giovedì 21 maggio 2020

Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD)-(art. 70) – D.L. n. 34/2020.

I datori di lavoro fino a 5 dipendenti o con più di 50 dipendenti che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 accedono alla CIGD.

La durata di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è incrementata di ulteriori 5 settimane (14 = 9+5) nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di 9 settimane. Soltanto per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e cinema, è possibile usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi precedenti al 1 settembre 2020, arrivando pertanto a complessive 18 settimane (9 + (5+4)) a condizione di aver interamente fruito delle prime 14 settimane.

Diventa più veloce la procedura per la CIGD: il datore di lavoro potrà rivolgersi direttamente all’INPS superando il doppio canale Regioni -INPS. L’INPS, in 15 giorni dall’arrivo dell’istanza, erogherà un anticipo dell’assegno sul 40% delle ore autorizzate. Il datore di lavoro invia tutti i dati necessari per il saldo entro 30 giorni dall’erogazione dell’anticipazione.

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