giovedì 23 dicembre 2021

Come gli emendamenti riscrivono il Superbonus. Novità in manovra.

Gli emendamenti approvati in Commissione Bilancio del Senato, ultimo atto utile per modificare il disegno di Legge della prossima manovra finanziaria, si mostrano particolarmente generosi nei confronti del Superbonus e di tutte le altre detrazioni fiscali previste in campo edilizio. 

Viene confermata la proroga del periodo di vigenza, sia per gli interventi di carattere condominiale che per le unità immobiliari unifamiliari. Per gli interventi effettuati dai condòmini e dalle persone fisiche di cui all’articolo 119, comma 9, lettera a), la detrazione spetterà per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, nella misura piena del 110% fino al 31 dicembre 2023, ridotta per il biennio seguente; per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9) lettera b), il Superbonus spetterà per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, a condizione tuttavia che alla data del 30 giugno del medesimo anno siano stati effettuati i lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Per le persone fisiche, pertanto, viene definitivamente meno il riferimento all’indicatore della situazione economica equivalente come quello alla abitazione principale, condizioni espressamente richieste nella prima versione del disegno di Legge. 

Sempre con riferimento al periodo di vigenza vengono riconosciuti termini ancora più ampi per gli interventi rilevanti ai sensi dell’articolo 119 del DL Rilancio effettuati nei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009. Nei predetti territori in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione piena del 110% spetterà per tutte le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, senza alcuna decurtazione. 

Trova finalmente una soluzione normativa la spinosa questione avente ad oggetto il coordinamento fra il periodo di vigenza degli interventi trainanti e quello degli interventi trainati. Con una modifica all’articolo 119, comma 8-bis, del DL Rilancio viene espressamente previsto che le detrazioni di cui agli interventi trainati rintracciabili ai commi 2, 4 secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 dell’articolo 119 spetti per le spese sostenute entro i medesimi termini previsti per gli interventi trainanti, così come determinati nel predetto comma 8-bis. Secondo la nuova formulazione normativa approvata in Commissione Bilancio del Senato, per gli interventi effettuati dai condòmini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari situate all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nel caso dell’unico proprietario, la detrazione del 110% spetterà indifferentemente per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura prevista per ciascun periodo di vigenza. Dal punto di vista temporale, a patto che gli interventi trainati siano eseguiti congiuntamente a quelli trainanti, l’emendamento conferma il vincolo indissolubile esistente fra interventi trainanti e trainati. 

Anche il bonus mobili trova nuova linfa. Il limite di spesa per l’anno 2022, inizialmente ridotto 5.000 €, viene portato a 10.000 €, recuperando all’ultimo secondo una parte del plafond perso. Per il biennio seguente il limite di spesa scenderà a 5.000 €. 

Gli ultimi emendamenti approvati inoltre, introducono ulteriori misure agevolative. Viene istituita, in particolare, una detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, pari al 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. La nuova disposizione, limitata agli edifici già esistenti, è calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore: a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi; a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio condominiale composto da due a otto unità immobiliari; a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio condominiale composto da più di otto unità immobiliari. Nel conteggio dovranno essere computate le relative pertinenze che compongono l’edificio. Tale ultima detrazione spetterà anche per gli interventi di automazione degli impianti, degli edifici e delle singole unità immobiliari, funzionali ad abbattere le barriere architettoniche, nonchè, in caso di loro sostituzione, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali di risulta. 

Con una modifica al comma 13-bis, viene estesa la possibilità di utilizzare i prezzari di cui alla lettera a) del comma 13 anche agli interventi rilevanti ai fini del sisma-bonus, del bonus facciate e del recupero edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del TUIR. Questo significa, in altri termini, la possibilità di utilizzare il prezzario DEI per tutti gli interventi, anche quelli minori, ai fini dell’asseverazione della congruità dei prezzi recentemente introdotta dall’articolo 121, comma 1-ter, del DL Rilancio. La predetta disposizione, se confermata la valenza di norma interpretativa, potrebbe avere efficacia retroattiva e salvare le asseverazioni di congruità rilasciate sulla base di un prezzario errato. 

Non sembra avere la stessa valenza l’emendamento che modifica l’articolo 121, comma 1-ter, del DL Rilancio, che estende la detraibilità anche alle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità dei prezzi previsti per la cessione delle singole detrazioni spettanti per gli interventi diversi dal Superbonus. Gli onorari sostenuti per visto e attestazione saranno detraibili solo dal 2022. 

Per il futuro, in ogni caso, saranno esenti da asseverazione di congruità le opere di edilizia libera di importo complessivo non superiore a 10.000 euro eseguite sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. Sono esclusi da tale semplificazione gli interventi rilevanti ai fini del bonus facciate, per i quali visto di conformità e asseverazione saranno sempre necessari.

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