giovedì 9 aprile 2020

Misure urgenti in materia di acceso al credito.

Gentile Cliente,

nella Gazzetta Ufficiale n.94 del 08-04-2020 è stato pubblicato il testo del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 avente ad oggetto misure urgenti in materia di acceso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese ed i professionisti. 

In particolare fino al 31/12/2020 è stato disposto il potenziamento del Fondo di Garanzia delle piccole e medie imprese come segue:

- OPERAZIONI FINANZIARIE FINO A 25.000,00 €: garanzia diretta del fondo pari 100% delle operazioni di finanziamento concesse in favore delle piccole e medie imprese danneggiate dall'emergenza Covid (come da dichiarazione autocertificata), alle seguenti condizioni:
  • inizio del rimborso non prima di 24 mesi dall'erogazione;
  • durata del finanziamento fino a 72 mesi
  • importo del finanziamento non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario (come risultanti dall'ultimo bilancio depositato o dichiarazione fiscale) e, comunque, non superiore a 25.000,00 €;
  • l'intervento del Fondo a garanzia dell'operazione è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e l'istituto bancario eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, previa verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.
N.B. la misura è soggetta all'autorizzazione della Commissione Europea.

- OPERAZIONI FINANZIARIE SUPERIORI A 25.000,00 €:  garanzia diretta del fondo fino al 100% delle operazioni di finanziamento concesse in favore dei soggetti beneficiari, con ammontare dei ricavi non superiore a 3.200.000,00 €, danneggiate dall'emergenza Covid (come da dichiarazione autocertificata), alle seguenti condizioni:
  • importo del finanziamento non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario (come risultanti dall'ultimo bilancio depositato o dichiarazione fiscale).
  • durata del finanziamento fino a 72 mesi.
N.B. la misura è soggetta all'autorizzazione della Commissione Europea.

- ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE: 

- aumento della percentuale della garanzia diretta al 90% dell'ammontare del finanziamento per le operazioni con durata fino a 72 mesi (garanzia incrementata al 100% in presenza di garanzia di un Confidi o altro fondo di garanzia). L'importo totale delle operazioni finanziarie assistite da garanzia diretta non potrà superare, alternativamente: 
  • il doppio della spesa salariale annua;
  • il 25% del fatturato 2019;
  • il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi;
N.B. la predetta disposizione è soggetta all'approvazione della Commissione Europea. Fino all'ottenimento della predetta autorizzazione le percentuali di copertura saranno dell'80% in caso di garanzia diretta e dell'90% in caso di Confidi. 

- sono ammissibili alla garanzia del Fondo, nella misura dell'80% per la garanzia diretta e dell'90% in presenza di un Confidi, i finanziamenti erogati a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di finanza aggiuntiva pari ad almeno il 10% del debito rinegoziato. In altri termini qualora un azienda sia titolare di un finanziamento il cui capitale residuo è pari a 100.000,00 € potrà richiedere al proprio istituto bancario l'erogazione di un secondo finanziamento mediante il quale estinguere il primo e ottenere ulteriore liquidità pari ad almeno il 10% del debito estinto (nel caso di specie ulteriori 10.000,00 €).

- per coloro che abbiano utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di Garanzia delle Piccole e Medie Imprese è rilasciata una garanzia statale, pari al 90% del finanziamento, alle seguenti condizioni:
  • finanziamenti di durata non superiore a 72 mesi con possibilità di avvalersi di un periodo di preammortamento di 24 mesi.
  • l'impresa non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà ovvero avere avuto, alla data del 29 febbraio 2020, esposizioni deteriorate;
  • l'importo del finanziamento non può essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi: 
    • 25% del fatturato relativo al 2019;
    • doppio dei costi del personale relativi al 2019;
  • l'impresa beneficiaria, all'atto dell'erogazione del finanziamento, si impegna a non approvare la distribuzione di dividendi nel corso del 2020 e salvaguardare i livelli occupazionali;
  • il finanziamento deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi localizzati in Italia.
N.B. la predetta disposizione è soggetta all'approvazione della Commissione Europea.

Nessun commento:

Posta un commento