domenica 22 marzo 2020

Ulteriori restrizioni alle attività di impresa e professionali.

Gentile Cliente,
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 sono state predisposte ulteriori restrizioni allo svolgimento delle attività di impresa e professionali. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

- sono sospese tutte le attività produttive, industriali e commerciali, ad eccezione di quelle di seguito indicate (allegato 1 al DPCM):



01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
03 Pesca e acquacoltura
05 Estrazione di carbone

06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

09.1 Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale

10 Industrie alimentari

11 Industria delle bevande

13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24.20 abbricazione di imballaggi in legno
17 Fabbricazione di carta
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20 Fabbricazione di prodotti chimici
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.1 Fabbricazione di articoli in gomma
22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
28.3 fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.93 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4 Fabbricazione di casse funebri
33 Riparazione emanutenzione installazione di macchine e apparecchiature
35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37 Gestione delle reti fognarie
38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42 Ingegneria civile
43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2 Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61 Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.19 Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua

51 Trasporto aereo

52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

53 Servizi postali e attività di corriere

55.1 Alberghi e strutture simili
J (DA 58 A Servizi di informazione e comunicazione 63)
K (da 64 a Attività finanziarie e assicurative 66)
69 Attività legali e contabili
70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72 Ricerca scientifica e sviluppo
74 Attività professionali, scientifiche e tecniche
75 Servizi veterinari
80.1 Servizi di vigilanza privata
80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
82.20.00 Attività dei call center
82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85 Istruzione
86 Assistenza sanitaria
87 Servizi di assistenza sociale residenziale
88 Assistenza sociale non residenziale
94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali 
95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari

95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni 
95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico


Potranno continuare a svolgere l'attività tutte le imprese già autorizzate con DPCM del 11 marzo 2020 e, quindi, le attività commerciali di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 dello stesso decreto (Elenco attività già autorizzate). Potranno continuare a svolgere la propria attività le imprese di ristorazione solo con consegna a domicilio. E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentariLe attività professionali non sono sospese. 

Restano sempre consentite le attività che, pur non essendo previste nell'elenco di quelle autorizzate, sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività precedentemente elencate (di cui all’allegato 1 del DPCM), nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva. Il Prefetto potrà sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione delle attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione.

N.B. pertanto coloro che non rientrano nell'elenco delle attività espressamente autorizzate, ma funzionali ad assicurare la continuità delle filiere precedentemente elencate, dovranno tempestivamente contattare lo studio al fine di predisporre la comunicazione al Prefetto competente. 

Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. 

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto in commento possono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Le imprese che potranno continuare a svolgere la propria attività dovranno attenersi alle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto in data 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali (Testo del Protocollo).

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.


N.B. al fine di rendere immediatamente efficaci le ulteriori restrizioni e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

giovedì 19 marzo 2020

Covid19: contratti di locazione ed affitto di azienda in corso.

Gentile Cliente, 

le stringenti misure disposte dal Governo al fine di contenere il diffondersi del contagio da Covid19 hanno determinato, ad eccezione per le imprese aventi ad oggetto la vendita di generi alimentari di prima necessità individuate nell’allegato “1” e “2” del Dpcm del 11 marzo 2020, la sospensione di tutte le attività aventi contatti con il pubblico.  

In particolare la limitazione agli spostamenti delle persone fisiche e la temporanea sospensione imposta dalla pubblica autorità possono rappresentare una causa di impossibilità sopravvenuta temporanea all'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione o affitto di azienda. In altri termini, se le condizioni sopravvenute, indifferibili ed indipendenti dalla volontà delle parti costituiscono un'impedimento temporaneo oggettivo alla possibilità di usufruire dell'immobile o dell'azienda secondo le condizioni contrattualmente stabilite, ne deriverà che:

- il ritardo nell’adempimento da parte del conduttore/affittuario non determinerà un addebito di responsabilità sino al perdurare della causa di impossibilità sopravvenuta ex artt. 1218 e 1256 del codice civile;

- in presenza dell’impossibilità parziale ad adempiere, si potrà richiede, ai sensi e per gli effetti 1464 del codice civile, una riduzione proporzionale del canone pari i giorni per i quali la pubblica autorità ha disposto la sospensione dell’attività.

Pertanto, al fine di valutare la possibilità di agire per ottenere una riduzione ovvero sospensione temporanea del canone di locazione/affitto per tutte quelle attività commercialo e di servizi alla persona sospese dalla pubblica autorità, si invita la gentile clientela a prendere contatto con lo Studio Associato D'Archimio. 

