venerdì 28 maggio 2021

Sostegni-bis: contributo a fondo perduto.

Gentile Cliente, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Sostegni-bis, secondo atto avente ad oggetto le misure agevolative predisposte dal Governo in carica. Di seguito le principali disposizioni normative di generale interesse:

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

- Contributo automatico: riconoscimento di un contributo a fondo perduto ai soggetti che abbiano presentato l'istanza ed ottenuto i riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e che non l'abbiano indebitamente percepito o che non l'abbiano restituito;

- Contributo calcolato per chi ha percepito il contributo automatico: riconoscimento di un'ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che abbiano già beneficio del contributo automatico. I soggetti che, a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, abbiano beneficiato del contributo di cui al punto precedente, potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo ottenuto calcolando la riduzione del fatturato mensile verificando che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. In caso di spettanza, il contributo automatico già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'Agenzia delle Entrate verrà scomputato da quello da calcolato. Se dall'istanza per il riconoscimento del contributo calcolato emerge un contributo inferiore rispetto a quello automatico, l'Agenzia non dara' seguito all'istanza stessa.

Ad esempio se il contributo automatico ricevuto è di 1.000 € e quello calcolato di 1.200 €, al contribuente spetterà un contributo automatico di 1.000 € ed un contributo calcolato di 200 €.

- Contributo calcolato per chi non ha percepito il contributo automatico: per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo automatico di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l'ammontare del contributo calcolato è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue: a) novanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro; b) settanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro; c) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro; d) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; e) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Al fine di ottenere il contributo calcolato, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti. Lo scrivente Studio Associato D'Archimio provvederà ad analizzare le posizioni di ciascun cliente e, in presenza della condizioni di legge, a presentare la relativa istanza.

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