre 2021

Pubblicato in GU il Decreto Legge Fiscale: novità in materia di riscossione.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021) avente ad oggetto misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Di particolare interesse sono le disposizioni normative dedicate alla riscossione mediante ruolo. Da questo punto di vista il decreto prevede:

- per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, viene prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) il termine per il relativo pagamento senza applicazione di interessi di mora. Prima di tale termine l’Agente della Riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo ed il contribuente potrà presentare l'istanza per la rateazione delle somme dovute. Per le cartelle di pagamento che verranno notificate dal 1° gennaio 2022 viene ripristinato il termine ordinario di 60 giorni dalla data di notifica.

- é stata introdotta la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal “Decreto Sostegni-bis” per le procedure di Rottamazione-ter e Saldo e Stralcio.
Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020, potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021 insieme a quelle previste in scadenza nel 2021.
Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Entro il 30 novembre 2021, dunque, dovranno essere corrisposte integralmente:
    - le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
    - le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.

- Il “Decreto Fiscale” ha stabilito che, per i contribuenti con piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 , quindi piani concessi prima del periodo emergenziale:
    - il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione è differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021;
    - ha esteso a 18 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza dei piani di rateizzazione in caso di mancato pagamento;

ATTENZIONE: per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e per quelle riferite a richieste presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate. Per queste rateizzazioni il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione è rimasto fissato al 30 settembre 2021.


Nessun commento:

Posta un commento