Abruzzo Crea: opportunità di finanziamento.

Gentile Cliente, 

in questo momento di particolare difficoltà per il tessuto imprenditoriale si porta alla vostra conoscenza il sistema di facilitazione del rapporto tra il sistema bancario e quello imprenditoriale costituito dal FONDO DI GARANZIA POR FESR ABRUZZO 2014-2020 ABRUZZO CREA. Di seguito scheda informativa

La finalità della garanzia è quello di facilitare il rapporto tra il sistema bancario e quello imprenditoriale, attraverso la concessione di garanzie alle imprese, privilegiando prioritariamente quelle meritevoli ma razionate nell’accesso al credito bancario, in quanto ricadenti nelle fasce di valutazione che precludono, ad esempio, l’accesso alle agevolazioni del Fondo di Garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico ex Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a).

Soggetti beneficiari

I destinatari finali sono le Micro, Piccole e Medie Imprese, (MPMI), ovvero una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa quale definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea o essere un libero professionista in quanto equiparato ad una PMI ai sensi dell’art. 12 della legge 81 del 22 maggio 2017, che al momento dell’erogazione del prestito abbiano la sede legale o una unità operativa nella Regione Abruzzo.

Caratteristiche della garanzia

La garanzia è rilasciata alle Banche Convenzionate per un importo massimo garantito non inferiore al 50% e non superiore all’80% dell’importo di ciascuna operazione finanziaria erogata.

Finalità ammissibili

L’intervento di garanzia dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dall’art. 37 del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii. e potrà essere richiesto sui finanziamenti a breve e medio termine, concessi dalle Banche, finalizzati in particolare:

- alla realizzazione di programmi di investimento;
- al sostegno di start up di imprese innovative e ad alto potenziale di crescita e per la quota di capitale privato delle imprese in start-up;
- a sostenere con il capitale circolante le imprese in crisi di liquidità che intraprendono un programma di sviluppo aziendale;

Il finanziamento può sostenere investimenti comprendenti l’acquisto di terreni non edificati e di terreni per un importo non superiore al 10% del prestito sottostante ai sensi dell’art. 4 del Reg. (UE) n. 480/2014;

Modalità di presentazione della domanda

Le richieste di accesso alla garanzia possono essere presentate esclusivamente on-line sul portale www.abruzzocrea.it, accedendo alla pagina dedicata alla misura a partire dalle ore 12:00 del 28/06/2019 fino al 30/06/2023 salvo chiusura anticipata.

La garanzia deve essere richiesta per operazioni non ancora deliberate dalle Banche alla data di presentazione della domanda.

Rinegoziazione finanziamenti in corso e nuova liquidità.

Gentile Cliente,

il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19" ha disposto specifiche misure di sostegno finanziario alle imprese. Oltre alle opportunità già comunicate (Sospensione mutui e finanziamenti delle imprese e Moratoria sui finanziamenti alle Pmi danneggiate dal COVID-19) l'articolo 49 del predetto Decreto Legge, in deroga alle disposizioni che regolamentano il Fondo di garanzia per le Piccole e Medie Imprese ed i professionisti, rende ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% del credito residuo del finanziamento oggetto di rinegoziazione. In altri termini tutte le imprese titolari di finanziamenti potranno richiedere al proprio istituto bancario la rinegoziazione di quelli in essere con l'erogazione di liquidità aggiuntiva.

Si ricorda che sono beneficiari del Fondo di Garanzia le imprese ed i professionisti che svolgono una qualsiasi attività economica, ad eccezione di quelle rientranti nelle seguenti sezioni (classificazione ATECO 2007):
a) A – Agricoltura, silvicoltura e pesca;
b) K – Attività finanziarie e assicurative;
c) O – Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria;
d) T – Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;
e) U – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.

Ai fini della richiesta della domanda i soggetti beneficiari:
- non devono essere definiti “imprese in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, paragrafo 18, del regolamento di esenzione;
- non devono presentare sulla posizione globale di rischio, esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e integrazioni;

Le garanzie potranno avere ad oggetto:
- Finanziamenti fino a 36 mesi;
- Finanziamenti oltre 36 mesi
- Finanziamenti a medio-lungo termine
- Operazioni finanziarie a fronte di investimenti
- Operazioni Nuova Sabatini
- PMI innovative
- Start up

Per informazione ulteriori si rimanda al sito informativo del Fondo di Garanzia https://www.fondidigaranzia.it 

mercoledì 18 marzo 2020

Altre misure in materia di lavoro.

