martedì 10 novembre 2020

Ristori Bis: fondo perduto e credito di imposta.

E' stato pubblicato in data odierna il DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149, c.d. Decreto Ristori bis. Di seguito le principali novità in materia di contributi a fondo perduto e credito di imposta per locazioni commerciali e affitto di azienda.

1) Contributo a fondo perduto

- Su tutto il territorio nazionale ---> è stato aggiornato l'Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 avente ad oggetto il contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (Decreto Ristoro: contributo a fondo perduto per nuove restrizioni.). In particolare sono stati aggiunti i codici attività relativi: 522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA; 477835- Commercio al dettaglio di bomboniere; 522130 - Gestione di stazioni per autobus; 931992 - Attività delle guide alpine; 743000 - Traduzione e interpretariato; 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto; 910100 - Attività di biblioteche ed archivi; 910200 - Attività di musei; 910300 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili; 910400 - Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali; 205102 - Fabbricazione di articoli esplosivi. Per i soggetti che hanno gia' beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo di cui al comma 1 e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e' stato erogato il precedente contributo.

- Solo per zone arancioni e zone rosse ---> per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree rosse e arancioni il contributo a fondo perduto è aumentato di un ulteriore 50% rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1.

- Solo per zone rosse ---> agli operatori economici che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno una partita IVA attiva, svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa in area rossa è riconosciuto un contributo a fondo perduto. Il contributo sarà pari a quello previsto per l'intero territorio nazionale, calcolato tuttavia applicando percentuali riportate nello stesso Allegato 2.

2) Contributo fondo perduto operatori centri commerciali ed industria alimentare

Solo operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 ---> Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza ed è riconosciuto per il solo anno 2021. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell'Allegato 1 il contributo sarà pari al 30% rispetto a quello previsto dal Decreto Ristori; per i soggetti che svolgono come attività prevalente un'attività non ricompreso nell'allegato 1 il contributo sarà pari al 30% rispetto a quello previsto dal Decreto Rilancio. 

3) Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda:

- Su tutto il territorio nazionale ---> estensione per i mesi di ottobre, novembre e dicembre del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 alle imprese ricomprese nell'allegato 1, così come definito a seguito dell'aggiornamento; 

- Solo zona rossa ---> per le sole imprese operanti nei settori riportati all'allegato 2 estensione per i mesi di ottobre, novembre e dicembre del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda; 

Per entrambi i casi il credito di imposta sarà pari al 60% del canone di locazione commerciale ovvero al 30% del canone di affitto di azienda. Il credito spetta a condizione che si sia verificata, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, una riduzione del fatturato superiore al 50%. Il credito di imposta spetta, in ogni caso, per le attività avviate a decorrere dal 2019.

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