mercoledì 20 maggio 2020

DL Rilancio: ulteriori disposizioni in materia di sospensione versamenti.

RATEAZIONI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (EX-EQUITALIA)

Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche' dagli avvisidi addebito INPS. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese di settembre. 

N.B.: relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del piano di versamento si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive, anziché di 5.

ROTTAMAZIONE E SALDO E STRALCIO
Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle predette definizioni agevolate non determina la decadenza se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020.

RIPRESA DEI VERSAMENTI ORDINARI SOSPESI
Tutti i versamenti sospesi per effetto delle sospensioni disposte dall'articolo 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Sospensione dei versamenti ordinari erariali e previdenziali.), sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Di pari tutti i versamenti sospesi ai sensi degli articoli 61 e 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Sospensione versamenti tributari e contributivi: aprile e maggio.) sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

RIEMMISSIONE IN TERMINI AVVISI BONARI
I versamenti delle somme dovute ai fini della rateazione degli avvisi bonari le cui rate sono in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. Tali versamenti possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.

SOSPENSIONE VERSAMENTI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, RETTIFICA E LIQUIDAZIONE
Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme per gli atti di seguito elencati i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020:

a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
b) accordo conciliativo ai sensi dell'articolo 48 e dell'articolo 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
c) accordo di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 54, dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dell'articolo 34, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi dell'articolo 10, dell'articolo 15 e dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
f) atti di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 421 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro.
Sono altresì sospesi i termini di versamento relativi alla definizione agevolata delle controversie tributarie.

I versamenti prorogati dalle disposizioni di cui al presente articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.

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