giovedì 4 agosto 2016

Equitalia piani di rateazione decaduti. Nuovo piano.


Nuova opportunità per i contribuenti che sono decaduti dal beneficio del pagamento frazionato in 72 rate o in 120 rate mensili per i debitori in particolari difficoltà. Per i debiti a ruolo, si potrà chiedere all’agente della riscossione un nuovo piano di rateazione. E’ quanto dispone il nuovo articolo 13 – bis, inserito dalla legge di conversione del Dl 113/2016, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio entrato in vigore oggi. La normativa richiamata dispone che il debitore decaduto alla data del 1º luglio 2016 dal beneficio della rateazione dei debiti a ruolo, concessa in data antecedente o successiva al 15 ottobre 2015, data di entrata in vigore del Dl 159/2015, può nuovamente rateare l’importo, fino ad un massimo di 72 rate. L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili. Se le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60mila euro, importo che ha sostituito il precedente di 50mila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Se il debitore si trova, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la rateazione dei debiti a ruolo può essere aumentata fino a 120 rate mensili. 
La nuova richiesta di rateazione va presentata, pena la decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Si decade dalla rateazione in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive. E’ possibile ottenere un nuovo piano di rateazione, a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate all’atto della domanda, nei casi di dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, prima del 22 ottobre 2015. 
I debitori decaduti dai piani di rateazione in data successiva al 15 ottobre 2015 e fino al 1° luglio 2016, che hanno definito gli accertamenti con adesione o perché non hanno fatto ricorso contro gli stessi atti, possono ottenere con una semplice richiesta, da presentare a pena di decadenza sempre entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, un nuovo piano di rateazione anche se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate eventualmente scadute non sono state saldate. 

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