venerdì 24 aprile 2020

Limitazioni attività: vendita cibo da asporto.

Gentile Cliente,

il Presidente delle Regione Abruzzo con Ordinanza n. 46 del 23 aprile 2020, in sostanziale deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1 lettera aa), consente su tutto il territorio regionale, fino al 3 maggio 2020, la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane (es. pizzerie di asporto, gelaterie, ecc.). La vendita per asporto è effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il solo ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce.

N.B. resta ferma l’osservanza delle misure di cui all’Allegato 5 del DPCM 10.04.2020, ovvero: 
  • Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
  • Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura;
  • Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria;
  • Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
  • Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
  • Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande;
  • Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
    • attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
    • per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
    • per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

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