sabato 28 dicembre 2019

Crediti di imposta in materia di innovazione.

La legge di Bilancio ha approvato, a decorrere dall'esercizio 2020, 3 differenti crediti di imposta:

- in misura pari al 12% e nel limite di 3 milioni, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, ossia per le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del paragrafo 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», identificabili tenendo conto del Manuale di Frascati dell’Ocse (commi 200 e 203);

- in misura pari al 6% e nel limite di 1,5 milioni di euro, per le attività di innovazione tecnologica, ossia per le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Tali attività sono identificabili sulla base del Manuale di Oslo dell’Ocse. Se le attività sono destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito è riconosciuto in misura pari al 10%, sempre nel limite massimo di 1,5 milioni di euro (commi 201 e 203); 

- in misura pari al 6% e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, per le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari (commi 202 e 203).

In sintesi, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate ammissibili, in varia misura, le spese di personale, le quote di ammortamento e simili, le spese per contratti di ricerca extra-muros, le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, di privative industriali e simili, le spese per servizi di consulenza e le spese per materiali e forniture.

Il credito è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.

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