Gentile Cliente,

il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19", ha disposto quanto segue: 

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti, lavoratori iscritti alla gestione sparata e lavoratori autonomi.
A decorrere dal 5 marzo 2020 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo per un periodo non superiori a quindici giorni. Per tale congedo è riconosciuta una indennità pari al 50 % della retribuzione.
I genitori lavoratori iscritti alla gestione separata hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 % di 1/365 del reddito.
La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 % della retribuzione convenzionale giornaliera.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni. Il limite di età non si applica in caso di figli con disabilità.

In alternativa a quanto sopra descritto, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di €. 600,00. Tale bonus viene erogato mediante il libretto di famiglia. 

Fermo restando quanto previsto in precedenza, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità con divieto di licenziamento ed il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Estensione durata permessi retribuiti L.104
Il numero di giorni di permesso retribuito di cui alla Legge 104, è incrementato di ulteriori complessivi 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Licenziamenti
A decorrere dal 17 marzo 2020 e per 60 giorni successivi il datore di lavoro non può procedere con licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Cassa integrazione guadagni.

Gentile Cliente,

il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19", ha disposto quanto segue:

Ai datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 , sono previste le seguenti misure:

- Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO): rivolta alle imprese industriali ed imprese edili, anche artigiane. Durata massima nove settimane. La misura della prestazione è fissata nell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro prestate. Il trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps ovvero tramite conguaglio con le imposte e contributi.

- Fondo d’Integrazione salariale (FIS): rivolto alle imprese del terziario ovvero commercio, pubblici esercizi, trasporto, formazione, studi professionali aventi più di cinque dipendenti. Durata massima nove settimane. La misura della prestazione è fissata nell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro prestate. Il trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps ovvero tramite conguaglio con le imposte e contributi. 

- Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD): rivolta a tutti gli artigiani (tranne edili), ai settori del terziario con meno di cinque dipendenti, al terziario con più di cinquanta dipendenti. Durata massima nove settimane. La misura della prestazione è fissata nell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro prestate. Il trattamento è concesso esclusivamente con modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps. 

In attesa del verbale della Regione Abruzzo nel quale vi saranno riportate le modalità operative per l’avvio della procedura di CIGD, lo Studio Associato D'Archimio è già a lavoro per predisporre la documentazione necessaria per l’inoltro delle eventuali richieste degli strumenti di cui sopra. 

Agevolazioni fiscali ed indennità.

Gentile Cliente,

il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19", ha introdotto specifiche misure di sostegno a favore delle imprese. Con riserva di ulteriori approfondimenti di seguito si elencano le principali:

1) INDENNITA'

- LAVORATORI AUTONOMI: ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione previdenziale artigiani e commercianti, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, è riconosciuta un’indennità speciale per il mese di marzo pari a 600 euro. La predetta indennità è erogata dall’INPS, previa domanda da effettuarsi sui canali telematici. Pertanto avranno diritto a tale indennità gli imprenditori individuali ed i soci lavoratori di società iscritti alle forme previdenziali artigiani e commercianti obbligati all'assolvimento dell'obbligo contributivo trimestrale. 

- LIBERI PROFESSIONISTI: ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. La predetta indennità è erogata dall’INPS, previa domanda da effettuarsi sui canali telematici. Pertanto avranno diritto a tale indennità i professionisti non aventi un'autonoma cassa professionale (ad. esempio i fisioterapisti) e gli amministratori di società iscritti alla sola gestione separata.

- SETTORE AGRICOLO: agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. La predetta indennità è erogata dall’INPS, previa domanda da effettuarsi sui canali telematici. 

NB: Alla data odierna l'Inps non ha ancora predisposto i canali per richiedere le predette indennità. Seguiranno ulteriori aggiornamenti in merito alle disposizioni attuative. Si specifica che le predette indennità non sono comunque cumulabili fra loro.

2) CREDITI DI IMPOSTA:

- CANONI DI LOCAZIONE NEGOZI: riconoscimento di un credito di imposta agli esercenti attività di impresa pari al 60% dei canoni pagati per il mese di marzo 2020 relativi ai contratti di locazione commerciale di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi). Il credito di imposta non sarà riconosciuto alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 per le quali non è stato disposto l'obbligo di chiusura. Sono pertanto escluse dal credito di imposta le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessita' individuate dal predetto decreto.

- SPESE DI SANIFICAZIONE: riconoscimento di un credito di imposta agli esercenti attività di impresa, arte o professione pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente agevolazione, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.