mercoledì 2 gennaio 2019

Saldo e stralcio debiti iscritti a ruolo


I debiti delle persone fisiche risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54-bis del decreto del Presi- dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo i criteri che seguono. Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. 
Sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non sia superiore ad euro 20.000. Per i soggetti che si trovano nella situazione predetta i debiti possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive, versando le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari: 
1) al 16 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500; 
2) al 20 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500; 
3) al 35 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500.
Indipendentemente dall'indicatore ISEE, per coloro che abbino avviato una procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debiti di tali soggetti possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive, versando le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi in misura pari in misura pari al 10 per cento. 
Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui alla presente disposizione agevolativa e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Il versamento delle somme di cui alla presente disposizione può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate pari a: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021.
I debiti relativi ai carichi possono essere estinti anche se già ricompresi ai fini delle procedure di rottamazione prima e seconda versione per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l’integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette rottamazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della presente definizione.

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