lunedì 4 gennaio 2021

Credito di imposta acquisizione beni strumentali.

 Gentile Cliente, 

la Legge di Stabilità 2021 ha previsto il riconoscimento di un credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali materiali ed immateriali nuovi. Di seguito la disposizione normativa in sintesi:

SOGGETTI INTERESSATI: imprese residenti in Italia e professionisti (esclusivamente per gli investimento non aventi le caratteristiche 4.0) in regola con la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e con i versamenti  dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

BENI AGEVOLABILI: beni nuovi materiali ed immateriali ad eccezione delle autovetture, dei fabbricati, delle costruzioni e dei beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.

DECORRENZA INVESTIMENTO: sono interessati dalla presente agevolazione gli acquisti effettuati con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023,  a condizione che entro la data 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE: è riconosciuto un credito di imposta in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili e nello specifico:

- per i beni materiali di cui all'allegato A annesso alla Legge 11 dicembre 2016 n 232 nel limite massimo di 2 milioni di euro il credito di imposta è pari al 50% del costo degli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno sai al 20% del costo; il credito di imposta scenderà al 40% per i medesimi investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023  condizione che entro la data la 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato e siano stati pagati acconti in misura pari al 20%. 

Il credito di imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione F24 a decorre dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni in tre quote annuali di pari importo.

Per questa tipologia di investimento  c.d. 4.0 sarà necessario procedere ad una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico con un apposito modello il cui contenuto verrà previsto con successo decreto direttoriale.

Allegato A

- per i beni materiali di cui all'allegato B annesso alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 nel limite massino di 1 milione di euro il credito di imposta è pari al 20% del costo degli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo.

Il credito di imposta potrà essere utilizzato esclusivamente  in compensazione F24 a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni in tre quote annuali di pari importo.

Per questa tipologia di investimento  c.d. 4.0 sarà necessario procedere ad una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico con un apposito modello il cui contenuto verrà previsto con successo decreto direttoriale.

Allegato B

- per i beni materiali diversi da quelli di cui all'allegato A (non definibili 4.0) nel limite di 2 milioni di euro e per i beni immateriali diversi da quelli di cui all'allegato B (non definibili 4.0) nel limite di 1 milione di euro, il credito di imposta è pari al  10% del costo degli investimenti realizzati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno sai al 20% del costo; il credito di imposta sale al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati al lavoro agile. In caso di locazione  finanziario si assume quale costo dell'investimento quello sostenuto dal locatore per l'acquisto dei suddetti beni.

Il credito di imposta potrà essere utilizzato esclusivamente  in compensazione F24 a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni in tre quote annuali di pari importo, ma per le imprese con un volume d'affari inferiore a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.

CUMULABILITA': il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni e  che abbiano ad oggetto il medesimo investimento, considerato anche il  vantaggio fiscale determinato dalla non imponibilità del predetto credito,  a condizione che tale cumulo non determini il superamento del costo sostenuto.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE: ai fini dei successivi controlli occorrerà:

- conservare il documento di trasporto e far riportare nelle fatture di acquisto il riferimento ai commi da 1054 a 1058. 

- in aggiunta all'indicazione in fattura per gli investimenti 4.0 sarà necessario acquisire un attestato di conformità rilasciato da ente certificatore accreditato, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche di cui all'allegato A e B; tale certificazione potrà essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante in caso di investimenti inferiori a 300.000 euro.

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