venerdì 13 settembre 2019

Prelevamenti e versamenti denaro contante

Gentili Clienti, si ritiene opportuno portare alla vostra conoscenza che le modifiche apportate dal d.lgs. 90/2017 alla normativa antiriciclaggio prevedono l'obbligo a carico di banche, Poste italiane, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica di trasmettere alla UIF (unità di informazione finanziaria), con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, come indicato dal novellato art. 47 del d.lgs. 231/2007. Tali dati sono utilizzati dalla UIF per arricchire l'approfondimento delle segnalazioni sospette e per avviare analisi specifiche su flussi finanziari potenzialmente anomali.

Le comunicazioni dovranno essere inviate, con cadenza mensile, da banche, Poste italiane, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica (incluse le succursali e i punti di contatto comunitari) e riguarderanno le operazioni in contante pari o superiori a una certa soglia. In particolare, le comunicazioni dovranno contenere i dati relativi alle operazioni in contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguite nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzate attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro. Le operazioni dovranno essere individuate considerando tutte le movimentazioni di denaro effettuate dal medesimo soggetto, in qualità di cliente o di esecutore; le operazioni effettuate dall'esecutore sono imputate anche al cliente in nome e per conto del quale ha operato.

Le comunicazioni saranno di natura oggettiva e, pertanto, verranno effettuate indipendentemente dal motivo del versamento o prelevamento di denaro contante (esempio incasso giornaliero). Pur non costituendo necessariamente causa di innesco di controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria, si consiglia di limitare, ove possibile, le operazioni di versamento e prelevamento di denaro contante allo stretto necessario e, comunque, entro i limiti stabiliti dalla predetta normativa, sostituendole con l'utilizzo di mezzi tracciati di pagamento (carta di credito, bancomat, bonifico, assegno). In caso di utilizzo di assegno bancario o circolare si consiglia di conservare una copia prima della consegna. 

La rilevazione prenderà avvio a partire dal mese di settembre 2019: il primo invio dovrà essere effettuato entro il 15 settembre 2019 e riguarderà i dati riferiti ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

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