sabato 25 aprile 2020

Fondo di garanzia: finanziamenti maggiori di 25.000 euro.

Dal pomeriggio di ieri imprese e professionisti possono inviare la richiesta alle banche e agli altri intermediari finanziari per richiedere la garanzia diretta al 90% o la controgaranzia al 100% (su una garanzia del confidi non superiore al 90% del finanziamento) per importi fino a 5 milioni di euro. Per importi fino a 800 mila euro è possibile richiedere anche una copertura al 100% del finanziamento (90% garanzia diretta più la garanzia del 10% di un confidi).

Si ricorda, infatti, che oltre alla misura agevolativa avente ad oggetto i finanziamenti fino a 25.000 il Decreto Liquidità ha previsto in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, la garanzia del Fondo al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, con possibilità di cumularla con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente:

  • al doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1o gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non puo' superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
  • al 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019; 
  • al fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno e' attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

E’ disponibile sui siti internet del Fondo di garanzia, del Ministero dello Sviluppo economico e del Gestore Mediocredito Centrale il modulo per la presentazione delle richieste di garanzia ai sensi della Sezione 3.2 del Quadro Temporaneo in materia di aiuti di Stato (allegato 4). Banche e altri intermediari finanziari devono acquisire il modulo per poter presentare a loro volta la richiesta di garanzia al Fondo attraverso il Portale FdG.

Nei prossimi giorni si darà comunicazione delle nuove implementazioni che verranno effettuate sul Portale FdG per rendere operativa la ricezione delle richieste di garanzia da parte di banche e altri intermediari ai sensi della Sezione 3.2 del Quadro Temporaneo.

Il Modulo è disponibile nella sezione Modulistica

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