A decorrere dal 01 luglio 2018, i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonche' ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi di pagamento:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal
lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale
dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria
con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o,
in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il
pagamento e' il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta
o collaterale, del lavoratore, purche' di eta' non inferiore a sedici
anni.
A decorrere da suddetta data, pertanto, i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore,
qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Restano esclusi i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni e quelli rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti
collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici,
stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale.
Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di tracciabilità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
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