mercoledì 6 maggio 2020

Regione Abruzzo: attività artigianali e commerciali.

Gentile Cliente,

il presidente della Regione Abruzzo con Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020 ha disposto misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 con particolare riferimento alle attività commerciali ed artigianali

Dal 6 maggio 2020 al 17 maggio 2020:
- è consentita l’apertura, dal lunedì al sabato e nei giorni di festa patronale, con orario dalle 07.00 alle 21.00, delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’Allegato 1 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 (---> vedi elenco). Le edicole, le farmacie e le parafarmacie possono rimanere aperte anche nei giorni festivi, secondo gli specifici orari, anche notturni, già in vigore;
- è consentita l’attività di produzione e commercializzazione di pasta fresca, di commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti, anche la domenica e nei giorni di festa patronale, con orario dalle 08.00 alle 14.00;
- sono consentite le attività dei servizi di ristorazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) con consegna a domicilio e con asporto di cibo cucinato e bevande:
a) previa ordinazione on-line, telefonica o tramite app;
b) garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce;
E' in ogni caso consentita la vendita per asporto, anche senza previa prenotazione, per cibo pronto come pure per caffè, cappuccini o altre bevande, ferma restando la possibilità di consegna a domicilio che gli esercizi commerciali possono sempre effettuare ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera aa) del D.P.C.M. 26 aprile 2020. E' comunque fatto divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

dal 18 maggio 2020 sono consentite le attività di tutte le imprese artigiane, a condizione che:
a) siano iscritte all’albo di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 e alla L.R. 30 ottobre 2009, n. 23;
b) non siano in modalità aperta al pubblico, ma che le consegne delle forniture e dei prodotti avvenga, previo appuntamento, assicurandosi che il tempo di permanenza dei clienti o dei fornitori sia quello strettamente necessario alla consegna della merce e/o dei documenti di trasporto;
c) il lavoro venga svolto esclusivamente dal titolare, dai collaboratori familiari o soci partecipanti all’attività, senza la presenza di dipendenti;
d) l’attività venga svolta con la presenza, all’interno dei locali, di una sola persona (titolare, collaboratore familiare o socio partecipante). La presenza di più di una persona è consentita solo nel caso di conviventi;
e) sia effettuata, previamente alla riapertura delle attività, la sanificazione dei locali e, nel caso in cui nel medesimo locale l’attività venga svolta da più persone, sia rispettato il distanziamento sociale delle postazioni di lavoro e sia adottato l’uso di mascherine e guanti;
f) la sanificazione avvenga con cadenza giornaliera;

dal 18 maggio 2020 è consentito l’esercizio delle attività di acconciatori, estetisti, tatuatori/piercer e dei centri benessere, a condizione che vengano rispettate le misure indicate negli Allegati 1) e 2) dell'Ordinanza (ecco il testo dell'Ordinanza);

N.B. ogni riferimento alle operazioni di sanificazione deve intendersi ai sensi della circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 2020 (---> Testo circolare).

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