Gentile Cliente,
nella Gazzetta Ufficiale n.94 del 08-04-2020 è stato pubblicato il testo del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 avente ad oggetto misure urgenti in materia di acceso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese ed i professionisti.
In particolare fino al 31/12/2020 è stato disposto il potenziamento del Fondo di Garanzia delle piccole e medie imprese come segue:
- OPERAZIONI FINANZIARIE FINO A 25.000,00 €: garanzia diretta del fondo pari 100% delle operazioni di finanziamento concesse in favore delle piccole e medie imprese danneggiate dall'emergenza Covid (come da dichiarazione autocertificata), alle seguenti condizioni:
- inizio del rimborso non prima di 24 mesi dall'erogazione;
- durata del finanziamento fino a 72 mesi;
- importo del finanziamento non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario (come risultanti dall'ultimo bilancio depositato o dichiarazione fiscale) e, comunque, non superiore a 25.000,00 €;
- l'intervento del Fondo a garanzia dell'operazione è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e l'istituto bancario eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, previa verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.
- OPERAZIONI FINANZIARIE SUPERIORI A 25.000,00 €: garanzia diretta del fondo fino al 100% delle operazioni di finanziamento concesse in favore dei soggetti beneficiari, con ammontare dei ricavi non superiore a 3.200.000,00 €, danneggiate dall'emergenza Covid (come da dichiarazione autocertificata), alle seguenti condizioni:
- importo del finanziamento non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario (come risultanti dall'ultimo bilancio depositato o dichiarazione fiscale).
- durata del finanziamento fino a 72 mesi.
N.B. la misura è soggetta all'autorizzazione della Commissione Europea.
- ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE:
- aumento della percentuale della garanzia diretta al 90% dell'ammontare del finanziamento per le operazioni con durata fino a 72 mesi (garanzia incrementata al 100% in presenza di garanzia di un Confidi o altro fondo di garanzia). L'importo totale delle operazioni finanziarie assistite da garanzia diretta non potrà superare, alternativamente:
- il doppio della spesa salariale annua;
- il 25% del fatturato 2019;
- il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi;
N.B. la predetta disposizione è soggetta all'approvazione della Commissione Europea. Fino all'ottenimento della predetta autorizzazione le percentuali di copertura saranno dell'80% in caso di garanzia diretta e dell'90% in caso di Confidi.
- sono ammissibili alla garanzia del Fondo, nella misura dell'80% per la garanzia diretta e dell'90% in presenza di un Confidi, i finanziamenti erogati a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di finanza aggiuntiva pari ad almeno il 10% del debito rinegoziato. In altri termini qualora un azienda sia titolare di un finanziamento il cui capitale residuo è pari a 100.000,00 € potrà richiedere al proprio istituto bancario l'erogazione di un secondo finanziamento mediante il quale estinguere il primo e ottenere ulteriore liquidità pari ad almeno il 10% del debito estinto (nel caso di specie ulteriori 10.000,00 €).
- per coloro che abbiano utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di Garanzia delle Piccole e Medie Imprese è rilasciata una garanzia statale, pari al 90% del finanziamento, alle seguenti condizioni:
- finanziamenti di durata non superiore a 72 mesi con possibilità di avvalersi di un periodo di preammortamento di 24 mesi.
- l'impresa non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà ovvero avere avuto, alla data del 29 febbraio 2020, esposizioni deteriorate;
- l'importo del finanziamento non può essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
- 25% del fatturato relativo al 2019;
- doppio dei costi del personale relativi al 2019;
- l'impresa beneficiaria, all'atto dell'erogazione del finanziamento, si impegna a non approvare la distribuzione di dividendi nel corso del 2020 e salvaguardare i livelli occupazionali;
- il finanziamento deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi localizzati in Italia.
N.B. la predetta disposizione è soggetta all'approvazione della Commissione Europea.
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