venerdì 5 gennaio 2018

Retribuzioni: a decorrere dal 01 luglio 2018 obbligo di tracciabilità dei pagamenti.


A decorrere dal 01 luglio 2018, i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonche' ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi di pagamento:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; 
b) strumenti di pagamento elettronico; 
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; 
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento e' il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purche' di eta' non inferiore a sedici anni.

A decorrere da suddetta data, pertanto, i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Restano esclusi i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni e quelli rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.

Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di tracciabilità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

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