venerdì 13 luglio 2018

Deducibilità Imu sul reddito di impresa

Per effetto dell'Ordinanza di rinvio alla Corte Costituzionale numero 271/1/18 della Ctp di Parma la parziale indeducibilità dell'Imu versata sugli immobili strumentali per destinazione sarà oggetto di verifica di costituzionalità, in particolare ai fini del principio di capacità contributiva. 

La legge di Stabilità 2014 (articolo 1, commi 75 e 716, della legge 147/2013) ha previsto la deducibilità parziale al 20% (30% per il periodo d’imposta 2013) dalle sole imposte sui redditi e relativamente agli immobili strumentali. Tale parziale indeducibilità finisce per collidere con il principio di capacità contributiva, in quanto l’imposizione grava su un reddito che è al lordo di una fetta significativa di un costo sicuramente inerente all’attività d’impresa o professionale. Inoltre la suddetta norma speciale sembra contrastare con il tenore normativo dell'articolo 99 del TUIR nella parte in cui prevede la deducibilità delle imposte diverse da quelle sul reddito. In particolare appare difficile giustificare, ad esempio, come mai, sullo stesso immobile, la Tasi è deducibile integralmente mentre l’Imu lo è solo parzialmente.

Sarà cura dello Studio valutare, a seconda dei casi e della effettiva convenienza, l'invio di apposite istanze di rimborso con il primo fine di interrompere il termine di decadenza previsto dalla norma. Successivamente, a secondo della risposta dell'Amministrazione Finanziaria, si provvederà, in sussistenza delle condizioni di legge ed alla luce dei risvolti costituzionali, a presentare ricorso presso la competente Commissione Tributaria Provinciale.

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