mercoledì 20 maggio 2020

Artt. 78 e 84 DL Rilancio: proroga delle indennità ad imprenditori e lavoratori autonomi.

Gentile Cliente, 

si riepilogano di seguito le novità in materia di indennità agli imprenditori e lavoratori autonomi:

IMPRENDITORI ARTIGIANI COMMERCIANTI AGRICOLI
Agli imprenditori iscritti alla gestione previdenziale AGO (Artigiani, Commercianti ed Agricoli) già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità di cui all'articolo 28 del DL Cura Italia, pari a 600,00 €, la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020.

ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
Ai liberi professionisti iscritti alla gestione previdenziale separata presso l'INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità di cui all'articolo 27 del DL Cura Italia, pari a 600,00 €, la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020. 
Inoltre, qualora abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000,00 €. Di pari è riconosciuta un'indennità di 1.000,00 € a coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano cessato il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

PROFESSIONISTI CON CASSA PRIVATA
Ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, aventi i requisiti  che saranno definiti con un provvedimento attuativo di prossima emanazione, è riconosciuta l'indennità di cui all'articolo 44 del DL Cura Italia anche per i mesi di aprile e maggio.

OPERAI AGRICOLI
Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità di cui all'articolo 27 del DL Cura Italia, è riconosciuta un'indennità di 500,00 € per il mese di aprile 2020.

ALTRE INDENNITA'
E' riconosciuta un'indennità per il mese di aprile e maggio 2020, pari a 600,00 € mensili, alle seguenti categorie di lavoratori autonomi e dipendenti che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività:
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 gennaio 2020 ed abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 gennaio 2020;
- lavoratori autonomi privi di partita iva, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali iscritti alla Gestione Separata e cessati alla data del 23 febbraio 2020;
- incaricati alla vendita a domicilio titolari di partita iva ed iscritti alla gestione separata, non titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto di lavoro intermittente e non titolari di pensione.

N.B.: tutte le indennità ivi riepilogate non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate previa domanda.

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