martedì 19 maggio 2020

Art. 28 DL Rilancio: credito di imposta per i canoni di locazione e di affitto di azienda.

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza Covid-19 ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 spetta un credito di imposta nella misura del 60% del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività, commerciale, artigianale, agricola e di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. 

Di pari è riconosciuto un credito di imposta in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività, commerciale, artigianale, agricola e di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo pari al 30% dei relativi canoni sostenuti

I predetti crediti di imposta spettano alle strutture alberghiere ed agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel 2019. 

ENTITA'
Il credito di imposta e commisurato al canone versato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale il credito d'imposta è riferito a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020. 
Il credito di imposta è utilizzabile successivamente al pagamento del canone.

CONDIZIONE
Il credito di imposta spetta a condizione che si sia verificata una riduzione del fatturato nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. 

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