Con l'entrata in vigore del Decreto Legge Dignità i professionisti, e più in generale coloro che sono soggetti a ritenute a titolo di imposta, non saranno più obbligati - quali fornitori di pubbliche amministrazioni e società sottoposte al meccanismo dello split payment - a emettere fatture in regime di scissione dei pagamenti.
La loro esclusione dal regime arriva dopo poco più di un anno dal loro ingresso (1° luglio 2017) e modifica nuovamente i comportamenti di gestione dell’Iva relativa alle specifiche transazioni.
L’articolo 14 del decreto legge, infatti, prevede espressamente: «Le disposizioni di cui all’articolo 17-ter, comma 1, del Dpr 633/72 , non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito».
Questa previsione viene ulteriormente chiarita dalla relazione di accompagnamento del provvedimento, secondo cui sono esclusi dal regime tutti i compensi che sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto di all’articolo 25 del Dpr 600/73 .
Dall’insieme di queste disposizioni risulta chiaro che l’esclusione dallo split payment riguarda tutti i professionisti, ma anche le altre forme di compenso assoggettati a ritenuta (ad esempio gli agenti).
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