martedì 31 maggio 2016

Super Bonus Garanzia Giovani

L’INPS, con la circolare n.89 del 24 maggio 2016 ha finalmente pubblicato le istruzioni definitive relative a quello che è stato ormai ribattezzato “superbonus”, vale a dire l’incentivo per l’assunzione dei giovani che abbiano svolto o stiano svolgendo un tirocinio finanziato tramite il suddetto programma.

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, fornisce le istruzioni operative relative ai datori di lavoro beneficiari, alla misura dell’incentivo, alla modalità di fruizione, alle modalità di erogazione, alle condizioni e alla cumulabilità con altri incentivi, chiarendo anche la procedura da espletare per poter beneficiare dell’importo stanziato dallo Stato.

Superbonus Garanzia giovani: che cos’è
Al fine di promuovere la trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro, “il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha introdotto, nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani” una integrazione alla misura “Bonus Occupazionale”, istituendo un nuovo incentivo, denominato “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini”.

Superbonus Garanzia Giovani: lavoratori e datori di lavoro beneficiari
L’INPS chiarisce che l’incentivo si applica a tutte le assunzioni effettuate sul territorio nazionale (eccezion fatta per la procincia di Bolzano). Potranno fruire del bonus tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla sede di lavoro e dalle Regioni (potranno usufruirne anche i datori di lavoro con sede nelle Regioni in cui il bonus non sia stato attivato). L’incentivo potrà essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati e dunque non solo imprese, ma anche professionisti, che assumono un lavoratore che abbia svolto o stia svolgendo un tirocinio extracurriculare, a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro.

Superbonus Garanzia Giovani: tempistiche
Potranno fruire del “bonus doppio” i datori di lavori che assumono a tempo indeterminato a decorrere dal 1°marzo e fino al 31 dicembre 2016 un lavoratore che abbia svolto e/o concluso un tirocinio tramite garanzia Giovani entro il 31 gennaio 2016.

Superbonus Garanzia Giovani: tipologie contrattuali
Non potranno usufruire dell’incentivo i datori di lavoro che assumono il lavoratore utilizzando le seguenti tipologie di contratto:
– contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
– contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
– contratto di lavoro domestico, intermittente e accessorio.
Al contrario, il superbonus sarà riconosciuto, nei limiti delle risorse stanziate dal Governo (50.000.000 euro) per le assunzioni a tempo indeterminato – anche a scopo di somministrazione, per i rapporti di apprendistato professionalizzante per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro, per i rapporti a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale.

Superbonus Garanzia Giovani: importo
L’ammontare del bonus riconosciuto ai datori di lavoro dipende dalla classe di profilazione attribuita a tirocinante al momento dell’iscrizione al Programma. In caso di conclusione anticipata del rapporto, va proporzionato alla durata effettiva dello stesso. In caso di rapporto a tempo indeterminato gli importi previsti sono i seguenti:
classe di profilazione bassa: 3.000 euro;
classe di profilazione media: 6.000 euro;
classe di profilazione alta: 9.000 euro;
classe di profilazione molto alta: 12.000 euro.
L’INPS specifica che “In caso di rapporto a tempo parziale gli importi sopra indicati sono proporzionalmente ridotti: in tali ipotesi, l’importo spettante si ottiene moltiplicando l’importo pieno per la percentuale che indica l’orario parziale rispetto all’orario normale”.

Superbonus Garanzia Giovani: condizioni e compatibilità
La fruizione dell’incentivo è subordinata alle regole previste nell’ambito dell’articolo 1 commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente: l’adempimento degli obblighi contributivi, l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, fermi restando gli altri obblighi di legge, il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per quanto riguarda la compatibilità occorre differenziare in base alle fasce di età. “Per i giovani che, al momento della registrazione al Programma “Garanzia giovani”, abbiano un’età compresa tra i 16 ed i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto.” Per i tirocinanti di età compresa tra i 25 e i 29 anni, per fruire dell’incentivo anche oltre il regime dei minimis” sono previste le seguenti condizioni per il lavoratore: non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o avere completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito, essere occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, essere occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat ed appartenere al genere sotto rappresentato.

Superbonus Garanzia Giovani: cumulabilità
Il superbonus è cumulabile al 100% con altri incentivi all’assunzione non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori e dunque anche con l’esonero contributivo previsto dal Jobs Act.

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