lunedì 16 marzo 2015

Novità sulla fatturazione alla pubblica amminstrazione

Gentili Clienti,

facendo seguito all’informativa relativa alla Legge di Stabilità 2015 ed alla luce dei successivi decreti attuativi in materia di fatturazione alla pubblica amministrazione si specifica quanto segue: con decorrenza 1 gennaio 2015 le cessioni di beni e le prestazioni di servizio poste in essere nei confronti della pubblica amministrazione, saranno soggette al regime di “spit payment” o “scissione contabile”. In relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni contemplate dalla norma, l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta. Ne consegue che il fornitore riscuoterà il solo imponibile senza maturare alcun debito nei confronti dell’erario.
Tanto premesso, si ritiene che le amministrazioni pubbliche individuate dalla norma in commento come destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti, in presenza degli altri requisiti ivi previsti, siano:
-Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
-enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’art. 31 del testo unico degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni:
-Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.);
- istituti universitari;
- aziende sanitarie locali;
-enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera, i quali, ancorché dotati di personalità giuridica, operano in regime di diritto privato;
- enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (I.R.C.C.S.);
- enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
  • enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).
Al contrario devono ritenersi esclusi dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti: gli Ordini professionali, gli Enti ed istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Autorità amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM), le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), gli Automobile club provinciali, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), l’Agenzia per L’Italia Digitale (AgID), l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO). Si tratta, infatti, in tali casi, di enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale, e quindi non riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive annoverate dalla norma in commento.
I soggetti passivi dell'IVA, che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui all'art. 1, emettono la fattura secondo le modalità ordinarie con l'annotazione "scissione dei pagamenti”

Si coglie l’occasione per ricordare alla gentile clientela che con decorrenza 31 marzo 2015 entrerà in vigore l’obbligo generalizzato di fattura elettronica per tutte le forniture di beni e prestazioni di servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche suddette. A tal fine si consiglia di contattare i consulenti software per valutare, in base alle proprie esigenze, il programma da adottare.

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