lunedì 4 gennaio 2021

Crediti di imposta in ricerca, sviluppo, innovazione, design ed ideazione estetica. Proroga.

Le Legge Finanziaria ha disposto la proroga al 31 dicembre 2022 delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 198 della Legge n. 160 del 2019 in materia di crediti di imposta per:

- Attività di ricerca e sviluppo ---> credito di imposta del 20% delle spese sostenute;

- Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, o un servizio che si differenzi sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni ---> credito di imposta del 10% delle spese sostenute;

- Attività di design ed ideazione estetica rivolte ai settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo, della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti o campionari ---> credito di imposta del 10% delle spese sostenute.

Sono agevolate le spese relative: 
- le spese di personale dipendente ed autonomo direttamente impiegato nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa. Le spese sostenute per il personale dipendente con età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un dottorato di ricerca o iscritti ad un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estesa o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico concorrono a formare la base di calcolo delcredito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale;
-le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca nonché con start-up innovative le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare.
- le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale ammissibili;
-le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale.

Utilizzo: il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo successivo a quello di maturazione, previa certificazione rilasciata dal soggetto incaricato alla revisione legale dei conti.

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