sabato 6 maggio 2017

Manovra correttiva

Il decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 di recente approvazione sono state introdotte alcune significative novità rilevanti per le imprese ed i professionisti. Di seguito le principali:

IVA_1: cessioni di beni e prestazioni di servizi a favore della Pubblica Amministrazione. 
Viene esteso il meccanismo dello spot payment (scissione dei pagamenti) a gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica, nonché a) alle società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1) e 2) del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, b) alle societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle regioni, province, citta' metropolitane, comuni, unioni di comuni; c) alle societa' controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle societa' di cui alle lettere a) e b), ancorche' queste ultime rientrino fra le societa' di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; d) alle societa' quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 puo' essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.
Saranno soggette al regime dell'invesione contabile anche i professionisti ai quali si applichi una ritenuta d'acconto sulle prestazioni eseguite. Il comma 2 dell’articolo 17-ter del Dpr 633/72, nella precedente versione, disponeva che la disciplina dello split non trovasse applicazione per le prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto: tra queste, la casistica maggiormente frequente è quella dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni. La modifica normativa cancellerà il comma 2, coinvolgendo di conseguenza nel regime dello split tutti i soggetti che oggi ne sono esclusi in quanto emettono fatture con assoggettamento a ritenuta. 


IVA_2: diritto alla detrazione dell'iva sugli acquisti.
L'iva sulle fatture di acquisto sarà detraibile nel solo anno in cui l'imposta diviene esigibile. Al fine di recuperare l'iva sulle fatture relative agli acquisti sarà pertanto necessario registrare le fatture nello stesso anno in cui sono state emesse.

CREDITI: nuovi limiti alle procedure di compensazione dei crediti tributari.
Tutti i crediti tributari, per importi superiori a 5.000,00 €/anno, saranno utilizzabili in compensazioni previa apposizione di un visto di conformità da parte del professionista intermediario. Ciascun visto apposto dal professionista intermediario dovrà essere provvisto di idonea copertura assicurativa all'uopo accesa.

LOCAZIONI BREVI: nuovo regime di tassazione.
A decorrere dal 01 luglio 2017 alle locazioni brevi, ovvero i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, si applicheranno le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione.
I soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai suddetti contratti, operano, in qualita' di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito.

LITI PENDENTI: introduzione della procedura di rottamazione dei contenziosi pendenti presso le Commissioni Tributarie.
Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione e' dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione.
Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

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